IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                               di Pisa 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639, relativo alla «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con
gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n, 153,  concernente
la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme  in  materia  di
sicurezza sociale», con particolare riferimento agli articoli 1,  34,
35 e 38; 
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88,  recante  la  «Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro,  con
particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce  il  primo  comma
dell'art. 34 del decreto del presidente della Repubblica n. 639/1970,
circa la composizione dei comitati  provinciali  Inps  e  l'art.  46,
commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione,  in
via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto  in
materia di  prestazioni  indicate  al  comma  1,  mentre  assegna  la
decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle  gestioni  dei
lavoratori  autonomi,  comprese  quelle   relative   ai   trattamenti
familiari di loro competenza e  quelle  di  maternita'  degli  stessi
lavoratori autonomi, a speciali commissioni del Comitato  provinciale
INPS; 
  Vista la circolare del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989,  contenente  istruzioni  per  la
costituzione dei comitati provinciali  INPS  di  cui  alla  succitata
legge n. 88/1989; 
  Vista la circolare  n.  45/95  dell'11  gennaio  1995  relativa  ai
criteri di  individuazione  del  grado  di  rappresentativita'  delle
OO.SS.; 
  Visto il decreto direttoriale di ricostituzione  delle  commissioni
speciali n. 245 del 7 luglio 2006; 
  Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del  Comitato  INPS
n. 6 del 9 febbraio 2011; 
  Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78
che ha previsto la riduzione «in misura non  inferiore  al  30%»  del
numero dei componenti dei  comitati  provinciali  dell'INPS  e  delle
speciali commissioni; 
  Vista la nota prot. 15/IV/0018924/MA002.A003 del 15 settembre  2010
del Ministero del lavoro -  Direzione  generale  della  tutela  delle
condizioni  di  lavoro  -  Divisione   IV   contenente   precisazioni
sull'individuazione del grado di rappresentativita' delle OO.SS.; 
  Visti  i  dati  forniti  dalla  Camera  di   commercio   industria,
agricoltura ed artigianato di Pisa atti a stabilire  l'importanza  ed
il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi nella provincia; 
  Esperiti gli atti istruttori finalizzati  alla  determinazione  del
grado   di   rappresentativita'   a   livello    provinciale    delle
organizzazioni  sindacali,  delle  associazioni   datoriali   e   dei
lavoratori autonomi secondo i criteri di valutazione  indicati  nella
circolare ministeriale n. 45/95 dell'11 gennaio  1995  e  nella  nota
ministeriale  suindicata  del  15  settembre  2010   e   di   seguito
specificati: 
  1) consistenza numerica dei soggetti  rappresentati  dalle  singole
organizzazioni sindacali; 
  2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 
  3) partecipazione alla  formazione  e  stipulazione  dei  contratti
collettivi di lavoro; 
  4)  partecipazione  alla  risoluzione  di  vertenze  individuali  e
plurime di lavoro; 
  Tenuto conto ai fini della  rappresentativita',  dei  dati  forniti
dalle organizzazioni interessate sulla attuale  consistenza  numerica
dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende  associate  e  sulla
entita'  dei  lavoratori  dipendenti  delle  stesse,  nonche'   sulle
strutture organizzative di cui le organizzazioni si  avvalgono  nello
svolgimento delle loro attivita'; 
  Tenuto  conto  dei  dati  acquisiti  dall'attivita'   istituzionale
propria della Direzione provinciale del lavoro di Pisa nelle  materie
di competenza ; 
  Preso atto, secondo quanto previsto all'art.  35  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica   n.   639/1970,   delle   designazioni
effettuate  dalle  organizzazioni   individuate   come   maggiormente
rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono  costituite,  presso  la  sede  INPS  di  Pisa,  le   speciali
commissioni del Comitato provinciale previste dall'art. 46, comma  3,
della legge n. 88/1989, presiedute rispettivamente dal rappresentante
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante  degli
artigiani e dal rappresentante degli esercenti attivita'  commerciali
oltre che dai membri di cui ai numeri  4,  5  e  6  del  primo  comma
dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970,
come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989. 
  A) Commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: 
  1) Picchi Riccardo designato dalla COLDIRETTI; 
  2) Del Pecchia Marco designato dalla COLDIRETTI; 
  3) Del Colletto Daniela designato da CONFCOLTIVATORI. 
  B) Commissione speciale per i ricorsi degli artigiani: 
  1) Pistolesi Stefano designato dalla CNA; 
  2) Benoci Olimpia Stefania designato dalla CASA; 
  3) Burgalassi Francesco designato dalla CONFARTIGIANATO. 
  C) Commissione speciale per i  ricorsi  degli  esercenti  attivita'
commerciale: 
  1) Ficeli E. designato dalla CONFCOMMERCIO; 
  2) Cerri Riccardo designato dalla CONFESERCENTI; 
  3) Pampana Paolo designato dalla CONFESERCENTI. 
  Ciascuna commissione nomina nel proprio seno il  presidente  scelto
tra  i  tre  rappresentanti  di   categoria   facenti   parte   della
composizione di ciascuna di esse. 
  Il dirigente della sede provinciale dell'INPS di Pisa e' incaricato
dell'esecuzione del provvedimento. 
  Avverso il  presente  decreto  e'  proponibile  ricorso  al  T.A.R.
Toscana entro i termini e con le modalita' previste  dalla  legge  da
chiunque vi abbia interesse. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel
Bollettino ufficiale del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali;  avverso  tale  decreto  potra'  essere  presentato  ricorso
giurisdizionale di fronte al Tribunale amministrativo regionale entro
il termine perentorio di sessanta giorni o, in  alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
I predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente
decreto. 
    Pisa, 9 febbraio 2011 
 
                                    Il direttore provinciale: Venezia