IL MINISTRO PER IL TURISMO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita' di Governo e  dell'Ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»  a  norma
dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  5  dicembre  2003,  n.  343  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303 sull'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri»  a
norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.
181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
cosi' come modificato dall'art.  2,  comma  98  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di
competenza statale in materia di turismo e che,  per  l'esercizio  di
tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri il Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
turismo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con
il quale l'On. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, On.  Michela
Vittoria Brambilla,  e'  stato  conferito  l'incarico  e  sono  state
delegate le  funzioni  assegnate  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in materia di turismo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio
2009, registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2009, reg.  n.  7,
fog. n. 297 di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo; 
  Visto il decreto del Ministro per il  turismo  30  settembre  2009,
registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2009, reg. n. 10,  fog.
n. 247, con il quale e' stato definito il nuovo assetto organizzativo
del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
17  dicembre  2009  concernente  l'approvazione   del   bilancio   di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  l'anno
2010, nel quale e'  iscritto  il  Centro  di  responsabilita'  n.  17
«Sviluppo e competitivita' del turismo»; 
  Rilevato che in detto bilancio - Centro di  responsabilita'  n.  17
«Sviluppo e competitivita' del turismo» e' iscritto il  capitolo  990
«Somme per il sostegno del settore turistico»  con  stanziamento  per
l'anno 2010 di € 10.000.000,00; 
  Considerato che occorre provvedere a definire  le  finalita'  degli
interventi di sostegno del settore ed i correlati criteri e modalita'
per la gestione delle risorse di cui al citato capitolo 990; 
  Ritenuto necessario, in  relazione  alle  prioritarie  esigenze  di
qualificazione  dell'offerta  turistica   nazionale,   potenziare   e
sostenere la realizzazione e diffusione  dei  servizi  innovativi  in
favore  dell'utenza  turistica  organizzati  e  gestiti  dagli   Enti
pubblici territoriali, anche in forma associata, aventi carattere  di
replicabilita' nei diversi contesti territoriali  e  quindi  utili  a
sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle  diverse
parti del territorio nazionale  ed  a  migliorare  le  condizioni  di
attrattivita' e competitivita' sui mercati del Sistema-Paese; 
 
                              E m a n a 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Finalita' ed oggetto degli interventi 
 
  1. Le risorse finanziarie stanziate nell'ambito  del  Bilancio  del
Dipartimento per lo sviluppo e  la  competitivita'  del  turismo  per
l'anno 2010 sul capitolo 990  «Somme  per  il  sostegno  del  settore
turistico» sono destinate  al  potenziamento  ed  al  sostegno  della
realizzazione  e  diffusione  dei  servizi   innovativi   in   favore
dell'utenza  turistica  organizzati  gestiti  dagli   Enti   pubblici
territoriali  anche  in  forma   associata,   aventi   carattere   di
replicabilita' nei diversi contesti territoriali  e  quindi  utili  a
sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle  diverse
parti del territorio nazionale  ed  a  migliorare  le  condizioni  di
attrattivita' e competitivita'  sui  mercati  del  Sistema-Paese.  Le
risorse sono cosi' ripartite: 
    a) una quota di almeno euro 7.000.000,00 per  il  cofinanziamento
dei nuovi progetti; 
    b) la residua quota, fino al massimo di euro 3.000.000,00, per il
cofinanziamento di progetti gia' realizzati, valutati positivamente e
congruenti con le  finalita'  del  presente  decreto  secondo  quanto
previsto dal successivo art. 7, e per i quali diversi Comuni ed altri
Enti   pubblici   territoriali   formulino   apposita   domanda    di
cofinanziamento ai fini della realizzazione del medesimo progetto nei
loro territori. 
  2.  La  tipologia  di  servizi  replicabili  che  potranno   essere
sostenute  e  promosse  sono  individuabili  prioritariamente   nelle
seguenti: 
    a) Servizi di informazione al turista  (ad  esempio  segnaletica,
service point  tourist,  informazioni  sulle  attrazioni  turistiche,
itinerari turistici, ecc.); 
    b) Servizi di assistenza al turista quali: 
      b1)  Centrali  di  informazione  e  prenotazione   dell'offerta
turistica (centralino telefonico, sito web, ecc.); 
      b2) Formazione specializzata per il personale a contatto con il
turista: 
        i. Polizia turistica (riconoscibile dal turista e in grado di
intervenire  per  dare  immediata   assistenza   anche   al   turista
straniero); 
        ii.  Operatori  turistici  (che  possano   contribuire   alla
promozione del territorio e alla fruibilita'  dell'offerta  turistica
anche al turista straniero); 
    c)  servizi  di  fruizione  dell'offerta  turistica  (ad  esempio
integrazione dei trasporti mediante  reti  di  collegamento  dedicate
verso le destinazioni turistiche, card integrate  anche  a  carattere
interregionale,  applicazioni  tecnologiche  per  gli  itinerari  del
territorio,  interventi  per  l'accessibilita'  della   destinazione,
ecc.); 
    d) servizi attuativi di politiche sociali e sostenibili a  favore
di nuclei famigliari a basso reddito, dei giovani,  degli  anziani  e
dei soggetti diversamente abili; 
    e) servizi facilmente replicabili in altri contesti  territoriali
idonei a promuovere servizi innovativi  e  che  perseguano  obiettivi
generali e di sistema. 
  3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti i
Comuni  e  gli  altri  Enti  pubblici  territoriali  anche  in  forma
associata che intendono realizzare, potenziare o  sviluppare  servizi
aventi le caratteristiche  individuate  al  comma  1,  con  specifico
riferimento a servizi che utilizzano  le  nuove  tecnologie,  possono
richiedere  il  cofinanziamento  dello  Stato  secondo  le  modalita'
indicate negli articoli seguenti. 
  4. Possono essere ammessi al cofinanziamento  i  progetti  relativi
alla realizzazione, potenziamento e sviluppo dei  servizi  aventi  le
caratteristiche di cui  al  comma  1  per  i  quali  l'Ente  pubblico
territoriale organizzatore assuma, all'atto della presentazione della
relativa istanza, l'impegno di iniziare i lavori entro tre mesi dalla
data di stipula dell'accordo di cui al seguente  art.  5  nonche'  di
ultimarne la realizzazione entro 24 mesi dalla  data  di  inizio  dei
lavori. 
  5. Sono ammessi al cofinanziamento i progetti realizzati dai Comuni
ed Enti  pubblici  territoriali,  anche  in  partenariato  con  altri
soggetti  pubblici  e  privati,  purche'  la  responsabilita'   della
realizzazione del progetto sia comunque  assunta  dall'Ente  pubblico
territoriale.