LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
 
    VISTA  la  legge  n.  216  del  7  giugno   1974   e   successive
modificazioni; 
 
    VISTO il decreto  legislativo  n.  58  del  24  febbraio  1998  e
successive modificazioni; 
 
    VISTA la direttiva 2004/25/CE approvata in data  21  aprile  2004
dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea concernente le offerte
pubbliche di acquisto; 
 
    VISTO il decreto legislativo n. 229 del 19 novembre 2007, recante
"Attuazione  della  direttiva  2004/25/CE  concernente   le   offerte
pubbliche  di  acquisto"  che  ha  modificato,  tra  l'altro,  alcune
disposizioni del predetto decreto legislativo n. 58 del  24  febbraio
1998; 
 
    VISTI il decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in
legge n. 2 del 28  gennaio  2009,  recante  "Misure  urgenti  per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per  ridisegnare
in  funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale",  e   il
decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in  legge  n.  33
del 9 aprile 2009, recante "Misure urgenti  a  sostegno  dei  settori
industriali in crisi", che  hanno  apportato  al  richiamato  decreto
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e ulteriori modificazioni; 
 
    VISTO il decreto  legislativo  n.  146  del  25  settembre  2009,
recante le disposizioni correttive e integrative al predetto  decreto
legislativo n. 229 del 19 novembre 2007, in attuazione  della  delega
conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5 della legge n.  62  del
18 aprile 2005; 
 
    VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   degli
emittenti in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio
1998, come modificato con delibere n. 12475 del  6  aprile  2000,  n.
13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22
maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002,
n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo  2003,  n.  14372
del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743  del  13
ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del  29  novembre
2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27  luglio  2006,  n.
15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n.  15960  del
30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre
2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del  1°  aprile  2009,  n.
16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n.  17221  del
12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389  del  23  giugno
2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010 e n. 17679 del 1^ marzo 2011; 
 
    RITENUTA la necessita' di modificare il  regolamento  concernente
la disciplina degli emittenti al fine di  adeguarne  i  contenuti  ai
richiamati  provvedimenti  legislativi  intervenuti  in  materia   di
offerte pubbliche di acquisto e scambio  nonche'  al  fine  di  tener
conto delle esigenze normative emerse dall'esperienza applicativa; 
 
    RITENUTA inoltre la necessita' di prevedere un regime transitorio
al fine di riconoscere ai soggetti interessati un  periodo  di  tempo
per adeguarsi alla nuova disciplina; 
 
    CONSIDERATE  le  osservazioni  formulate  dai  soggetti  e  dagli
organismi nell'ambito delle pubbliche consultazioni concluse in  data
14 dicembre 2010 e 4 marzo 2011 svolte ai fini della  predisposizione
della presente normativa; 
 
                              DELIBERA: 
 
I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 successivamente  modificato  con
delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001,  n.
13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del  5
giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n.  13924  del  4  febbraio
2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre  2003,  n.
14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del
14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio
2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre  2006,  n.
15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18
giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n.  16840  del  19  marzo
2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14  maggio  2009,  n.
17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13
maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 17592  del  14  dicembre
2010 e n. 17679 del 1^ marzo 2011, e' modificato come segue: 
 
1. L'articolo 1 della Parte I e' sostituito dal seguente: 
 
                              "PARTE I 
                    FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI 
 
                               Art. 1 
                          (Fonti normative) 
 
