La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione": 
 
                              premesso 
 
  che  sono  stati  indetti  per  i  giorni  15  e  16  maggio   2011
consultazioni elettorali amministrative e  un  referendum  consultivo
popolare; 
 
                                visti 
 
  a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI  e
di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  b) quanto alla potesta' di dettare prescrizioni  atte  a  garantire
l'accesso  alla  programmazione  radiotelevisiva,  in  condizioni  di
parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare  direttamente
le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1,  della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e la legge 22 febbraio 2000,  n.  28,
in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5; 
  c)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo  3  del  Testo
unico della radiotelevisione, approvato con  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di  indirizzo  approvati  dalla
Commissione, in particolare, il 13 febbraio  e  il  30  luglio  1997,
nonche' l'11 marzo 2003; 
  d) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove  norme  per  la
elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive
modificazioni; 
  e)  la  legislazione  nazionale  e  regionale  che  disciplina   le
consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2011, e  in
particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione  del
Sindaco, del Presidente della provincia e  dei  Consigli  comunali  e
provinciali; 
  f) lo Statuto e le  leggi  della  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia
Giulia 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n.
13,  e  15  marzo   2001,   n.   9,   relative   alle   consultazioni
amministrative; 
  g) la legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  4,  recante  lo
Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta,  e  successive
modificazioni, e la legge della  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta  9
febbraio 1995, n. 4, recante "Elezione diretta del Sindaco, del  Vice
sindaco e del consiglio comunale", e successive modificazioni; 
  h) lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, approvato  con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le leggi della Regione
Autonoma  della  Sardegna  10  luglio  2008,  n.  1,  recante  "Legge
regionale  statutaria",  17  maggio  1957,  n.   20,   e   successive
modificazioni,  recante  norme  in  materia  di  referendum  popolare
regionale, e 17 gennaio  2005,  n.  2,  e  successive  modificazioni,
recante "Indizione delle elezioni comunali e provinciali"; 
  i) rilevato altresi', con riferimento a quanto disposto dal comma 2
dell'articolo 1 della  delibera  sulla  comunicazione  politica  e  i
messaggi  autogestiti  nei  periodi  non  interessati   da   campagne
elettorali o referendarie approvata  dalla  Commissione  parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei  servizi  radiotelevisivi
nella  seduta  del  18  dicembre  2002,  che  le  predette   elezioni
interessano oltre un quarto del corpo elettorale; 
  consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  considerata  la  prassi  pregressa  e  i  precedenti   di   proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
 
                               dispone 
 
  nei  confronti  della  RAI  Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue: 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni 
                       a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni del presente provvedimento si  riferiscono  alla
campagna per le elezioni comunali e provinciali e per lo  svolgimento
di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e
nel comune di Magliano Sabina (Rieti), fissate per i giorni 15  e  16
maggio  2011,  nonche'  a  quella  per  le   relative   elezioni   di
ballottaggio, fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011. 
  2. Le disposizioni del  presente  provvedimento  cessano  di  avere
efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno  di  votazione  relativo
alle consultazioni di cui al comma 1. 
  3.  Le  trasmissioni   RAI   relative   alla   tornata   elettorale
amministrativa  e  referendaria  di  cui  al  comma  1  hanno   luogo
esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate
a cura della  Testata  giornalistica  regionale,  in  relazione  alle
rispettive consultazioni, nelle Regioni ove sia previsto  il  rinnovo
di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un  Consiglio  di  un
comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40  mila
abitanti,  ovvero  di  tanti   Consigli   comunali   da   interessare
complessivamente almeno un quarto della popolazione residente.  Hanno
altresi' luogo nella  Regione  Autonoma  della  Sardegna  per  quanto
attiene alle trasmissioni che, ai sensi e con i limiti  del  presente
provvedimento, operano riferimenti  ai  temi  propri  del  referendum
consultivo popolare. 
  4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre
consultazioni  elettorali  o  referendarie,  saranno   applicate   le
disposizioni di attuazione della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,
relative a ciascun tipo di consultazione.