Premessa. Il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, rispettivamente regolamento e codice), adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prevede, all'art. 73, una serie di sanzioni amministrative di diversa natura nei confronti delle SOA, in attuazione di quanto disposto dall'art. 40, comma 4, lettera g), del codice. Le sanzioni previste sono di tre tipi: pecuniarie, provvisoriamente interdittive (sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione) e definitivamente interdittive (decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione). La presente determinazione, adottata contestualmente al regolamento ex art. 8, comma 4, del codice disciplinante l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Autorita') nei confronti delle SOA, contiene indicazioni applicative in ordine alle fattispecie sanzionatorie individuate dall'art. 73 del regolamento. In particolare, la determinazione prende in esame le seguenti questioni generali: 1) entrata in vigore delle sanzioni; 2) considerazioni generali in ordine alle fattispecie sanzionatorie previste dall'art. 73 del regolamento; 3) fattispecie che comportano l'applicazione delle sanzioni della sospensione e della decadenza; 4) operativita' della SOA in caso di sospensione o di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonche' di fallimento o di cessazione della attivita'. In allegato alla presente determinazione sono contenute linee guida operative che delineano le fattispecie sanzionabili piu' rilevanti e ne specificano l'entrata in vigore. 1. Entrata in vigore delle sanzioni. In base al combinato disposto dell'art. 359, comma 2, del regolamento e dell'art. 253, comma 2, ultimo periodo, del codice, l'art. 73 del regolamento e' entrato in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, supplemento ordinario n. 270/L, del 10 dicembre 2010), a differenza di tutte le altre disposizioni regolamentari che entreranno in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione. Si pone al riguardo un problema di disciplina transitoria, in quanto se e' vero che le sanzioni sono entrate in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale, e' altresi' vero che esse si riferiscono, in parte, a fattispecie normative destinate ad avere effetto solo decorsi centottanta giorni da tale pubblicazione. Di conseguenza, l'impianto sanzionatorio previsto dall'art. 73 e' applicabile anticipatamente rispetto al restante corpo del regolamento solo nella misura in cui si riferisca a violazioni di obblighi e doveri comportamentali delle SOA gia' previsti nel codice o nel previgente regolamento per il sistema di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che resta applicabile fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Per maggiore chiarezza espositiva, la descrizione analitica delle singole fattispecie sanzionabili e' contenuta nelle linee guida allegate alla presente determinazione e, nella tabella in calce alle stesse, e' evidenziata, per ogni singola violazione, la data dalla quale entra in vigore (quindici o centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010) l'obbligo posto a carico delle SOA. In applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le sanzioni in esame potranno essere comminate solo per violazioni poste in essere dalle SOA successivamente alla data di entrata in vigore del relativo obbligo. Tuttavia e' opportuno precisare che la SOA e' comunque tenuta ad adeguare la propria condotta rispetto alle disposizioni assunte dall'Autorita' in merito alle singole fattispecie sanzionabili cosi' come indicate nelle linee guida allegate alla presente determinazione. Cio' implica che azioni od omissioni poste in essere prima dell'entrata in vigore dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ed esplicitate come fattispecie sanzionabili nelle suddette linee guida, per le quali la SOA perdura nell'inadempimento, dovranno essere regolarizzate al fine di evitare di incorrere nelle relative sanzioni (es. fattispecie di cui al punto 1.3. delle linee guida). 2. Considerazioni generali circa le fattispecie sanzionatorie previste all'art. 73. Le fattispecie sanzionabili previste dall'art. 73 del regolamento attengono principalmente alle seguenti due tipologie di attivita' poste in essere dalle SOA: 1) adempimenti previsti per garantire la verifica da parte dell'Autorita' del possesso in capo alle SOA dei requisiti generali e di indipendenza necessari per lo svolgimento dell'attivita' di attestazione (art. 73, comma 1, lettera a) e lettera b) ed art. 73, comma 2, lettera a); 2) esercizio dell'attivita' di attestazione che le SOA svolgono nei confronti degli esecutori di lavori pubblici d'importo superiore a € 150.000,00 (art. 73, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 2). In ordine alla tipologia di violazioni di cui al punto 1), l'attuale impianto normativo prevede in capo alle SOA una serie di obblighi informativi nei confronti dell'Autorita' in assenza di specifica richiesta, nonche' un generale obbligo di risposta alle puntuali richieste