Premessa. 
 
  Il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (di  seguito,  rispettivamente  regolamento  e
codice), adottato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, prevede, all'art. 73,  una  serie  di  sanzioni
amministrative  di  diversa  natura  nei  confronti  delle  SOA,   in
attuazione di quanto disposto dall'art. 40, comma 4, lettera g),  del
codice. 
  Le sanzioni previste sono di tre tipi: pecuniarie, provvisoriamente
interdittive    (sospensione    dell'autorizzazione     all'esercizio
dell'attivita'  di  attestazione)  e   definitivamente   interdittive
(decadenza  dell'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'   di
attestazione). 
  La presente determinazione, adottata contestualmente al regolamento
ex art. 8, comma 4, del codice disciplinante l'esercizio  del  potere
sanzionatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture (di seguito Autorita')  nei  confronti
delle  SOA,  contiene  indicazioni   applicative   in   ordine   alle
fattispecie sanzionatorie individuate dall'art. 73 del regolamento. 
  In particolare, la  determinazione  prende  in  esame  le  seguenti
questioni  generali:  1)  entrata  in  vigore  delle   sanzioni;   2)
considerazioni generali  in  ordine  alle  fattispecie  sanzionatorie
previste dall'art. 73 del regolamento; 3) fattispecie che  comportano
l'applicazione delle sanzioni della sospensione e della decadenza; 4)
operativita' della SOA in caso di sospensione o  di  decadenza  della
autorizzazione ad attestare, nonche' di fallimento  o  di  cessazione
della attivita'. 
  In allegato alla presente determinazione sono contenute linee guida
operative che delineano le fattispecie sanzionabili piu' rilevanti  e
ne specificano l'entrata in vigore. 
 
1. Entrata in vigore delle sanzioni. 
 
  In  base  al  combinato  disposto  dell'art.  359,  comma  2,   del
regolamento e dell'art. 253, comma 2,  ultimo  periodo,  del  codice,
l'art. 73 del regolamento e' entrato in vigore quindici  giorni  dopo
la sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 288, supplemento ordinario n. 270/L, del
10 dicembre 2010),  a  differenza  di  tutte  le  altre  disposizioni
regolamentari che entreranno in vigore  centottanta  giorni  dopo  la
pubblicazione. 
  Si pone al riguardo  un  problema  di  disciplina  transitoria,  in
quanto se e' vero che le sanzioni sono  entrate  in  vigore  quindici
giorni  dopo  la  pubblicazione  del   regolamento   nella   Gazzetta
Ufficiale, e' altresi' vero che esse  si  riferiscono,  in  parte,  a
fattispecie  normative  destinate  ad  avere  effetto  solo   decorsi
centottanta giorni da tale pubblicazione. 
  Di conseguenza, l'impianto sanzionatorio previsto dall'art.  73  e'
applicabile  anticipatamente   rispetto   al   restante   corpo   del
regolamento solo nella misura in cui si  riferisca  a  violazioni  di
obblighi e doveri comportamentali delle SOA gia' previsti nel  codice
o nel previgente regolamento per il sistema di qualificazione di  cui
al decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  che  resta
applicabile fino all'entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  Per maggiore chiarezza espositiva, la descrizione  analitica  delle
singole fattispecie  sanzionabili  e'  contenuta  nelle  linee  guida
allegate alla presente determinazione e, nella tabella in calce  alle
stesse, e' evidenziata, per ogni singola violazione,  la  data  dalla
quale  entra  in  vigore  (quindici  o   centottanta   giorni   dalla
pubblicazione  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.
207/2010) l'obbligo posto a carico delle SOA. 
  In applicazione dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico,
le sanzioni in esame potranno essere comminate  solo  per  violazioni
poste in essere dalle SOA successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore del relativo obbligo. 
  Tuttavia e' opportuno precisare che la SOA e'  comunque  tenuta  ad
adeguare la  propria  condotta  rispetto  alle  disposizioni  assunte
dall'Autorita' in merito alle singole fattispecie sanzionabili  cosi'
come   indicate   nelle   linee   guida   allegate   alla    presente
determinazione. Cio' implica che azioni od omissioni poste in  essere
prima dell'entrata in vigore dell'art. 73 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.  207/2010  ed  esplicitate   come   fattispecie
sanzionabili nelle suddette linee guida, per le quali la SOA  perdura
nell'inadempimento, dovranno essere regolarizzate al fine di  evitare
di incorrere nelle relative sanzioni (es. fattispecie di cui al punto
1.3. delle linee guida). 
 