1. Il presente regolamento e' adottato  ai  sensi  dell'articolo  42,
comma 3, dell'articolo 95, commi 1 e 2, dell'articolo  97,  comma  2,
dell'articolo 98-ter, comma 3, dell'articolo 98-quater, commi 1 e  3,
dell'articolo 98-quinquies, comma 2, dell'articolo 100, commi 1 e  2,
dell'articolo 101, comma 3,  dell'articolo  101-bis,  commi  3-bis  e
4-ter, dell'articolo 101-ter, commi 3 e 5, dell'articolo  102,  comma
1, dell'articolo  103,  comma  4,  dell'articolo  104-ter,  comma  3,
dell'articolo 105, commi 3  e  3-bis,  dell'articolo  106,  commi  3,
3-bis, e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 108,  comma  7,
dell'articolo  112,   dell'articolo   113,   dell'articolo   113-bis,
dell'articolo 113-ter, commi 3 e 5, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5,
7, 9  e  10,  dell'articolo  114-bis,  comma  3,  dell'articolo  115,
dell'articolo  116,  comma  1,  dell'articolo   117-bis,   comma   2,
dell'articolo 118-bis, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122,
comma 2,  dell'articolo  124,  dell'articolo  124-ter,  dell'articolo
125-bis, comma 1, dell'articolo 125-ter, comma 2, dell'articolo  127,
dell'articolo  132,   dell'articolo   133,   dell'articolo   135-ter,
dell'articolo 135-sexies, dell'articolo 135-undecies, commi  2  e  5,
dell'articolo  144,  comma  1,  dell'articolo   147-ter,   comma   1,
dell'articolo 148, comma 2,  dell'articolo  148-bis,  commi  1  e  2,
dell'articolo 154-bis, comma 5-bis, dell'articolo 154-ter,  comma  6,
dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 7, dell'articolo
160, dell'articolo 165, comma  2,  dell'articolo  165-bis,  comma  3,
dell'articolo 183, dell'articolo 205 del decreto  legislativo  n.  58
del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 11, comma 2, lettera  b),  della
legge n. 262 del 28 dicembre 2005". 
 
2. Il Titolo II della Parte II, e' sostituito dal seguente: 
 
                             "TITOLO II 
             OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO 
 
                               Capo I 
                        Disposizioni generali 
 
                               Art. 35 
                            (Definizioni) 
 
1. Nel presente Titolo si intendono per: 
a) "giorni": i giorni di negoziazione intesi come giorni di  apertura
dei mercati regolamentati situati od operanti sul territorio italiano
secondo il  calendario  pubblicato  dalla  Consob  sul  proprio  sito
internet; 
b) "soggetti interessati": l'offerente, l'emittente,  i  soggetti  ad
essi legati da rapporti di controllo, le societa' sottoposte a comune
controllo, le societa' collegate, i componenti dei relativi organi di
amministrazione  e   controllo   e   direttori   generali,   i   soci
dell'offerente o dell'emittente aderenti ad uno dei patti oggetto  di
comunicazione ai sensi dell'articolo  122  del  Testo  unico  nonche'
coloro che operano di concerto con l'offerente o l'emittente; 
c) "emittente": la societa' i cui prodotti  finanziari  costituiscono
oggetto di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio o nella quale
un soggetto o piu' soggetti  di  concerto  tra  loro  acquistano  una
partecipazione rilevante ai fini delle disposizioni della  Parte  IV,
Titolo II, Capo II, Sezione II, del Testo unico; 
d) "offerente": qualsiasi persona fisica o giuridica che promuove una
offerta pubblica di acquisto o di scambio; 
e) "parti correlate" e "operazioni con parti correlate": i soggetti e
le operazioni come definiti nell'Allegato 1 del regolamento  adottato
dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,; 
f)   "amministratori   indipendenti",   "consiglieri   di    gestione
indipendenti", "consiglieri di sorveglianza indipendenti": i soggetti
come definiti nell'articolo 3, comma 1, lettera h),  del  regolamento
adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,; 
g) "posizione lunga": una posizione finanziaria in cui il  contraente
ha un interesse economico positivamente correlato  all'andamento  del
sottostante; 
h) "posizione corta": una posizione finanziaria in cui il  contraente
ha un interesse economico negativamente correlato  all'andamento  del
sottostante; 
i)  "strumenti   finanziari   derivati":   gli   strumenti   elencati
dall'articolo 1,  comma  3,  del  Testo  unico,  nonche'  ogni  altro
strumento  finanziario  o   contratto   in   grado   di   determinare
l'assunzione di una posizione finanziaria lunga o  corta  sui  titoli
sottostanti; 
j) "gruppo": il controllante, le societa' controllate e  le  societa'
sottoposte a comune controllo; 
k) "titoli": gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 101-bis,
comma 2, del Testo unico; 
l) "titoli di debito": i valori mobiliari indicati  nell'articolo  1,
comma 1-bis, lettera b), del Testo unico. 
 
                             Art. 35-bis 
                      (Ambito di applicazione) 
 
1. Il presente Titolo si applica alle offerte pubbliche di acquisto o
di scambio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera  v),  del
Testo unico, salvo quanto previsto  dal  presente  articolo  e  dagli
articoli 2, commi 3, 5 e 6, e 35-ter. 
 
