IL MINISTRO PER IL TURISMO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e dell'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con il quale l'On. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Michela Vittoria Brambilla, e' stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2009, reg. n. 7, fog. n. 297 di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Ministro per il turismo 30 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2009, reg. n. 10, fog. n. 247, con il quale e' stato definito il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010, nel quale e' iscritto il Centro di responsabilita' n. 17 «Sviluppo e competitivita' del turismo»; Rilevato che in detto bilancio - Centro di responsabilita' n. 17 «Sviluppo e competitivita' del turismo» e' iscritto il capitolo 990 «Somme per il sostegno del settore turistico» con stanziamento per l'anno 2010 di € 10.000.000,00; Considerato che occorre provvedere a definire le finalita' degli interventi di sostegno del settore ed i correlati criteri e modalita' per la gestione delle risorse di cui al citato capitolo 990; Ritenuto necessario, in relazione alle prioritarie esigenze di qualificazione dell'offerta turistica nazionale, potenziare e sostenere la realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti pubblici territoriali, anche in forma associata, aventi carattere di replicabilita' nei diversi contesti territoriali e quindi utili a sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle diverse parti del territorio nazionale ed a migliorare le condizioni di attrattivita' e competitivita' sui mercati del Sistema-Paese; E m a n a il seguente decreto: Art. 1 Finalita' ed oggetto degli interventi 1. Le risorse finanziarie stanziate nell'ambito del Bilancio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo per l'anno 2010 sul capitolo 990 «Somme per il sostegno del settore turistico» sono destinate al potenziamento ed al sostegno della realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica organizzati gestiti dagli Enti pubblici territoriali anche in forma associata, aventi carattere di replicabilita' nei diversi contesti territoriali e quindi utili a sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle diverse parti del territorio nazionale ed a migliorare le condizioni di attrattivita' e competitivita' sui mercati del Sistema-Paese. Le risorse sono cosi' ripartite: a) una quota di almeno euro 7.000.000,00 per il cofinanziamento dei nuovi progetti; b) la residua quota, fino al massimo di euro 3.000.000,00, per il cofinanziamento di progetti gia' realizzati, valutati positivamente e congruenti con le finalita' del presente decreto secondo quanto previsto dal successivo art. 7, e per i quali diversi Comuni ed altri Enti pubblici territoriali formulino apposita domanda di cofinanziamento ai fini della realizzazione del medesimo progetto nei loro territori. 2. La tipologia di servizi replicabili che potranno essere sostenute e promosse sono individuabili prioritariamente nelle seguenti: a) Servizi di informazione al turista (ad esempio segnaletica, service point tourist, informazioni sulle attrazioni turistiche, itinerari turistici, ecc.); b) Servizi di assistenza al turista quali: b1) Centrali di informazione e prenotazione dell'offerta turistica (centralino telefonico, sito web, ecc.); b2) Formazione specializzata per il personale a contatto con il turista: i. Polizia turistica (riconoscibile dal turista e in grado di intervenire per dare immediata assistenza anche al turista straniero); ii. Operatori turistici (che possano contribuire alla promozione del territorio e alla fruibilita' dell'offerta turistica anche al turista straniero); c) servizi di fruizione dell'offerta turistica (ad esempio integrazione dei trasporti mediante reti di collegamento dedicate verso le destinazioni turistiche, card integrate anche a carattere interregionale, applicazioni tecnologiche per gli itinerari del territorio, interventi per l'accessibilita' della destinazione, ecc.); d) servizi attuativi di politiche sociali e sostenibili a favore di nuclei famigliari a basso reddito, dei giovani, degli anziani e dei soggetti diversamente abili; e) servizi facilmente replicabili in altri contesti territoriali idonei a promuovere servizi innovativi e che perseguano obiettivi generali e di sistema. 3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti i Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali anche in forma associata che intendono realizzare, potenziare o sviluppare servizi aventi le caratteristiche individuate al comma 1, con specifico riferimento a servizi che utilizzano le nuove tecnologie, possono richiedere il cofinanziamento dello Stato secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti. 4. Possono essere ammessi al cofinanziamento i progetti relativi alla realizzazione, potenziamento e sviluppo dei servizi aventi le caratteristiche di cui al comma 1 per i quali l'Ente pubblico territoriale organizzatore assuma, all'atto della presentazione della relativa istanza, l'impegno di iniziare i lavori entro tre mesi dalla data di stipula dell'accordo di cui al seguente art. 5 nonche' di ultimarne la realizzazione entro 24 mesi dalla data di inizio dei lavori. 5. Sono ammessi al cofinanziamento i progetti realizzati dai Comuni ed Enti pubblici territoriali, anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, purche' la responsabilita' della realizzazione del progetto sia comunque assunta dall'Ente pubblico territoriale.