IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varieta' di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di validita' dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il quarto comma, lettera e), dell'art. 17-bis, che stabilisce la cancellazione di una varieta' dal registro qualora la validita' dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza; Viste le richieste presentate dagli interessati, volte ad ottenere il rinnovo dell'iscrizione ai registri nazionali delle varieta' indicate nell'art. 1 del presente dispositivo; Considerato che, per le varieta' indicate all'art. 2 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale; Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 2 marzo 2007, ha preso atto delle richieste sopra menzionate; Considerato che tra le varieta' oggetto di rinnovo e cancellazione risultavano presenti alcune varieta' sulle quali occorreva effettuare un ulteriore accertamento delle denominazioni e che per tale motivo i predetti rinnovi e cancellazioni sono stati sospesi; Ritenuto opportuno procedere alla conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo e di cancellazione delle varieta' per le quali l'accertamento tecnico e' concluso; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello generale; Decreta: Art. 1 A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie ortive, delle sotto elencate varieta' iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2016: Parte di provvedimento in formato grafico
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.