L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  NELLA riunione di Consiglio del 10 marzo 2011; 
 
  VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la  concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione  delle
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"; 
 
  VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione  dell'Autorita'
per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi  delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo; 
 
  VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche"; 
 
  VISTA la legge 24 novembre 1982,  n.  689,  recante  "Modifiche  al
sistema penale", e successive modifiche ed integrazioni; 
 
  VISTA la delibera  n.  136/06/CONS,  ed  il  relativo  allegato  A,
recante  "Regolamento  in  materia  di  procedure  sanzionatorie",  e
successive modifiche ed integrazioni; 
 
  VISTO l'articolo 14-bis del decreto legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Integrazione  dei
poteri dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni"; 
 
  VISTA la delibera n. 130/08/CONS, recante "Riforma  della  delibera
n. 54/08/CONS", a sua volta recante  "Modifiche  ed  integrazioni  al
regolamento in  materia  di  procedure  sanzionatorie  in  attuazione
dell'articolo 14-bis  del  decreto  legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e  del  regolamento  in
materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS"; 
 
  VISTA la delibera n. 131/08/CONS, recante "Modifiche al regolamento
in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS"; 
 
  VISTA la delibera  n.  316/02/CONS,  coordinata  con  le  modifiche
introdotte dalla delibera n.  506/05/CONS  del  21  dicembre  2005  e
successive integrazioni, recante 
 
  "Regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni"; 
 
  VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 di  "Attuazione
della  nuova  organizzazione  dell'Autorita':  individuazione   degli
Uffici di II livello e modifiche ed integrazioni  al  Regolamento  di
organizzazione e funzionamento"; 
 
  VISTA la delibera dell'Autorita' n. 664/06/CONS, ed in  particolare
l'articolo 3, comma 1, Allegato A,  in  forza  del  quale  "Ai  sensi
dell'art. 57 del Codice del consumo, e' vietata la fornitura di  beni
o servizi di  comunicazione  elettronica,  anche  solo  supplementari
rispetto ad un contratto gia' in esecuzione, in mancanza  della  loro
previa ordinazione da  parte  dell'utente.  E'  altresi'  vietata  la
disattivazione  non  richiesta  di  un  servizio   di   comunicazione
elettronica. In ogni caso, la mancata  risposta  dell'utente  ad  una
offerta di fornitura non significa consenso"; 
 
  VISTO l'atto di contestazione n. 47/10/DIT del 26 agosto 2010 e  il
relativo verbale di accertamento, di pari data,  entrambi  notificati
alla societa' Vodafone Omnitel N.V. in data 10 settembre 2010, con il
quale e' stato accertato che la societa' Vodafone  Omnitel  N.V.,  ha
violato il combinato  disposto  degli  articoli  3,  comma  1,  della
delibera n. 664/06/CONS e 70 del decreto legislativo 1  agosto  2003,
n. 259, attivando, con riferimento a sei diverse  utenze,  i  servizi
"Vodafone Casa" e "Vodafone Casa Internet e Telefono" in mancanza  di
una previa manifestazione in tal senso  da  parte  degli  intestatari
delle relative utenze; 
 
  VISTI gli atti  e  le  risultanze  istruttorie,  la  relazione  del
responsabile  del  procedimento  e   la   documentazione   richiamata
nell'atto  di  contestazione  e  nel  verbale  di   accertamento   n.
47/10/DIT; 
 
  VISTA la proposta preliminare di impegni presentata dalla  societa'
Vodafone Omnitel N.V., ai sensi della legge n.  248/06,  in  data  10
ottobre 2010, registrata al protocollo generale dell'Autorita' con n.
59358; 
 
  UDITA la predetta societa' nel corso dell'audizione del 2  novembre
2010, in base a quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 2,  della
richiamata delibera n. 136/06/CONS; 
 
  VISTA la proposta definitiva di impegni presentata  dalla  societa'
Vodafone Omnitel  N.V.  in  data  10  novembre  2010,  registrata  al
protocollo generale dell'Autorita' con n. 65503; 
 
  VISTA la nota trasmessa dalla societa'  Vodafone  Omnitel  N.V.  in
data 2 dicembre 2010, con cui detta societa' ha chiarito  alcuni  dei
profili contenuti nel documento contenente la proposta definitiva  di
impegni; 
 
