IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1017 del 30 agosto 2007, con il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  1°  aprile  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2008, con  il
quale la Camera di commercio, industria, artigianato  ed  agricoltura
di  Foggia,  con  sede  in  via  Dante  Alighieri  n.  27,  e'  stata
autorizzata ad effettuare i controlli  sulla  indicazione  geografica
protetta «Arancia del Gargano»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 1° aprile 2008,  data  di  emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio per  la  valorizzazione  e  la  tutela
degli agrumi, pur essendone richiesto, non  ha  ancora  provveduto  a
segnalare l'organismo di controllo da  autorizzare  per  il  triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la indicazione geografica protetta «Arancia del
Gargano»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa   oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione  concessa  con  decreto  1°  aprile  2008,  fino
all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione   alla
Camera, di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia
oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata alla Camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura di Foggia con decreto 1° aprile  2008,  ad
effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia
del Gargano», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n.
1017 del 30 agosto 2007, e' prorogata fino all'emanazione del decreto
di  rinnovo  dell'autorizzazione  all'ente  camerale  stesso   oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.