IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  e  successive  modifiche  e   integrazioni,   concernente   la
disciplina della produzione e del commercio delle sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante  ortive  nei  quali  sono
state iscritte le varieta' di specie ortive le  cui  denominazioni  e
decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973,  n.  1065,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   in
particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni  il
periodo di validita'  dell'iscrizione  delle  varieta'  nei  registri
nazionali  e  prevede,  altresi',  la   possibilita'   di   rinnovare
l'iscrizione medesima per periodi determinati; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973,  n.  1065,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   in
particolare il  quarto  comma,  lettera  e),  dell'art.  17-bis,  che
stabilisce la cancellazione di una varieta' dal registro  qualora  la
validita' dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza; 
  Viste le richieste presentate dagli interessati, volte ad  ottenere
il rinnovo  dell'iscrizione  ai  registri  nazionali  delle  varieta'
indicate nell'art. 1 del presente dispositivo; 
  Considerato  che,  per  le  varieta'  indicate   all'art.   2   del
dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo
dell'iscrizione  ai  relativi  registri  nazionali   secondo   quanto
stabilito  dall'art.  17,  decimo  comma,  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che  le  varieta'  stesse
non rivestono particolare interesse in ordine generale; 
  Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della  citata
legge n. 1096/1971, nella riunione del 2 marzo 2007,  ha  preso  atto
delle richieste sopra menzionate; 
  Considerato che tra le varieta' oggetto di rinnovo e  cancellazione
risultavano presenti alcune varieta' sulle quali occorreva effettuare
un ulteriore accertamento delle denominazioni e che per tale motivo i
predetti rinnovi e cancellazioni sono stati sospesi; 
  Ritenuto opportuno  procedere  alla  conclusione  del  procedimento
amministrativo di rinnovo e di cancellazione delle  varieta'  per  le
quali l'accertamento tecnico e' concluso; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali n. 1572 del 19  febbraio  2010  recante  l'individuazione
degli uffici dirigenziali di livello generale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento  di  esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n.  1096,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e  successive
modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta'  di  specie
ortive, delle sotto elencate varieta' iscritte ai  predetti  registri
con i decreti ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  riportati,  sono
rinnovate fino al 31 dicembre 2016: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.