IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo  alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano,  ed  in  particolare
l'art. 13; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  in
data 17 agosto 2010 recante: «Disciplina concernente le deroghe  alle
caratteristiche di qualita' delle acque destinate  al  consumo  umano
che possono essere disposte dalla Regione Siciliana»; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  espresso  nella
seduta del 19 gennaio 2011, nel quale, con riferimento alle richieste
di deroga delle Regioni Lazio e Toscana,  valutando  la  problematica
relativa  alla  metodica  analitica  per  la  ricerca  del  parametro
«vanadio», si esprime con parere favorevole alla  eliminazione  della
ricerca del vanadio pentavalente e di  altri  interconversori,  e  si
forniscono altresi' indicazioni circa l'incremento  del  monitoraggio
del medesimo parametro; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno,  sulla  base  di  tali  osservazioni
modificare il predetto decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  17  agosto
2010, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1, comma 1, l'inciso: «fermo restando che il  vanadio
pentavalente non deve superare il VMA di 50 µg/1» e' soppresso; 
    b) all'art. 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
      «3. Per il parametro ''vanadio'' non si  deve  distinguere  tra
vanadio totale e pentavalente o altri interconversori, e, in base  al
decreto legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,  non  devono  essere
autorizzati  metodi  analitici  se  non  sviluppati  secondo   quanto
previsto dalle attuali norme  tecniche  e  dagli  enti  istituzionali
preposti. 
      4. Le concentrazioni in discussione  devono  essere  confermate
mediante un opportuno incremento della frequenza di monitoraggio  dei
pozzi  oggetto  di  deroghe,  considerando  che  queste   indicazioni
consentiranno  l'acquisizione  di  un  set  di  dati  statisticamente
significativo ed indispensabile per l'assunzione di provvedimenti  di
limitazione d'uso della risorsa idrica.».