  PRESO ATTO della  non  manifesta  inammissibilita'  della  proposta
definitiva di impegni presentata dalla societa' Vodafone Omnitel N.V.
nell'ambito  del  procedimento  sanzionatorio  avviato  con  atto  di
contestazione n. 47/10/DIT; 
 
  CONSIDERATO che la predetta proposta di impegni e' stata sottoposta
a consultazione pubblica con determina direttoriale n. 213/10/DIT  in
data 30 dicembre 2010; 
 
  CONSIDERATO  che  non  sono   pervenute,   nei   termini   previsti
dall'articolo  12-   bis   della   delibera   n.   136/06/CONS   come
successivamente modificata, osservazioni in relazione  alla  proposta
di impegni presentata dalla societa' Vodafone Omnitel N.V.; 
 
  CONSIDERATO, altresi', che la societa' Vodafone Omnitel  N.V.,  nei
30 giorni successivi alla conclusione  della  consultazione,  non  ha
ritenuto  di  effettuare  alcuna  precisazione  o  integrazione  alla
versione definitiva di impegni presentata in data 10  novembre  2010,
come successivamente integrata dalla nota del 2 dicembre 2010; 
 
  VISTI tutti gli atti relativi alla proposta di  impegni  presentata
nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 47/10/DIT; 
 
  CONSIDERATO quanto segue: 
 
  I. Proposta di impegni presentata dalla societa'  Vodafone  Omnitel
N.V. 
 
  Con atto n. 47/10/DIT, notificato in data  10  settembre  2010,  la
Direzione tutela dei consumatori contestava  alla  societa'  Vodafone
Omnitel  N.V.  (di  seguito  anche  "Societa'")  la  violazione   del
combinato disposto degli articoli  3,  comma  1,  della  delibera  n.
664/06/CONS e 70 del decreto  legislativo  1  agosto  2003,  n.  259,
avendo accertato, con riferimento a sei diverse utenze, l'attivazione
dei servizi "Vodafone Casa" e "Vodafone Casa Internet e Telefono"  in
mancanza di una previa manifestazione in tal  senso  da  parte  degli
intestatari delle relative utenze. 
 
  A seguito della ricezione del suddetto atto  di  contestazione,  la
Societa', con nota del 10  ottobre  2010,  registrata  al  protocollo
dell'Autorita' con n. 59358, presentava, nel rispetto del  temine  di
trenta giorni prescritto  dall'articolo  12-bis,  della  delibera  n.
136/06/CONS e successive modificazioni e integrazioni,  una  proposta
"preliminare" di impegni. 
 
  A seguito del ricevimento della suddetta  proposta  preliminare  di
impegni la Direzione tutela dei consumatori ha ritenuto opportuno, ai
sensi di quanto previsto 
 
  dall'articolo  12-bis,   comma   2,   della   richiamata   delibera
136/06/CONS, sentire la Societa' in un'audizione, tenutasi in data  2
novembre 2010, al fine  di  consentirle  di  fornire  precisazioni  e
chiarimenti utili alla valutazione degli impegni stessi. 
 
  Nel corso  della  predetta  audizione,  la  predetta  Direzione  ha
chiesto alla Societa' di chiarire alcuni dei  profili  inerenti  alla
proposta di impegni ed, in particolare, le  modalita'  operative  con
cui  essa  intendeva  escludere  la   reiterazione   della   condotta
contestata. 
 
  Con  nota  del  10  novembre   2010,   registrata   al   protocollo
dell'Autorita' con n. 65503, del 12 novembre  2010,  la  Societa'  ha
presentato una proposta "definitiva" di impegni con la  quale  si  e'
impegnata ad  introdurre  specifiche  misure,  entro  il  termine  di
sessanta  giorni  dall'approvazione  di  detta  proposta,  idonee  ad
incidere positivamente sul fenomeno di  attivazione  di  servizi  non
richiesti. 
 
  Con successiva  nota,  pervenuta  a  questa  Autorita'  in  data  2
dicembre 2010, la Societa' ha chiarito alcuni dei  profili  contenuti
nel documento contenente la proposta definitiva  di  impegni  il  cui
contenuto si riporta qui di seguito. 
 