formulate dalla stessa Autorita' nelle sue funzioni di vigilanza sul sistema di qualificazione come previste dall'art. 6, comma 7, lettera m), del codice. In particolare l'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del regolamento, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 6, comma 11, del codice, sia ai casi di mancata risposta alle richieste dell'Autorita', ai sensi degli articoli 65, comma 1 e 66, comma 4, sia ai casi di mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4 e 83, comma 6. Con riferimento alla «mancata risposta/comunicazione» deve osservarsi che, oltre alle ipotesi di rifiuto o omissione della SOA di fornire entro i termini di legge le informazioni e/o i documenti previsti dalle disposizioni richiamate, la condotta sanzionabile si realizza anche nel caso di risposta/comunicazione pervenuta successivamente ai termini indicati (ferma restando la permanenza degli obblighi di comunicazione anche successivamente alla decorrenza del termine di adempimento) e nel caso di risposta/comunicazione priva di almeno uno degli elementi essenziali richiesti e/o oggetto dell'obbligo di comunicazione. In tale ultimo caso (risposta incompleta), al fine di non incorrere nella relativa sanzione, la SOA dovra' provvedere a richiedere un chiarimento all'Autorita' qualora ritenga che la richiesta ricevuta non consenta di identificare in modo specifico e preciso il contenuto della risposta. Ovviamente le condotte sopra descritte potranno integrare la fattispecie sanzionabile solo qualora possano essere ricondotte alla SOA secondo gli ordinari principi di imputabilita', con una valutazione che verra' effettuata caso per caso dall'Autorita'. Le violazioni riconducibili all'esercizio dell'attivita' di attestazione (punto 2) sopra indicato) attengono invece alla funzione di vigilanza svolta dall'Autorita' sul sistema di qualificazione; funzione che puo' esplicarsi mediante l'adozione di provvedimenti inibitori idonei a prevenire la potenziale lesione del principio dell'indipendenza in capo alle SOA (ad esempio con il diniego di nulla osta all'acquisto di partecipazioni azionarie nel capitale sociale degli organismi di attestazione ovvero con il diniego di autorizzazione all'assunzione nell'organico) oppure con l'adozione di provvedimenti volti a sanare situazioni gia' verificatesi di lesione del principio stesso. In entrambe le ipotesi descritte, qualora sussistano profili di responsabilita' nell'aggirare le disposizioni vigenti e le violazioni integrino gli estremi di condotte irregolari, illegittime e/o illegali secondo quanto previsto dall'art. 73 del regolamento, l'Autorita' provvede a sanzionare le SOA per gli inadempimenti. Rinviando per una trattazione piu' analitica dei singoli inadempimenti alle linee guida allegate, e' opportuno un approfondimento in merito alla nozione di «indipendenza di giudizio» sottesa a molte delle violazioni in esame. Il requisito dell'indipendenza, sulla base di quanto disposto dall'art. 40, comma 3, del codice, costituisce infatti uno dei presupposti per un corretto esercizio dell'attivita' di attestazione e, in quanto tale, le SOA sono tenute a garantirne la sussistenza. Il requisito dell'indipendenza di giudizio deve essere inteso in un'accezione ampia, come confermato anche dal recente parere reso in materia dal Consiglio di Stato. In particolare, con parere dell'Adunanza generale n. 852/2011 del 24 febbraio 2011, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma del codice richiamata legittimi il controllo dell'Autorita' sui conflitti di interesse che possano menomare l'indipendenza delle SOA. Tale controllo ha la finalita' di garantire il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione, essendo le SOA soggetti privati che svolgono una pubblica funzione. In quest'ottica deve darsi rilievo alla presenza di qualsiasi interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori e deve riconoscersi in capo alle SOA uno specifico obbligo di astensione «quando l'adozione dell'atto di certificazione possa essere viziato dalla presenza di un interesse economico personale, anche meramente potenziale, a che l'atto abbia un certo contenuto piuttosto che un altro». Da un punto di vista soggettivo, la personalita' dell'interesse deve essere valutata non solo con riferimento alla SOA come soggetto giuridico autonomo ma anche in relazione ai suoi azionisti ed amministratori (nello stesso senso anche la pronuncia Consiglio di Stato, sez. VI, n. 987/2011). Di conseguenza la SOA dovra' astenersi dallo svolgere attivita' di attestazione ogni volta in cui vi sia nella vicenda oggetto dell'attivita' stessa, un interesse commerciale o finanziario, riconducibile direttamente o indirettamente alla SOA medesima o ai soggetti che la possiedono o la amministrano. Quanto alla idoneita' a ledere il principio di indipendenza di giudizio della SOA, l'interesse in questione, come sopra individuato, potra' essere anche potenziale. Pertanto, anche alla luce delle pronunce richiamate, la SOA sara' tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 64, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, ogni conflitto di interessi non solo attuale ma anche potenziale che possa influire sul requisito dell'indipendenza e che possa essere ricondotto direttamente o indirettamente alla SOA stessa o ai soggetti che la possiedono e/o la amministrano. 