2. Considerazioni  generali  circa   le   fattispecie   sanzionatorie
  previste all'art. 73. 
 
  Le fattispecie sanzionabili previste dall'art. 73  del  regolamento
attengono principalmente alle seguenti  due  tipologie  di  attivita'
poste in essere dalle SOA: 
    1) adempimenti  previsti  per  garantire  la  verifica  da  parte
dell'Autorita' del possesso in capo alle SOA dei requisiti generali e
di  indipendenza  necessari  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
attestazione (art. 73, comma 1, lettera a) e lettera b) ed  art.  73,
comma 2, lettera a); 
    2) esercizio dell'attivita' di attestazione che le  SOA  svolgono
nei confronti degli esecutori di lavori pubblici d'importo  superiore
a € 150.000,00 (art. 73, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 2). 
  In ordine  alla  tipologia  di  violazioni  di  cui  al  punto  1),
l'attuale impianto normativo prevede in capo alle SOA  una  serie  di
obblighi informativi  nei  confronti  dell'Autorita'  in  assenza  di
specifica richiesta, nonche' un generale  obbligo  di  risposta  alle
puntuali  richieste  formulate  dalla  stessa  Autorita'  nelle   sue
funzioni di vigilanza sul sistema  di  qualificazione  come  previste
dall'art. 6, comma 7, lettera m), del codice. 
  In  particolare  l'art.  73,  comma  1,  lettere  a)  e   b),   del
regolamento, prevede  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria di cui all'art. 6, comma 11, del codice, sia  ai  casi  di
mancata  risposta  alle  richieste  dell'Autorita',  ai  sensi  degli
articoli 65,  comma  1  e  66,  comma  4,  sia  ai  casi  di  mancata
comunicazione di cui agli articoli 64, comma  5,  65,  comma  2,  67,
commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4 e 83, comma 6. 
  Con  riferimento   alla   «mancata   risposta/comunicazione»   deve
osservarsi che, oltre alle ipotesi di rifiuto o omissione  della  SOA
di fornire entro i termini di legge le informazioni e/o  i  documenti
previsti dalle disposizioni richiamate, la condotta  sanzionabile  si
realizza  anche  nel   caso   di   risposta/comunicazione   pervenuta
successivamente ai termini indicati  (ferma  restando  la  permanenza
degli obblighi di comunicazione anche successivamente alla decorrenza
del termine di adempimento)  e  nel  caso  di  risposta/comunicazione
priva di almeno uno degli elementi essenziali richiesti  e/o  oggetto
dell'obbligo  di  comunicazione.  In  tale  ultimo   caso   (risposta
incompleta), al fine di non incorrere nella relativa sanzione, la SOA
dovra' provvedere a richiedere un chiarimento  all'Autorita'  qualora
ritenga che la richiesta ricevuta non  consenta  di  identificare  in
modo specifico e preciso il contenuto della risposta. 
  Ovviamente  le  condotte  sopra  descritte  potranno  integrare  la
fattispecie sanzionabile solo qualora possano essere ricondotte  alla
SOA  secondo  gli  ordinari  principi  di  imputabilita',   con   una
valutazione che verra' effettuata caso per caso dall'Autorita'. 
  Le  violazioni  riconducibili   all'esercizio   dell'attivita'   di
attestazione (punto 2) sopra indicato) attengono invece alla funzione
di vigilanza svolta dall'Autorita'  sul  sistema  di  qualificazione;
funzione che puo' esplicarsi  mediante  l'adozione  di  provvedimenti
inibitori idonei a prevenire  la  potenziale  lesione  del  principio
dell'indipendenza in capo alle SOA (ad  esempio  con  il  diniego  di
nulla osta all'acquisto  di  partecipazioni  azionarie  nel  capitale
sociale degli organismi di attestazione  ovvero  con  il  diniego  di
autorizzazione all'assunzione nell'organico) oppure con l'adozione di
provvedimenti volti a sanare situazioni gia' verificatesi di  lesione
del principio stesso.  In  entrambe  le  ipotesi  descritte,  qualora
sussistano profili di responsabilita' nell'aggirare  le  disposizioni
vigenti e le violazioni integrino gli estremi di condotte irregolari,
illegittime e/o illegali secondo quanto  previsto  dall'art.  73  del
regolamento,  l'Autorita'  provvede  a  sanzionare  le  SOA  per  gli
inadempimenti. 
  Rinviando  per  una  trattazione   piu'   analitica   dei   singoli
inadempimenti  alle   linee   guida   allegate,   e'   opportuno   un
approfondimento in merito alla nozione di «indipendenza di  giudizio»
sottesa  a  molte   delle   violazioni   in   esame.   Il   requisito
dell'indipendenza, sulla base di quanto disposto dall'art. 40,  comma
3, del  codice,  costituisce  infatti  uno  dei  presupposti  per  un
corretto esercizio dell'attivita' di attestazione e, in quanto  tale,
le SOA sono tenute a garantirne la sussistenza. 
  Il requisito dell'indipendenza di giudizio deve  essere  inteso  in
un'accezione ampia, come confermato anche dal recente parere reso  in
materia dal Consiglio di Stato. 
  In particolare, con parere dell'Adunanza generale n.  852/2011  del
24 febbraio 2011, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma  del
codice richiamata legittimi il controllo dell'Autorita' sui conflitti
di interesse che possano  menomare  l'indipendenza  delle  SOA.  Tale
controllo ha la finalita' di garantire il principio costituzionale di
buon andamento dell'amministrazione, essendo le SOA soggetti  privati
che svolgono una pubblica funzione. 
  In quest'ottica deve  darsi  rilievo  alla  presenza  di  qualsiasi
interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori e deve riconoscersi  in
capo alle SOA uno specifico obbligo di astensione «quando  l'adozione
dell'atto di certificazione possa essere viziato dalla presenza di un
interesse economico personale,  anche  meramente  potenziale,  a  che
l'atto abbia un certo contenuto piuttosto che un altro». 
  Da un punto di vista  soggettivo,  la  personalita'  dell'interesse
deve essere valutata non solo con riferimento alla SOA come  soggetto
giuridico autonomo  ma  anche  in  relazione  ai  suoi  azionisti  ed
amministratori (nello stesso senso anche la  pronuncia  Consiglio  di
Stato, sez. VI, n. 987/2011). Di conseguenza la SOA dovra'  astenersi
dallo svolgere attivita' di attestazione ogni volta  in  cui  vi  sia
nella vicenda oggetto dell'attivita' stessa, un interesse commerciale
o finanziario, riconducibile direttamente o indirettamente  alla  SOA
medesima o ai soggetti che la possiedono o la amministrano. 
  Quanto alla idoneita' a ledere  il  principio  di  indipendenza  di
giudizio della SOA, l'interesse in questione, come sopra individuato,
potra' essere anche potenziale. 
  Pertanto, anche alla luce delle pronunce richiamate, la  SOA  sara'
tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 64, comma 5, del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 207/2010, ogni conflitto di  interessi
non solo attuale ma anche potenziale che possa influire sul requisito
dell'indipendenza  e  che  possa  essere  ricondotto  direttamente  o
indirettamente alla SOA stessa o ai soggetti che la possiedono e/o la
amministrano. 
 