  Impegno I. Misure di trasparenza 
 
  I.I. Introduzione di una serie di  misure  volte  a  migliorare  la
trasparenza: 
 
  a) modifica degli script utilizzati dagli operatori dei call center
per la vendita a distanza dei servizi  "Vodafone  Casa"  e  "Vodafone
Casa  Internet  e  Telefono"  in  modo  tale   da   massimizzare   la
consapevolezza dei clienti contattati circa la  valenza  contrattuale
della registrazione telefonica e dunque degli effetti vincolanti  del
consenso eventualmente espresso in quella sede; 
 
  b) invio del cosiddetto  "Welcome  pack"  ai  clienti  che  abbiano
richiesto l'attivazione dei predetti servizi contenente:  i)  welcome
letter, ii) testo delle condizioni generali di contratto, iii)  guida
alla  lettura  del  contratto,  iv)  brochure   riepilogativa   delle
condizioni commerciali sottoscritte, v) modulo per l'inserimento  del
numero di rete fissa all'interno degli  elenchi  e,  contestualmente,
degli apparecchi richiesti (Vodafone Station o Internet Key), in modo
tale  da  consentire  all'utente  una  valutazione  complessiva   del
servizio offerto; 
 
  c) invio al cliente, in seguito alla vendita a distanza dei servizi
"Vodafone Casa"  e  "Vodafone  Casa  Internet  e  Telefono",  di  una
comunicazione,  via  e-mail/sms,  con  informazioni   rilevanti   sul
contratto concluso e sullo stato di avanzamento pratica. 
 
  I.II. Introduzione di misure  volte  a  consentire  ai  clienti  di
interrompere il processo di attivazione dei servizi "Vodafone Casa" e
"Vodafone Casa  Internet  e  Telefono"  in  diversi  momenti,  ed  in
particolare: 
 
  i) nel  momento  in  cui  l'utente  viene  contattato  dal  partner
logistico di Vodafone incaricato di effettuare la distribuzione degli
apparecchi (Vodafone Station o Internet  Key):  in  tale  momento  il
Cliente potrebbe  opporsi  alla  consegna  dei  predetti  beni  senza
addebito di alcun costo; 
 
  ii) al momento della consegna da parte del  partner  logistico  del
Welcome pack: in  tale  momento  il  Cliente  potrebbe  rifiutare  la
consegna di detti beni, senza  addebito  di  alcun  costo,  bloccando
cosi' l'attivazione delle procedura  di  attivazione.  Sul  punto  la
Societa' precisa che, attraverso il  rifiuto  del  welcome  pack,  il
contratto non produce alcun  effetto  e  viene  cosi'  interrotto  il
processo  di  portabilita'  del  numero  sulla  rete  della  societa'
Vodafone Omnitel N.V. 
 
  iii) al momento del contatto da parte di Telecom Italia S.p.A.  per
fissare la data per l'attivazione della nuova linea. 
 
  La Societa' pertanto si impegna ad introdurre misure che consentano
all'utente di bloccare l'attivazione della procedura di  provisioning
da parte di  Vodafone  semplicemente  rifiutando  -  al  momento  del
contatto telefonico da parte del partner logistico ovvero al  momento
della consegna da parte di quest'ultimo di tutta la documentazione  e
della Vodafone Station o della Internet Key - di ricevere il  Welcome
pack o, da ultimo, al momento del contatto da parte di Telecom Italia
S.p.A. per la fissazione dell'appuntamento  per  l'attivazione  della
linea; dette misure saranno operative in tutti i casi di acquisizione
di nuovi clienti, sia nei casi di attivazione di nuova linea sia  nei
casi  di  portabilita'  della  numerazione  da  altro  operatore  con
esclusione, in quest'ultimo caso,  delle  ipotesi  in  cui  sia  gia'
iniziata la cosiddetta Fase 3 nel processo di passaggio di  operatori
di cui alla delibera n. 274/07/CONS; per evitare  l'interruzione  del
processo in quella fase, e i conseguenti disagi per  il  cliente,  la
Societa' si impegna, in tali casi, a informare prontamente il cliente
di tale situazione e a farlo rientrare presso  l'operatore  donating,
senza alcun onere e nel minor tempo possibile. 
 