3. Fattispecie che comportano la sanzione della sospensione o della decadenza della autorizzazione ad attestare (art. 73, comma 3). Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'art. 73, comma 3, del regolamento, prevede la sospensione della autorizzazione a svolgere attivita' di attestazione in caso di piu' violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 commesse dalle SOA ovvero in caso di recidiva dopo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. La norma, inoltre, prevede la sanzione della decadenza dell'autorizzazione nel caso di comportamento inadempiente delle SOA, caratterizzato nel tempo da recidiva grave o gravemente reiterata. Con riferimento alla sospensione, la norma prevede differenti termini massimi di centoventi giorni, duecentoquaranta giorni, e un anno, da applicarsi in ragione della gravita' degli inadempimenti. La disposizione in esame prevede espressamente che la sanzione della sospensione non sia alternativa ma vada ad aggiungersi a quella pecuniaria prevista per l'ultima violazione. Deve precisarsi che, in tali ipotesi di «cumulo» di sanzioni, l'applicazione della sanzione pecuniaria resta ancorata alle regole indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 73 per la singola violazione. Pertanto sara' irrogata una sanzione pecuniaria fino a € 25.822 qualora venga posta in essere una fattispecie di cui al comma 1, ovvero una sanzione fino a € 51.545 nelle ipotesi di violazione del comma 2. In caso di contestuale violazione di una previsione del comma 1 e di una del comma 2 si applica la sanzione pecuniaria prevista nella misura massima di € 51.545. La decadenza dell'autorizzazione a svolgere attivita' di attestazione, alla quale non si aggiunge invece l'applicazione di alcuna sanzione pecuniaria, e' prevista nei seguenti casi: a) nuova violazione, tra quelle di cui all'art. 73, commi 1 e 2, del regolamento, dopo una precedente sospensione, se il periodo da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni; b) nuova violazione, tra quelle di cui all'art. 73, commi 1 e 2, del regolamento, dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni; c) ipotesi elencate dall'art. 73, comma 4, del regolamento. Perche' possa applicarsi la decadenza di cui alla lettera a) va considerato che il cumulo dei periodi di sospensione, anche non continuativi, e' limitato a due sole violazioni la cui sommatoria e' pari o superiore a trecentosessanta giorni. Con riferimento alla decadenza di cui alla lettera b), si ritiene che le quattro sanzioni «che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni» debbano essere tassativamente quattro - a prescindere dalla loro successione temporale - e ciascuna di esse di natura sospensiva, non potendo considerare nel calcolo del suddetto periodo complessivo precedenti sanzioni esclusivamente pecuniarie. 4. Regole da rispettare in caso di sospensione o di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonche' di fallimento o di cessazione della attivita' della SOA (art. 73, commi 8 e 9). 4.1. Effetti della sospensione della autorizzazione ad attestare e conseguenze sulla attivita' di attestazione. Sull'attivita' di attestazione della SOA. Il provvedimento sanzionatorio di sospensione ex art. 73, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ha per oggetto l'autorizzazione allo svolgimento da parte della SOA dell'attivita' di attestazione della qualificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 68. La sanzione della sospensione incide sull'attivita' di attestazione della SOA nella misura in cui interdice temporaneamente l'esercizio di tutte le attivita' propedeutiche, funzionali e strettamente connesse al rilascio dell'attestato di qualificazione. Pertanto, durante il periodo di sospensione, la SOA non potra' stipulare alcun contratto di attestazione, ne' rilasciare attestati sulla base di contratti stipulati in data anteriore a tale periodo, ne' svolgere alcun tipo di attivita' istruttoria finalizzata al rilascio di attestazioni di qualificazione. E' fatta salva in ogni caso la facolta' dell'impresa di risolvere il contratto di attestazione non ancora eseguito stipulato con la SOA sospesa prima della sospensione stessa e di indicare un'altra SOA cui vada trasferita la documentazione relativa alla propria qualificazione, con conseguente obbligo della SOA sospesa di provvedere a tale trasferimento. La sanzione della sospensione non sottrae in alcun modo la SOA dalla funzione di vigilanza dell'Autorita' ne' dagli obblighi di legge in merito ad indipendenza, trasparenza, correttezza cui e' tenuta. In particolare, la sanzione in esame non sospende i poteri/doveri inerenti tutte quelle attivita' di vigilanza vincolate ed inderogabili cui la SOA e' obbligata, in