2. Alle offerte  pubbliche  aventi  ad  oggetto  prodotti  finanziari
diversi dagli strumenti finanziari si applicano l'articolo  37  e  le
altre disposizioni del presente Capo che la Consob dichiara di  volta
in volta applicabili. 
 
3. Le disposizioni del presente  Titolo  e  quelle  della  Parte  IV,
Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano  alle
offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti
finanziari diversi dai titoli rivolte  esclusivamente  a  investitori
qualificati, come definiti nell'articolo 34-ter, lettera b). 
 
4. Le disposizioni del presente  Titolo  e  quelle  della  Parte  IV,
Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano  alle
offerte pubbliche di acquisto o di scambio volte ad acquisire  titoli
di debito, se promosse dall'emittente di tali titoli di debito, ove: 
a) gli strumenti finanziari che l'offerente intende acquistare o, nel
caso di offerta pubblica di scambio, offrire in scambio siano  emessi
da uno Stato membro dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo
sviluppo economico (OCSE) o da organismi internazionali  a  carattere
pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati  membri  dell'OCSE  o
che beneficiano della garanzia incondizionata  e  irrevocabile  degli
stessi; 
b) gli strumenti finanziari, diversi da quelli indicati nel comma  6,
che l'offerente intende acquistare o, nel caso di offerta pubblica di
scambio, offrire in scambio abbiano un valore nominale pari ad almeno
50.000 euro. A tali fini,  il  valore  nominale  e'  calcolato  anche
sommando il valore nominale degli strumenti finanziari apportati  da,
o, nel caso di offerta pubblica di  scambio,  offerti  in  scambio  a
ciascun investitore per ogni offerta separata; 
c) gli strumenti finanziari che l'offerente intende acquistare o, nel
caso di  offerta  pubblica  di  scambio,  offrire  in  scambio  siano
strumenti del mercato monetario emessi da  banche  con  una  scadenza
inferiore a dodici mesi. 
 
5. Le disposizioni del presente  Titolo  e  quelle  della  Parte  IV,
Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano  alle
offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse,  direttamente  o
indirettamente, dalla Banca centrale europea o dalle banche  centrali
nazionali degli Stati membri dell'Unione europea. 
 
6. Le disposizioni del presente  Titolo  e  quelle  della  Parte  IV,
Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano  alle
offerte  pubbliche  di   acquisto   o   di   scambio,   se   promosse
dall'emittente, volte ad acquisire o, nel caso di offerta pubblica di
scambio, offrire in scambio: 
a) quote di OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia
pari ad almeno 250.000 euro; 
b) strumenti  finanziari  emessi  da  imprese  di  assicurazione  che
abbiano un premio minimo iniziale pari ad almeno 250.000 euro. 
 
7. Si intendono promosse dall'emittente: 
a) ai fini del comma  4,  anche  le  offerte  pubbliche  promosse  da
societa' che controllano l'emittente,  ne  sono  controllate  o  sono
soggette a comune controllo con esso; 
b) ai fini del comma 6, le offerte pubbliche promosse dalla  SGR  che
gestisce il fondo ovvero da societa'  che  la  controllano,  ne  sono
controllate o sono soggette a comune controllo con essa. 
 
                             Art. 35-ter 
(Offerte pubbliche di scambio finalizzate all'acquisizione di  titoli
                             di debito) 
 
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 102, comma  4-bis,  del  Testo
unico, l'offerente inoltra  alla  Consob  una  istanza  motivata  che
indica le caratteristiche dell'operazione e  le  norme  del  presente
Capo di cui si richiede la deroga. 
 