  Impegno II: Misure di audit e misure contrattuali 
 
  Previsione di un doppio sistema di monitoraggio articolato come  di
seguito riportato: 
 
  II.I. introduzione, nelle  procedure  di  vendita  a  distanza  dei
servizi "Vodafone Casa" e "Vodafone Casa Internet e Telefono", di una
misura che preveda il riascolto e la verifica integrale  di  tutti  i
vocal ordering prima che l'ordine  di  acquisto  venga  inserito  sui
sistemi, al fine di evitare l'attivazione di servizi in relazione  ai
quali non si riscontri, al momento del riascolto della registrazione,
la prestazione di un idoneo consenso; detta operazione sara'  gestita
da societa' esterne, in outsourcing. In aggiunta a cio', la  Societa'
prevede un ulteriore controllo - a campione  -  che  prevede:  a)  il
riascolto  della  registrazione  con   obiettivo   di   valutare   la
conformita'  allo  script  fornito,  la  chiarezza  e  la   velocita'
dell'esposizione dei contenuti e la completezza dei dati raccolti; b)
il  controllo  di  congruenza  tra  i  dati  raccolti  attraverso  la
registrazione e quelli contenuti nel tracciato dell'ordine. 
 
  II.II. attivazione di misure contrattuali di richiamo  e  sanzione,
fino alla risoluzione del contratto per i casi  piu'  gravi,  per  le
societa' incaricate di detto controllo,  che  risultino  inadempienti
rispetto alle istruzioni impartite. 
 
  Impegno III: Misure per i casi di errore materiale 
 
  Introduzione di un sistema che preveda la  doppia  digitazione,  da
parte dell'operatore di Vodafone, del numero di rete fissa da portare
sulla rete di Vodafone Omnitel N.V. in modo tale da ridurre i casi di
attivazioni non richieste a causa di errore materiale. La Societa' si
impegna a sviluppare tale misura nell'arco temporale di 9/12 mesi. 
 
  Impegno IV: Misure atte a  garantire  una  gestione  accentrata  ed
unitaria delle conciliazioni Co.re.com. con gli utenti 
 
  La Societa' si impegna a gestire in modo  accentrato  -  attraverso
l'affidamento  ad  una  sola  struttura  -  tutte   le   istanze   di
conciliazione presentate dai propri clienti  innanzi  ai  Co.re.com.,
garantendo  cosi'  una  gestione  unitaria  e  capillare  sull'intero
territorio nazionale di tali  istanze  al  fine  di  assicurare  alla
clientela una soluzione rapida ed efficace dei disservizi lamentati e
non risolti attraverso i propri  processi  interni  di  gestione  dei
reclami. In particolare, la Societa' intende  estendere  il  progetto
sperimentale di gestione internalizzata delle  conciliazioni  avviato
presso  il  Co.re.com.  Lazio,  basato  sulla   partecipazione   alla
conciliazione degli addetti alla Direzione  del  Customer  Operation,
altresi' ai Co.re.com della Lombardia  e  dell'Emilia  Romagna.  Tale
modello di  gestione  delle  conciliazioni  dovrebbe  assicurare  una
maggiore istruzione delle  pratiche  di  conciliazione,  grazie  alla
competenza dei suddetti soggetti in termini di prodotti e di processi
di gestione dei clienti e una gestione omogenea delle stesse. 
 
  La Societa'  si  impegna  inoltre  a  comunicare  semestralmente  i
risultati raggiunti attraverso questo nuovo modello di gestione delle
conciliazioni innanzi ai Co.re.com. 
 
  II. Dichiarazione di non manifesta inammissibilita' e consultazione
pubblica 
 
  A seguito di una valutazione preliminare da parte  della  Direzione
tutela  dei  consumatori,  il  documento   contenente   la   proposta
definitiva di impegni e' stato  trasmesso  al  Consiglio  che  lo  ha
esaminato nel corso della seduta del  17  dicembre  2010,  unitamente
alla relazione del responsabile del procedimento,  alla  proposta  di
approvazione e di pubblicazione della versione definitiva di  impegni
sul sito web dell'Autorita',  ai  sensi  dell'articolo  12-bis  della
delibera n. 136/06/CONS. 
 
  Il Consiglio, nella predetta data del 17 dicembre 2010, preso  atto
dell'istruttoria preliminare della Direzione tutela dei  consumatori,
recante una  valutazione  di  non  manifesta  inammissibilita'  della
proposta presentata, ha acconsentito al prosieguo dell'istruttoria  e
alla conseguente pubblicazione della proposta definitiva di  impegni,
avvenuta con provvedimento direttoriale n. 213/2010/DIT. 
 
  A seguito della pubblicazione sul sito web,  avvenuta  in  data  30
dicembre 2010, non sono pervenute, nei termini previsti dall'articolo
12-bis della delibera n. 
 