quanto espressione diretta delle funzioni pubblicistiche di controllo attribuitele dalla legge. In questo senso, ferma restando la facolta' dell'Autorita' di impartire ulteriori disposizioni alla SOA con il provvedimento di sospensione, tra le attivita' di vigilanza vincolate ed inderogabili, non puo' ritenersi sospeso l'obbligo per la SOA di procedere ai sensi dell'art. 40, comma 9-ter, decreto legislativo n. 163/2006. Qualora la SOA sospesa non adempia agli obblighi sopra indicati l'Autorita', oltre ad applicare le sanzioni conseguenti a tale inadempimento nei confronti della stessa, interverra' ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera m), del codice. Sull'assetto societario ed organizzativo della SOA. La sospensione dell'autorizzazione a svolgere attivita' di attestazione non incide sulla facolta' della SOA di procedere a modifiche societarie ed organizzative, pur sempre nel rispetto delle procedure autorizzative stabilite dalla normativa vigente e dall'Autorita'. La SOA puo' richiedere nulla osta relativi al personale in organico; parimenti i soci possono procedere, mediante la presentazione della relativa istanza, al trasferimento delle azioni. Allo stesso tempo, la SOA puo' presentare istanza per la nomina di nuovi amministratori, in sostituzione di componenti del CdA, oppure procedere alla sostituzione dei sindaci in carica. La SOA puo' anche adottare tutte quelle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto che si ritenga necessario adottare, anche allorquando tali modifiche presentino profili di interesse pubblicistico e come tali siano da assoggettare al controllo della Autorita'. Si chiarisce altresi' che il periodo di sospensione comminato dall'Autorita' non rileva ai fini di quanto previsto dall'art. 73, comma 4, lettera c), del regolamento, che dispone la decadenza dell'autorizzazione nel caso dell'interruzione dell'attivita' per piu' di centottanta giorni: tale ultima prescrizione si ricollega infatti ad un'interruzione volontaria dell'attivita', ricollegata cioe' ad un fatto imputabile alla SOA e non ad un provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorita'. 4.2. Obblighi della SOA conseguenti ai provvedimenti di sospensione e di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonche' a seguito di fallimento e di cessazione della attivita' della SOA. Il comma 8 dell'art. 73 del regolamento disciplina gli effetti della sospensione o della decadenza (oltre a quelli relativi al fallimento o alla cessazione di attivita' di una SOA) nel rapporto tra la SOA e le imprese qualificate o in attesa di qualificazione. Al fine di tutelare le imprese, le quali possono essere pregiudicate dalla paralisi della attivita' di attestazione della SOA conseguente alle fasi della sospensione, decadenza o cessazione di attivita' e fallimento, la norma prevede che le SOA debbano comunicare, entro il termine di quindici giorni, il ricorrere di una delle circostanze sopra segnalate; tale comunicazione deve essere inviata anche all'Autorita'. Oggetto di tale comunicazione e' costituito alternativamente dal provvedimento finale emesso dall'Autorita' di sospensione o decadenza dell'autorizzazione ad attestare, dall'intervenuta dichiarazione di fallimento o dalla cessazione dell'attivita'. Con riferimento al termine di quindici giorni, indicato nel primo periodo del comma 8, si rileva che si tratta di un termine di adempimento di un'obbligazione ex lege la cui inosservanza determina le conseguenze delineate rispettivamente dall'art. 73, comma 1, lettera c), e comma 4, lettera d), del regolamento. In particolare, la lettera c) del primo comma della disposizione richiamata sanziona, con pena pecuniaria fino a € 25.822 (l'importo sara' commisurato in misura proporzionale rispetto alla durata del ritardo), il comportamento della SOA che comunichi le circostanze di cui al primo periodo del comma ottavo, oltre il termine di quindici giorni. L'inutile scadenza del termine suddetto non estingue comunque gli obblighi di comunicazione che gravano sulla SOA. Tanto e' vero che la lettera d) del successivo quarto comma prevede la sanzione della decadenza dell'autorizzazione ad attestare per il caso in cui l'obbligo di comunicazione sia rimasto del tutto inosservato, secondo un giudizio di merito compiuto dalla Autorita'. In tali ipotesi, l'Autorita' stessa, accertato il perdurare dell'inadempimento della SOA, provvedera' ad intimare alla SOA stessa di adempiere concedendole contestualmente un ulteriore termine, decorso inutilmente il quale, potra' essere attivato il procedimento di decadenza. Il termine di quindici giorni entro il quale la SOA deve provvedere ad effettuare la comunicazione in esame decorre: nel caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, dal giorno in cui la SOA medesima riceve la comunicazione dell'Autorita' del provvedimento adottato; nel caso di fallimento, dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti della SOA del provvedimento del Tribunale con il quale viene dichiarato il fallimento. Con riferimento