IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                               di Pisa 
 
  Visto l'art. 410 c.p.c., come modificato dall'art. 31della legge n.
183/2010, che  nel  reintrodurre  il  regime  di  facoltativita'  del
tentativo di  conciliazione,  ha  previsto  la  ricostituzione  della
commissione di  conciliazione,  composta  dai  rappresentanti  «delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
territoriale», anziche' su base nazionale  come  disposto  nel  testo
previgente; 
  Constatato che tale disposizione, al terzo e  quarto  comma,  cosi'
recita: 
  «La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio stesso o  da
un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita' di
presidente,  da  quattro  rappresentanti  effettivi  e   da   quattro
supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti  effettivi
e da quattro supplenti dei  lavoratori,  designati  dalle  rispettive
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
territoriale. 
  Le commissioni, quando se ne ravvisi  la  necessita',  affidano  il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal
direttore  della  direzione  provinciale  del  lavoro  o  da  un  suo
delegato, che rispecchino la composizione prevista dal  terzo  comma.
In ogni caso  per  la  validita'  della  riunione  e'  necessaria  la
presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei  datori  di
lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori»; 
  Considerato che l'art. 31, nono comma della legge  n.  183/2010  ha
esteso la competenza della commissione di  conciliazione  anche  alle
controversie relative a rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze  della
pubblica amministrazione, abrogando gli articoli 65 e 66 del  decreto
legislativo n. 165/2001  che  avevano  contemplato,  per  il  settore
pubblico, una  procedura  conciliativa  diversificata  di  fronte  ai
collegi di conciliazione, ora aboliti; 
  Rilevata, pertanto, la necessita' di procedere alla  ricostituzione
della commissione di conciliazione secondo i criteri  indicati  nella
legge di riforma; 
  Vista la circolare ministeriale n.  14  dell'11  gennaio  1995  che
indicava i criteri di individuazione del grado di  rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali; 
  Vista la nota prot. 15/IV/0018924/MA002.A003 del 15 settembre  2010
del Ministero del lavoro -  Direzione  generale  della  tutela  delle
condizioni   di   lavoro   -   Div.   IV   contenente    precisazioni
sull'individuazione   del   grado   di    rappresentativita'    delle
organizzazioni sindacali; 
  Considerato che la recente circolare ministeriale del  25  novembre
2010  prevede  che  ogni   DPL   identifichi   «temporaneamente»   le
organizzazioni sindacali e  le  associazioni  datoriali  maggiormente
rappresentative, secondo i criteri forniti con la precitata circolare
n. 14/1995, utilizzati per la costituzione dei  comitati  provinciali
I.N.P.S.; 
  Acquisiti,  pertanto,  gli   atti   istruttori   finalizzati   alla
determinazione del grado di rappresentativita' a livello  provinciale
delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali secondo
i criteri di valutazione indicati  nella  circolare  ministeriale  n.
45/1995 dell'11 gennaio 1995 e nella nota ministeriale suindicata del
15 settembre 2010 e di seguito specificati: 
    1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle  singole
organizzazioni sindacali; 
    2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 
    3) partecipazione alla formazione e  stipulazione  dei  contratti
collettivi di lavoro; 
    4) partecipazione alla  risoluzione  di  vertenze  individuali  e
plurime di lavoro; 
  Tenuto conto, ai fini della rappresentativita',  dei  dati  forniti
dalle organizzazioni interessate sulla attuale  consistenza  numerica
dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende  associate  e  sulla
entita'  dei  lavoratori  dipendenti  delle  stesse,  nonche'   sulle
strutture organizzative di cui le organizzazioni si  avvalgono  nello
svolgimento delle loro attivita'; 
  Tenuto  conto  dei  dati  acquisiti   in   ragione   dell'attivita'
istituzionale propria della direzione provinciale del lavoro di  Pisa
relativi alla trattazione  di  controversie  individuali,  plurime  e
collettive di lavoro; 
  Rilevato che per le controversie inerenti  il  settore  del  lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni il Ministero  non  ha
ad  oggi  fornito  istruzioni  per  l'individuazione   di   organismi
rappresentativi a livello territoriale del datore di lavoro  indicato
nell'art. 63 decreto legislativo n. 165/2001; 
  Ritenuto, pertanto, che nella commissione che si  va  a  costituire
non potra' essere presente,  al  momento,  alcun  rappresentante  del
datore  di  lavoro  indicato  nell'art.  63  decreto  legislativo  n.
165/2001, ma potranno esserne membri solo i soggetti designati  dalle
associazioni datoriali del settore privato; 
 
                              Decreta: 
 
  E' ricostituita ai sensi e per gli effetti  dell'art.  410  c.p.c.,
come modificato dall'art. 31 della legge n. 183/2010, la  commissione
di conciliazione delle controversie di lavoro, composta come segue: 
    presidente: direttore pro tempore della direzione provinciale del
lavoro o suo delegato; 
    rappresentanti effettivi dei lavoratori: 
      sig. Cantini Lorenzo - CGIL; 
      sig. Parrella Vincenzo - CGIL; 
      sig. Massimo Marino - CISL; 
      sig. Giuseppe Romei - UIL; 
    rappresentanti supplenti dei lavoratori: 
      sig.ra Grazia Saviozzi - CGIL; 
      avv. Gigliola Chiarieri - CGIL; 
      sig. Giovanni Battista Salvadori - CISL; 
      sig. Enzo Casarosa - UIL; 
    rappresentanti effettivi dei datori di lavoro: 
      dott. Giuseppe Marchetti - Unione industriali Pisana; 
      dott. Stefano Bianchi - Unione industriali Pisana; 
      sig.   Stefano    Pistolesi    -    Confederazione    nazionale
dell'artigianato e della piccola e media impresa; 
      sig.ra Federica Vannini - Coldiretti Pisa; 
    rappresentanti supplenti dei datori di lavoro: 
      dott. Ferdinando Ciampi - Unione industriali Pisana; 
      dott. Paolo Buzzi - Unione industriali Pisana; 
      sig.ra Lara Ducci - Confederazione nazionale dell'Artigianato e
della piccola e media Impresa; 
      sig.ra Cinzia Verucci - Coldiretti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel
Bollettino ufficiale del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali;  avverso  tale  decreto  potra'  essere  presentato  ricorso
giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale entro
il termine  perentorio  di  60  giorni  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
    Pisa, 25 gennaio 2011 
 
                                    Il direttore provinciale: Venezia