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, in caso di offerte pubbliche di
scambio svolte  contestualmente  in  piu'  Stati  membri  dell'Unione
europea, l'offerente puo'  utilizzare,  in  luogo  del  documento  di
offerta previsto dall'articolo 38,  il  prospetto  di  offerta  o  di
ammissione alla negoziazione in  un  mercato  regolamentato,  purche'
tale  prospetto   sia   approvato,   conformemente   alla   direttiva
2003/71/CE, dall'autorita' competente dello Stato membro di  origine.
In  tali  casi,  la  bozza  del  prospetto  trasmessa   all'autorita'
competente e' allegata all'istanza motivata e la nota di  sintesi  e'
integrata almeno dalle seguenti informazioni: 
a) modalita' e termini di adesione all'offerta in Italia; 
b) modalita' di pagamento del corrispettivo  e  relativo  trattamento
fiscale; 
c) fattori di rischio che hanno rilevanza ai fini della decisione  di
adesione all'offerta; 
d) sussistenza di potenziali conflitti di interesse  tra  i  soggetti
coinvolti nell'operazione  quali,  ad  esempio,  offerente,  soggetti
incaricati della raccolta delle adesioni, consulenti e finanziatori; 
e)  elementi  essenziali  relativi  all'emissione   degli   strumenti
finanziari  offerti  in  scambio  nonche'  al  relativo  rapporto  di
scambio. 
 
3. Qualora l'offerente intenda utilizzare un prospetto  di  base,  le
informazioni integrative indicate nel comma 2  sono  inserite  in  un
documento separato, da allegare alla istanza motivata. 
 
4. L'offerente invia senza indugio alla Consob le bozze di  prospetto
modificate   trasmesse    all'autorita'    competente    nel    corso
dell'istruttoria. 
 
5. Al prospetto indicato  ai  commi  2  e  3  si  applica  il  regime
linguistico previsto dall'articolo 12, comma 3. 
 
                               Art. 36 
 (Pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'offerta) 
 
1. Nel presente Titolo si intendono comunicate o rese note al mercato
le informazioni contenute in un comunicato  trasmesso  senza  indugio
alla Consob e ad almeno due  agenzie  di  stampa.  Nel  caso  in  cui
l'emittente ovvero l'offerente abbiano strumenti  finanziari  ammessi
alla  negoziazione  in  un   mercato   regolamentato   italiano,   le
informazioni devono essere trasmesse anche alla societa' di  gestione
del mercato. Qualora il comunicato debba essere  diffuso  durante  lo
svolgimento delle contrattazioni, la trasmissione alla Consob e  alla
societa' di gestione del mercato avviene almeno quindici minuti prima
della diffusione al pubblico. 
 
2. Nel caso in cui le informazioni  contenute  nel  comunicato  siano
rese note al mercato da un offerente o da un emittente con  strumenti
finanziari ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato
italiano, si applicano, le modalita' indicate nella Parte III, Titolo
II,  Capo  I.  Nel  caso  di  offerente  o  emittente  con  strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato  non
italiano si applicano le modalita' stabilite per tale mercato. 
 
3. I comunicati, gli avvisi e i documenti relativi  all'offerta  sono
pubblicati  senza  indugio  sul  sito  internet   dell'emittente   o,
comunque, su quello indicato dall'offerente  ai  sensi  dell'articolo
37, comma 1, lettera o). 
 
4.  Ai  fini  della  pubblicazione  sui  rispettivi  siti   internet,
l'emittente e l'offerente si trasmettono reciprocamente senza indugio
i documenti indicati nel comma 1. 
 
                             Art. 36-bis 
              (Pubblicazione dei provvedimenti Consob) 
 
1. I provvedimenti di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f),  del
Testo unico  sono  pubblicati  nel  Bollettino  della  Consob  e  nel
relativo sito internet. 
 
                             Art. 36-ter 
      (Comunicazione della scelta dell'Autorita' di vigilanza) 
 
1.  La  decisione  della  societa'  emittente  relativa  alla  scelta
dell'autorita' competente a vigilare sull'offerta di cui all'articolo
101-ter, comma 3, lettera c), del Testo unico e' resa nota al mercato
non oltre il primo giorno di negoziazione.  La  comunicazione  rimane
disponibile sul sito internet della societa' emittente. 
 
                               Art. 37 
                    (Comunicazione dell'offerta) 
 