all'ipotesi di cessazione dell'attivita' della SOA si rileva che il momento in cui si perfeziona la fattispecie e' quello in cui i liquidatori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2495 c.c., una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, chiedono la cancellazione della societa' dal registro delle imprese con la conseguente estinzione della societa' stessa. Pertanto, al fine di evitare che con la cancellazione della SOA dal registro delle imprese venga meno il soggetto al quale imputare gli obblighi connessi al trasferimento della documentazione alla nuova SOA indicata/designata e di rendere quindi vane le previsioni dell'art. 73, comma 8, del regolamento, e' necessario che, prima di provvedere all'adempimento che chiude il procedimento di liquidazione (cancellazione dal registro delle imprese), i liquidatori effettuino la comunicazione in esame ed esauriscano tutta la procedura indicata dalla richiamata disposizione regolamentare. Quanto alle modalita' della comunicazione, in assenza di prescrizioni normative, le SOA potranno utilizzare tutti gli strumenti idonei a consentire con certezza sia la ricezione della comunicazione, sia la verifica ex post da parte della Autorita' della avvenuta comunicazione entro i termini di legge. Quanto alle decisioni che puo' assumere l'impresa, a seguito della ricezione della comunicazione da parte della SOA, appare necessario distinguere: A) la sospensione della autorizzazione; B) la decadenza, il fallimento o la cessazione di attivita'. A) Nel caso della sospensione della autorizzazione, la norma attribuisce alle imprese la facolta' di «indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione» (art. 73, comma 8, secondo periodo). Di conseguenza le imprese saranno libere di ricorrere o meno a tale possibilita'. L'art. 73, comma 8, del regolamento nulla precisa, pero', relativamente al caso in cui la SOA, pur avendo ricevuto la comunicazione dell'impresa circa la volonta' di trasferire la documentazione ad altra SOA, non ottemperi, ne' prevede alcun termine per l'adempimento. La questione e' risolta dal coordinamento della disposizione in esame con il precedente comma 4, lettera e). La norma richiamata, ove prevede l'inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione quale presupposto della sanzione della decadenza, ammette la possibilita' per l'Autorita' di inserire disposizioni ulteriori nel provvedimento di sospensione. Pertanto l'Autorita' ben potra' indicare nel provvedimento di sospensione il termine entro il quale la SOA sara' tenuta a trasferire la documentazione in favore della SOA indicata dall'impresa. L'inadempimento sara' sanzionato con la decadenza dell'autorizzazione. B) Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, cosi' come di fallimento e di cessazione della attivita' da parte della SOA, trovera' applicazione il procedimento previsto nei periodi terzo, quarto e quinto del comma ottavo dell'art. 73. Nei trenta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione di decadenza dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attivita' da parte della SOA, le imprese dovranno comunicare alla stessa il nominativo della SOA cui trasferire la relativa documentazione; se l'impresa non provvede, sara' l'Autorita', nei successivi quarantacinque giorni, a designare la nuova SOA mediante pubblico sorteggio e a darne comunicazione alla SOA designata. Nei sessanta giorni successivi alla indicazione/designazione della nuova SOA, la SOA la cui autorizzazione dichiarata decaduta dall'autorizzazione, fallita o cessata e' tenuta a provvedere al trasferimento della documentazione. 4.3. Divieto di trasferimento di azienda tra SOA in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione (comma 9). Il comma 9 dell'art. 73 del regolamento stabilisce che: «In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'Autorita' non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA». La ratio della previsione in oggetto e' quella di impedire il compimento di atti elusivi volti ad evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'applicazione delle sanzioni della sospensione o della decadenza dell'autorizzazione. Di conseguenza, si ritiene che nel concetto di trasferimento di azienda siano ricomprese tutte le iniziative tese al trasferimento aziendale tra SOA. Per quanto riguarda i presupposti temporali del divieto di trasferimento di azienda, la richiamata ratio antielusiva della norma porta a ritenere che il termine di applicazione della fattispecie da cui decorre l'impossibilita' di trasferire l'azienda ad altra SOA e' quello della comunicazione di avvio del procedimento. Solo nel caso di sospensione il divieto al trasferimento perdura sino alla conclusione del periodo interdittivo. La presente determinazione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In base a quanto sopra considerato, il consiglio adotta la presente determinazione. Roma, 15 marzo 2011 Il presidente relatore: Brienza Il segretario: Esposito Depositato presso la segreteria del consiglio in data 25 marzo 2011.