  136/06/CONS  come  successivamente  modificata,   osservazioni   in
relazione alla proposta di impegni presentata dalla societa' Vodafone
Omnitel N.V. 
 
  La societa' Vodafone Omnitel N.V., nei 30  giorni  successivi  alla
conclusione della consultazione, non ha ritenuto di effettuare alcuna
precisazione o  integrazione  alla  proposta  definitiva  di  impegni
presentata in data 10 novembre 2010, come  successivamente  integrata
dalla nota del 2 dicembre 2010. 
 
  III. Valutazioni conclusive dell'Autorita' 
 
  Le iniziative prospettate  dalla  societa'  Vodafone  Omnitel  N.V.
possono ritenersi potenzialmente idonee a  migliorare  le  condizioni
concorrenziali nel  mercato  di  riferimento,  nella  misura  in  cui
risultano in grado di contribuire  alla  riduzione  del  fenomeno  di
attivazione di servizi non richiesti. 
 
  Tenuto conto anche di quanto emerso con riferimento ai sei  diversi
casi di attivazioni di servizi non richiesti oggetto di  accertamento
nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 47/10/DIT, si intendono
introdurre, con la proposta di impegni  in  esame,  misure  volte  ad
accrescere la consapevolezza dell'utente circa la valenza  vincolante
del  consenso  espresso  telefonicamente,  contribuendo  cosi'   alla
corretta formazione del consenso  nel  momento  di  costituzione  del
vincolo contrattuale (punto I.I. degli impegni). 
 
  Di particolare interesse  ai  fini  della  riduzione  dei  casi  di
attivazioni dei servizi non richiesti sono le misure  concernenti  la
possibilita' per l'utente di interrompere la procedura di attivazione
del servizio in diversi,  successivi,  momenti.  In  particolare,  le
misure elaborate dalla  Societa'  consentono  all'utente,  che  venga
contattato dal partner logistico della Societa' per la  consegna  del
welcome  pack  ovvero  al  momento  del  recapito  dello  stesso,  di
rifiutare la consegna  del  pacco,  impedendo  in  tal  modo  che  il
servizio, in relazione  al  quale  non  e'  stato  manifestato  alcun
consenso o e' stato rilasciato in maniera incompleta,  sia  attivato.
Tale  misura  appare   tendenzialmente   suscettibile   di   incidere
favorevolmente sul fenomeno dei servizi non richiesti atteso  che  il
cliente potra' agevolmente interrompere il  processo  di  attivazione
semplicemente rifiutando di ricevere il welcome pack nelle fasi supra
indicate. 
 
  Per quanto concerne l'introduzione di un sistema di verifica basato
su un doppio controllo - esterno -  effettuato  sulla  totalita'  dei
casi ed - interno - a campione (punto III. degli impegni) si  osserva
come tale misura consentirebbe, se correttamente attuata, di  evitare
che il processo di attivazione venga  avviato  in  relazione  a  quei
servizi  rispetto  ai  quali,   nel   corso   del   riascolto   della
registrazione, non si riscontri  l'esistenza  di  una  manifestazione
inequivoca da parte dell'intestatario dell'utenza all'attivazione  di
un determinato servizio. 
 
  Allo stesso modo si giudica  positivamente  l'introduzione  di  una
procedura che preveda la doppia digitazione, da parte  dell'operatore
della Societa', del numero di rete fissa da portare su rete  Vodafone
Omnitel N.V. La elaborazione di un sistema che inibisca  la  funzione
di copiare e incollare la numerazione obbligando quindi in sostanza 
 
  gli operatori della Societa' ad  inserire  manualmente  -  per  due
volte  -  la  numerazione  oggetto  di  portabilita'  appare  difatti
suscettibile di incidere positivamente sul fenomeno, non infrequente,
di attivazione di servizi non richiesti causati da errori  materiali.
Atteso   che   la   introduzione   di    questa    misura    comporta
l'implementazione dell'attuale sistema operativo  della  Societa'  si
ritiene congruo accordare alla Societa' un  termine  piu'  lungo  per
l'esecuzione di detta misura, ossia nove mesi. 
 