3. Fattispecie che comportano la sanzione della sospensione  o  della
  decadenza della autorizzazione ad attestare (art. 73, comma 3). 
 
  Oltre  alle  sanzioni  pecuniarie,  l'art.   73,   comma   3,   del
regolamento, prevede la sospensione della autorizzazione  a  svolgere
attivita' di attestazione in  caso  di  piu'  violazioni  di  cui  ai
precedenti commi 1 e 2 commesse dalle SOA ovvero in caso di  recidiva
dopo l'irrogazione di una sanzione  pecuniaria.  La  norma,  inoltre,
prevede la sanzione della decadenza dell'autorizzazione nel  caso  di
comportamento inadempiente delle SOA,  caratterizzato  nel  tempo  da
recidiva grave o gravemente reiterata. 
  Con riferimento  alla  sospensione,  la  norma  prevede  differenti
termini massimi di centoventi giorni, duecentoquaranta giorni,  e  un
anno, da applicarsi in ragione della gravita' degli inadempimenti. 
  La disposizione in esame  prevede  espressamente  che  la  sanzione
della sospensione non sia alternativa ma vada ad aggiungersi a quella
pecuniaria prevista per l'ultima violazione. Deve precisarsi che,  in
tali ipotesi di «cumulo» di sanzioni, l'applicazione  della  sanzione
pecuniaria resta ancorata alle  regole  indicate  dai  commi  1  e  2
dell'art. 73 per la singola violazione. Pertanto sara'  irrogata  una
sanzione pecuniaria fino a € 25.822 qualora venga posta in essere una
fattispecie di cui al comma 1, ovvero una sanzione fino  a  €  51.545
nelle ipotesi di violazione del comma 2. 
  In caso di contestuale violazione di una previsione del comma  1  e
di una del comma 2 si applica la sanzione pecuniaria  prevista  nella
misura massima di € 51.545. 
  La  decadenza   dell'autorizzazione   a   svolgere   attivita'   di
attestazione, alla quale non si  aggiunge  invece  l'applicazione  di
alcuna sanzione pecuniaria, e' prevista nei seguenti casi: 
    a) nuova violazione, tra quelle di cui all'art. 73, commi 1 e  2,
del regolamento, dopo una precedente sospensione, se  il  periodo  da
irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia
pari o superiore a trecentosessanta giorni; 
    b) nuova violazione, tra quelle di cui all'art. 73, commi 1 e  2,
del regolamento, dopo quattro  sanzioni  che  abbiano  comportato  la
sospensione per un periodo complessivamente  superiore  a  centoventi
giorni; 
    c) ipotesi elencate dall'art. 73, comma 4, del regolamento. 
  Perche' possa applicarsi la decadenza di cui  alla  lettera  a)  va
considerato che il cumulo  dei  periodi  di  sospensione,  anche  non
continuativi, e' limitato a due sole violazioni la cui sommatoria  e'
pari o superiore a trecentosessanta giorni. 
  Con riferimento alla decadenza di cui alla lettera b),  si  ritiene
che le quattro sanzioni «che abbiano comportato la sospensione per un
periodo  complessivamente  superiore  a  centoventi  giorni»  debbano
essere tassativamente quattro - a prescindere dalla loro  successione
temporale - e ciascuna di esse  di  natura  sospensiva,  non  potendo
considerare nel calcolo del suddetto periodo  complessivo  precedenti
sanzioni esclusivamente pecuniarie. 
 
4. Regole da rispettare in caso di sospensione o di  decadenza  della
  autorizzazione ad attestare, nonche' di fallimento o di  cessazione
  della attivita' della SOA (art. 73, commi 8 e 9). 
 
