IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
 
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del  22  ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
 
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del  Consiglio  del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
 
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
 
Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
 
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali 2 novembre 2010 che, in  attuazione  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  approva  il  sistema  di
controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di
piano di controllo e di prospetto tariffario; 
 
Visto l'art. 10,  commi  4  e  5,  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010; 
 
Visto il riconoscimento a denominazione di  origine  controllata  dei
vini «Aglianico del  Vulture»  nonche'  l'approvazione  del  relativo
disciplinare di produzione; 
 
Visto il decreto dirigenziale prot. 17229 del 28 luglio 2009 relativo
al conferimento alla Camera  di  commercio  industria  artigianato  e
agricoltura di  Potenza  dell'incarico  a  svolgere  le  funzioni  di
controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la
DOC «Aglianico del Vulture»; 
 
Vista la documentazione agli atti del  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari  inoltrata  dalla  Camera   di   commercio   industria
artigianato e agricoltura di Potenza  quale  struttura  di  controllo
della denominazione di origine controllata di cui sopra; 
 
Visto il parere favorevole espresso  dalla  Regione  Basilicata,  con
nota prot. 36763 del  03.03.2011,  nelle  more  di  costituzione  del
Gruppo tecnico di valutazione  previsto  dall'art.  13  comma  1  del
decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; 
 
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione  del
provvedimento di adeguamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
1. Il piano  dei  controlli  per  la  DOC  «Aglianico  del  Vulture»,
approvato con il decreto dirigenziale prot. 17229 del 28 luglio 2009,
e' adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8  aprile
2010, n. 61 e le successive  disposizioni  applicative  previste  dal
decreto ministeriale 2 novembre 2010. 
 
2. La Camera di commercio  industria  artigianato  e  agricoltura  di
Potenza, gia' autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17229 del
28 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle  prescrizioni
del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti
certificati della predetta denominazione  di  origine  rispondano  ai
requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione. 
 
3. La struttura di  controllo  autorizzata  non  puo'  modificare  la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza, la documentazione di sistema come  depositata  presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  senza
il preventivo assenso del Ministero stesso. 
 
4. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare il piano
di  controllo  ed  il  prospetto  tariffario  approvati,   senza   il
preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e'  tenuta  a
comunicare ogni variazione concernente  il  personale  ispettivo,  la
composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i
ricorsi. 
 
5.  La  struttura  di  controllo  ha  l'obbligo  di   rispettare   le
prescrizioni  previste  dal  presente  decreto  nonche'  dal  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre
2010 e dalle disposizioni  complementari  che  l'Autorita'  nazionale
competente, ove lo ritenga utile,  decida  di  impartire  nonche'  di
svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto  secondo
le disposizioni del piano di controllo  e  del  prospetto  tariffario
approvati.