  Le misure che la Societa' intende introdurre presentano profili  di
notevole interesse altresi'  in  ottica  di  tutela  dell'utenza.  In
particolare, le misure di cui al punto IV degli impegni,  consistenti
nella gestione accentrata e unitaria delle istanze  di  conciliazione
pervenute  dagli  utenti,  possano  avere  un  effetto  positivo   in
relazione alla esigenza di questi  ultimi  di  risolvere  in  maniera
rapida ed efficace i disservizi subiti  e  non  risolti  in  sede  di
reclamo. Essi inoltre appaiano suscettibili di contribuire in maniera
consistente al deflazionamento del contenzioso. 
 
  Le suindicate valutazioni consentono di giudicare positivamente  le
misure proposte dalla societa' Vodafone Omnitel N.V  nell'ambito  del
procedimento avviato  con  atto  di  contestazione  n.  47/10/DIT  e,
dunque, si ritiene meritevole di approvazione la proposta  definitiva
di impegni presenta da detta societa' in data 10 novembre 2010. 
 
  RITENUTO, in conclusione, che  gli  impegni  definitivi  presentati
dalla societa' Vodafone Omnitel N.V. siano  positivamente  valutabili
in quanto rilevanti dal punto di vista del potenziale  impatto  sulle
dinamiche del mercato della telefonia fissa nella misura in cui  essi
appaiono idonei a favorire la tutela dell'utenza e la concorrenza tra
gli operatori,  eliminando  ovvero  ridimensionando  notevolmente  il
fenomeno contestato; 
 
  RITENUTO,  pertanto,  di  ordinare  l'esecuzione  e   di   disporre
l'obbligatorieta' dei  suddetti  impegni  per  la  societa'  Vodafone
Omnitel N.V., ai sensi dell'articolo 12-ter, comma 1, della  delibera
n. 136/06/CONS, in ragione dell'accertata meritevolezza  rispetto  ai
fini  previsti  dalla  vigente  normativa,  con  conseguente  effetto
sospensivo del procedimento  sanzionatorio  n.  47/10/DIT  fino  alla
verifica dell'effettivo adempimento degli impegni stessi; 
 
  UDITE le relazioni dei  Commissari  Gianluigi  Magri  e  Sebastiano
Sortino,  relatori  ai  sensi  dell'articolo   29   del   Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              DELIBERA 
 
 
  1. Gli impegni definitivi presentati, ai sensi dell'articolo 14-bis
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, in data 10 novembre 2010 dalla societa' Vodafone
Omnitel  N.V.,  come  successivamente  integrati  dalla  nota  del  2
dicembre 2010, sono approvati e resi obbligatori per la Societa'  nei
termini sopra descritti, ed allegati al presente provvedimento di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
  2. L'Autorita' esaminera' con cadenza periodica l'attuazione  degli
impegni. 
 
  3. Il procedimento sanzionatorio di cui all'atto  di  contestazione
n.  47/10/DIT  resta  sospeso  fino  alla   verifica   dell'effettivo
adempimento degli impegni,  da  effettuarsi  entro  e  non  oltre  il
termine di sessanta giorni dalla data di  approvazione  da  parte  di
questa  Autorita'  del  relativo  schema  (con  la   sola   eccezione
dell'impegno III). 
 
  4. Al predetto impegno III dovra' essere data  esecuzione  entro  e
non oltre il termine di nove mesi dalla data  di  approvazione  della
proposta definitiva di impegni. 
 
  5. La Societa'  Vodafone  Omnitel  N.V.  da'  esecuzione  a  quanto
previsto dagli impegni, nel rispetto dei termini  sopra  indicati.  I
predetti termini  decorrono  dalla  data  di  notifica  del  presente
provvedimento alla Societa'. 
 
  6. Ai sensi dell'articolo 12-ter  della  delibera  n.  136/06/CONS,
l'accertamento  della  mancata  attuazione  degli  impegni  comporta,
previa diffida, la revoca del  provvedimento  di  approvazione  degli
impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'articolo  98,  del  decreto
legislativo n. 259/2003 per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione
di cui al punto 5, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per le
violazioni precedentemente contestate. 
 
  7. La  presente  delibera  e'  notificata  alla  societa'  Vodafone
Omnitel N.V. e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana, sul sito web e sul Bollettino Ufficiale dell'Autorita'. 
 
    Roma, 10 marzo 2011 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
I commissari relatori: Magri - Sortino 
 
              Avvertenza  :  Il  documento  allegato  alla   presente
          delibera,  di  cui   costituisce   parte   integrante,   e'
          consultabile  sul  sito  Internet  dell'Autorita'  per   le
          garanzie nelle comunicazioni www.agcom.it