IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  «Conversione  in  legge  del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti  per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244»  e,  in
particolare l'art. l, comma 5; 
  Vista la legge 2 dicembre 1991, n.  390,  art.  16,  comma  4,  che
istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione  dei
prestiti d'onore, cosi' come modificata  dalla  legge  l  l  febbraio
1992, n. 147; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. l  ,  comma  89,  che
consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse
di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; 
  Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul  diritto
agli studi  universitari,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 emanato a norma dell'art.  4
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, tuttora vigenti; 
  Visto  lo  stanziamento  iniziale  del  capitolo  1695  «Fondo   di
intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione
dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio»  dello  stato
di  previsione  dell'esercizio   finanziario   2010   del   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   pari    a
€ 99.690.560,00; 
  Vista la disponibilita' di competenza dell'esercizio finanziario in
corso, pari a € 96.699.843,00 al netto delle risorse quantificate  in
complessivi € 2.990.717,00 riferite alle Province Autonome di  Trento
e di Bolzano per effetto della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2
commi da 106 a 126; 
  Ritenuto che alla luce delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  2
dicembre 1991, n. 390 la complessiva disponibilita'  finanziaria,  di
cui al capitolo di bilancio 1695  sia  utilizzata  per  ripartire  il
Fondo di intervento integrativo per l'anno  2010  secondo  i  criteri
stabiliti all'art. 16  del  richiamato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
febbraio 2010 «Fondo di intervento integrativo tra le regioni per  la
concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio  per  l'anno
2009» e, in particolare l'art. 2, comma 2, in  cui  e'  previsto  che
nell'esercizio finanziario  2010  non  si  tiene  conto  della  quota
aggiuntiva riconosciuta alla Regione Abruzzo in relazione agli eventi
sismici del 6 aprile 2009; 
    
  Visti i dati trasmessi dalle  Regioni,  elaborati  sulla  base  dei
criteri stabiliti dal richiamato art. 16  ai  fini  del  riparto  del
Fondo di intervento integrativo per l'anno 2010; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome formulato nella adunanza del
18 novembre 2010; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      La destinazione del Fondo 
 
  1. I trasferimenti sul  Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di  seguito
denominato Fondo, sono destinati dalle Regioni  alla  concessione  di
borse di studio di cui all'art. 8 della legge  2  dicembre  1991,  n.
390, sino all'esaurimento delle  graduatorie  degli  idonei  al  loro
conseguimento,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 «Disposizioni
per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi  universitari
a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390». 
  2. Per la concessione delle borse di studio le  Regioni  utilizzano
prioritariamente le risorse proprie e quelle  derivanti  dal  gettito
della tassa regionale per il diritto allo  studio  e  successivamente
quelle del Fondo di cui al presente decreto. 
  3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento  delle
graduatorie  degli  idonei,  sono  destinate   dalle   Regioni   alla
concessione di borse  di  studio  e  di  prestiti  d'onore  nell'anno
accademico successivo.