4.1. Effetti della sospensione della autorizzazione  ad  attestare  e
  conseguenze sulla attivita' di attestazione. 
 
Sull'attivita' di attestazione della SOA. 
  Il provvedimento sanzionatorio di sospensione ex art. 73, comma  3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010  ha  per  oggetto
l'autorizzazione allo svolgimento da parte della  SOA  dell'attivita'
di attestazione della qualificazione, rilasciata ai  sensi  dell'art.
68. 
  La sanzione della sospensione incide sull'attivita' di attestazione
della SOA nella misura in cui interdice  temporaneamente  l'esercizio
di  tutte  le  attivita'  propedeutiche,  funzionali  e  strettamente
connesse al  rilascio  dell'attestato  di  qualificazione.  Pertanto,
durante il periodo di sospensione, la SOA non potra' stipulare  alcun
contratto di attestazione, ne' rilasciare  attestati  sulla  base  di
contratti stipulati in data anteriore a tale  periodo,  ne'  svolgere
alcun tipo  di  attivita'  istruttoria  finalizzata  al  rilascio  di
attestazioni di qualificazione. 
  E' fatta salva in ogni caso la facolta' dell'impresa  di  risolvere
il contratto di attestazione non ancora eseguito stipulato con la SOA
sospesa prima della sospensione stessa e di indicare un'altra SOA cui
vada   trasferita   la   documentazione   relativa    alla    propria
qualificazione,  con  conseguente  obbligo  della  SOA   sospesa   di
provvedere a tale trasferimento. 
  La sanzione della sospensione non sottrae  in  alcun  modo  la  SOA
dalla funzione di vigilanza  dell'Autorita'  ne'  dagli  obblighi  di
legge in merito ad  indipendenza,  trasparenza,  correttezza  cui  e'
tenuta.  In  particolare,  la  sanzione  in  esame  non  sospende   i
poteri/doveri inerenti tutte quelle attivita' di vigilanza  vincolate
ed inderogabili cui  la  SOA  e'  obbligata,  in  quanto  espressione
diretta delle funzioni pubblicistiche di controllo attribuitele dalla
legge. 
  In questo senso,  ferma  restando  la  facolta'  dell'Autorita'  di
impartire ulteriori disposizioni alla SOA  con  il  provvedimento  di
sospensione, tra le attivita' di vigilanza vincolate ed inderogabili,
non puo' ritenersi sospeso l'obbligo per la SOA di procedere ai sensi
dell'art. 40, comma 9-ter, decreto legislativo n. 163/2006. 
  Qualora la SOA sospesa non adempia  agli  obblighi  sopra  indicati
l'Autorita', oltre  ad  applicare  le  sanzioni  conseguenti  a  tale
inadempimento  nei  confronti  della  stessa,  interverra'  ai  sensi
dell'art. 6, comma 7, lettera m), del codice. 
 
Sull'assetto societario ed organizzativo della SOA. 
  La  sospensione  dell'autorizzazione  a   svolgere   attivita'   di
attestazione non incide sulla  facolta'  della  SOA  di  procedere  a
modifiche societarie ed organizzative, pur sempre nel rispetto  delle
procedure  autorizzative  stabilite   dalla   normativa   vigente   e
dall'Autorita'.  La  SOA  puo'  richiedere  nulla  osta  relativi  al
personale in organico; parimenti i soci possono  procedere,  mediante
la presentazione  della  relativa  istanza,  al  trasferimento  delle
azioni. Allo stesso tempo, la SOA  puo'  presentare  istanza  per  la
nomina di nuovi amministratori, in  sostituzione  di  componenti  del
CdA, oppure procedere alla sostituzione dei sindaci in carica. La SOA
puo' anche adottare tutte quelle modifiche  dell'atto  costitutivo  e
dello statuto che si ritenga necessario adottare,  anche  allorquando
tali modifiche presentino profili di interesse pubblicistico  e  come
tali siano da assoggettare al controllo della Autorita'. 
  Si chiarisce altresi'  che  il  periodo  di  sospensione  comminato
dall'Autorita' non rileva ai fini di quanto  previsto  dall'art.  73,
comma 4, lettera  c),  del  regolamento,  che  dispone  la  decadenza
dell'autorizzazione nel  caso  dell'interruzione  dell'attivita'  per
piu' di centottanta giorni: tale  ultima  prescrizione  si  ricollega
infatti ad  un'interruzione  volontaria  dell'attivita',  ricollegata
cioe' ad un fatto imputabile alla  SOA  e  non  ad  un  provvedimento
sanzionatorio irrogato dall'Autorita'. 
 
4.2. Obblighi della SOA conseguenti ai provvedimenti di sospensione e
  di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonche'  a  seguito
  di fallimento e di cessazione della attivita' della SOA. 
 
  Il comma 8 dell'art. 73  del  regolamento  disciplina  gli  effetti
della sospensione o della  decadenza  (oltre  a  quelli  relativi  al
fallimento o alla cessazione di attivita' di una  SOA)  nel  rapporto
tra la SOA e le imprese qualificate o in attesa di qualificazione. 
  Al  fine  di  tutelare  le  imprese,  le   quali   possono   essere
pregiudicate dalla paralisi della attivita' di attestazione della SOA
conseguente alle fasi della sospensione, decadenza  o  cessazione  di
attivita'  e  fallimento,  la  norma  prevede  che  le  SOA   debbano
comunicare, entro il termine di quindici giorni, il ricorrere di  una
delle circostanze sopra segnalate;  tale  comunicazione  deve  essere
inviata anche all'Autorita'. 
  Oggetto di tale comunicazione e'  costituito  alternativamente  dal
provvedimento finale emesso dall'Autorita' di sospensione o decadenza
dell'autorizzazione ad attestare, dall'intervenuta  dichiarazione  di
fallimento o dalla cessazione dell'attivita'. 
  Con riferimento al termine di quindici giorni, indicato  nel  primo
periodo del comma 8, si  rileva  che  si  tratta  di  un  termine  di
adempimento di un'obbligazione ex lege la cui inosservanza  determina
le conseguenze  delineate  rispettivamente  dall'art.  73,  comma  1,
lettera c), e comma 4, lettera d), del regolamento. 
  In particolare, la lettera c) del primo  comma  della  disposizione
richiamata sanziona, con pena pecuniaria fino a  € 25.822  (l'importo
sara' commisurato in misura proporzionale rispetto  alla  durata  del
ritardo), il comportamento della SOA che comunichi le circostanze  di
cui al primo periodo del comma ottavo, oltre il termine  di  quindici
giorni. 
  L'inutile scadenza del termine suddetto non estingue  comunque  gli
obblighi di comunicazione che gravano sulla SOA. Tanto e' vero che la
lettera d) del successivo quarto  comma  prevede  la  sanzione  della
decadenza  dell'autorizzazione  ad  attestare  per  il  caso  in  cui
l'obbligo di comunicazione sia rimasto del tutto inosservato, secondo
un giudizio di merito compiuto  dalla  Autorita'.  In  tali  ipotesi,
l'Autorita' stessa, accertato il perdurare  dell'inadempimento  della
SOA,  provvedera'  ad  intimare  alla   SOA   stessa   di   adempiere
concedendole   contestualmente   un   ulteriore   termine,    decorso
inutilmente il quale,  potra'  essere  attivato  il  procedimento  di
decadenza. 
  Il termine di quindici giorni entro il quale la SOA deve provvedere
ad effettuare la comunicazione in esame decorre: 
    nel caso di  sospensione  o  decadenza  dell'autorizzazione,  dal
giorno in cui la SOA medesima riceve la comunicazione  dell'Autorita'
del provvedimento adottato; 
    nel caso di  fallimento,  dalla  data  di  perfezionamento  della
notifica nei confronti della SOA del provvedimento del Tribunale  con
il quale viene dichiarato il fallimento. 
  Con riferimento all'ipotesi di cessazione dell'attivita' della  SOA
si rileva che il momento in  cui  si  perfeziona  la  fattispecie  e'
quello in cui i liquidatori, ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.
2495 c.c., una volta approvato il bilancio  finale  di  liquidazione,
chiedono la cancellazione della societa' dal registro  delle  imprese
con la conseguente estinzione della societa' stessa. 
  Pertanto, al fine di evitare che con la cancellazione della SOA dal
registro delle imprese venga meno il soggetto al quale  imputare  gli
obblighi connessi al trasferimento della  documentazione  alla  nuova
SOA  indicata/designata  e  di  rendere  quindi  vane  le  previsioni
dell'art. 73, comma 8, del regolamento, e' necessario che,  prima  di
provvedere all'adempimento che chiude il procedimento di liquidazione
(cancellazione dal registro delle imprese), i liquidatori  effettuino
la comunicazione in esame ed esauriscano tutta la procedura  indicata
dalla richiamata disposizione regolamentare. 
  Quanto  alle  modalita'  della   comunicazione,   in   assenza   di
prescrizioni  normative,  le  SOA  potranno  utilizzare   tutti   gli
strumenti idonei a consentire con certezza  sia  la  ricezione  della
comunicazione, sia la verifica ex post da parte della Autorita' della
avvenuta comunicazione entro i termini di legge. 
  Quanto alle decisioni che puo' assumere l'impresa, a seguito  della
ricezione della comunicazione da parte della SOA,  appare  necessario
distinguere: A) la sospensione della autorizzazione; B) la decadenza,
il fallimento o la cessazione di attivita'. 
  A) Nel  caso  della  sospensione  della  autorizzazione,  la  norma
attribuisce alle imprese la facolta' di «indicare un'altra SOA cui va
trasferita la documentazione» (art. 73, comma 8, secondo periodo). Di
conseguenza le imprese saranno libere di  ricorrere  o  meno  a  tale
possibilita'. 
  L'art.  73,  comma  8,  del  regolamento  nulla   precisa,   pero',
relativamente  al  caso  in  cui  la  SOA,  pur  avendo  ricevuto  la
comunicazione  dell'impresa  circa  la  volonta'  di  trasferire   la
documentazione ad altra SOA, non ottemperi, ne' prevede alcun termine
per l'adempimento. 
  La questione e' risolta dal  coordinamento  della  disposizione  in
esame con il precedente comma 4, lettera e). La norma richiamata, ove
prevede  l'inosservanza   delle   disposizioni   impartite   con   il
provvedimento di sospensione quale presupposto della  sanzione  della
decadenza,  ammette  la  possibilita'  per  l'Autorita'  di  inserire
disposizioni ulteriori nel  provvedimento  di  sospensione.  Pertanto
l'Autorita' ben potra' indicare nel provvedimento di  sospensione  il
termine  entro  il  quale  la  SOA  sara'  tenuta  a  trasferire   la
documentazione   in   favore   della   SOA   indicata   dall'impresa.
L'inadempimento     sara'     sanzionato     con     la     decadenza
dell'autorizzazione. 
  B)  Nel  caso  di  decadenza  dell'autorizzazione,  cosi'  come  di
fallimento e di  cessazione  della  attivita'  da  parte  della  SOA,
trovera' applicazione il procedimento  previsto  nei  periodi  terzo,
quarto e quinto del comma ottavo  dell'art.  73.  Nei  trenta  giorni
successivi alla ricezione della relativa comunicazione  di  decadenza
dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attivita'  da  parte
della SOA, le imprese dovranno comunicare alla stessa  il  nominativo
della SOA cui trasferire la relativa documentazione; se l'impresa non
provvede, sara' l'Autorita', nei successivi quarantacinque giorni,  a
designare  la  nuova  SOA  mediante  pubblico  sorteggio  e  a  darne
comunicazione alla SOA designata. Nei sessanta giorni successivi alla
indicazione/designazione   della   nuova   SOA,   la   SOA   la   cui
autorizzazione dichiarata  decaduta  dall'autorizzazione,  fallita  o
cessata e' tenuta a provvedere al trasferimento della documentazione. 
 
4.3.  Divieto  di  trasferimento  di  azienda  tra  SOA  in  caso  di
  sospensione o decadenza dell'autorizzazione (comma 9). 
 
  Il comma 9 dell'art. 73 del regolamento stabilisce che: «In caso di
sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'Autorita' non  concede
il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale
tra SOA». La ratio della previsione in oggetto e' quella di  impedire
il compimento  di  atti  elusivi  volti  ad  evitare  le  conseguenze
pregiudizievoli  derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni  della
sospensione o della decadenza dell'autorizzazione. 
  Di conseguenza, si ritiene che nel  concetto  di  trasferimento  di
azienda siano ricomprese tutte le iniziative  tese  al  trasferimento
aziendale tra SOA. 
  Per  quanto  riguarda  i  presupposti  temporali  del  divieto   di
trasferimento di azienda, la richiamata ratio antielusiva della norma
porta a ritenere che il termine di applicazione della fattispecie  da
cui decorre l'impossibilita' di trasferire l'azienda ad altra SOA  e'
quello della comunicazione di avvio del procedimento. Solo  nel  caso
di  sospensione  il  divieto  al  trasferimento  perdura  sino   alla
conclusione del periodo interdittivo. 
  La  presente  determinazione  entra  in  vigore   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  In base a quanto sopra considerato, il consiglio adotta la presente
determinazione. 
    Roma, 15 marzo 2011 
 
                                      Il presidente relatore: Brienza 
 
Il segretario: Esposito 
  Depositato presso la segreteria del  consiglio  in  data  25  marzo
2011.