1. La comunicazione prevista dall'articolo 102, comma  1,  del  Testo
unico resa nota al mercato e all'emittente, indica: 
a) l'offerente e i soggetti controllanti; 
b) le persone che agiscono di concerto con l'offerente  in  relazione
all'offerta; 
c) l'emittente; 
d) le categorie e il quantitativo  dei  prodotti  finanziari  oggetto
dell'offerta; 
e) il  corrispettivo  offerto  per  ciascuna  categoria  di  prodotti
finanziari oggetto dell'offerta nonche' il  controvalore  complessivo
dell'offerta; 
f) il confronto tra il corrispettivo offerto  e  l'andamento  recente
del  titolo,  ove   ammesso   alle   negoziazioni   in   un   mercato
regolamentato; 
g) le motivazioni dell'offerta e, ove applicabile, l'evento da cui e'
sorto l'obbligo di promuovere un'offerta; 
h)   i   programmi   dell'offerente   con   particolare   riferimento
all'intenzione  di  revocare   dalla   negoziazione   gli   strumenti
finanziari  oggetto   dell'offerta   e   di   effettuare   operazioni
straordinarie; 
i)  se  e  in  quale  misura   l'offerta   e'   finanziata   mediante
indebitamento; 
j) le condizioni alle quali l'offerta e' subordinata; 
k) le partecipazioni, ivi inclusi gli strumenti  finanziari  derivati
che  conferiscono  una  posizione  lunga   nell'emittente   medesimo,
detenute dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto; 
l) le comunicazioni  o  domande  di  autorizzazione  richieste  dalla
normativa  applicabile  all'operazione,  fornendo  indicazioni  circa
l'avvio dei relativi procedimenti dinanzi alle competenti autorita'; 
m) ove applicabile, l'avvenuta presentazione alla Consob dell'istanza
di cui  all'articolo  104-ter,  comma  3,  del  Testo  unico,  ovvero
l'intenzione di presentarla; 
n) ove applicabile, l'avvenuta presentazione alla Consob dell'istanza
di cui all'articolo 106, comma 3, lettera c), del Testo unico, ovvero
l'intenzione di presentarla; 
o) il sito  internet  per  la  pubblicazione  dei  comunicati  e  dei
documenti relativi all'offerta. 
 
2. Nel caso in cui l'offerta abbia  ad  oggetto  prodotti  finanziari
diversi dai titoli, la comunicazione contiene gli  elementi  indicati
al comma 1, in quanto applicabile. 
 
                             Art. 37-bis 
                             (Garanzie) 
 
1.   L'offerente   puo'   effettuare   la   comunicazione    prevista
dall'articolo 37 solo dopo essersi messo in condizione di  poter  far
fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del  corrispettivo  in
contanti ovvero dopo aver adottato tutte le  misure  ragionevoli  per
assicurare il soddisfacimento degli impegni relativi a  corrispettivi
di altra natura. Nel caso in cui siano offerti  in  scambio  prodotti
finanziari  emessi  dall'offerente,  e'  sufficiente  che  sia  stato
convocato  l'organo  competente  alla  emissione  di  tali   prodotti
finanziari. 
 
2.  Contestualmente  alla  comunicazione  di  cui  all'articolo   37,
l'offerente, unitamente ai propri  recapiti  e  dati  identificativi,
invia alla Consob una dichiarazione attestante le modalita'  con  cui
ha adempiuto a quanto prescritto dal comma 1. 
 
3. L'offerente, entro il giorno antecedente alla data prevista per la
pubblicazione del documento di offerta, trasmette alla Consob: 
a)  la  documentazione  relativa  all'avvenuta   costituzione   delle
garanzie di esatto adempimento dell'offerta; ovvero 
b) copia della delibera di emissione dei prodotti finanziari  offerti
in corrispettivo. 
 
                             Art. 37-ter 
                      (Promozione dell'offerta) 
 
1. L'offerente promuove l'offerta presentando alla Consob: 
a) il documento d'offerta e l'eventuale scheda di  adesione  redatti,
rispettivamente, secondo gli schemi contenuti negli Allegati 2A e 2B; 
b) un'attestazione  circa  l'avvenuta  presentazione  alle  autorita'
competenti delle comunicazioni o domande di autorizzazione  richieste
dalla normativa applicabile all'operazione. 
 
2. I documenti indicati nel comma 1, lettera a), sono trasmessi anche
in formato elettronico. 
 
3. Dell'intervenuta promozione dell'offerta  e'  data  senza  indugio
notizia,  mediante  un   comunicato   reso   noto   al   mercato   e,
contestualmente, all'emittente. 
 
                           Art. 37-quater 
          (Istanza per la determinazione dell'equivalenza) 
 
1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 37  fino  al
giorno  successivo   alla   data   di   diffusione   del   comunicato
dell'emittente, l'offerente o  l'emittente  possono  presentare  alla
Consob l'istanza prevista dall'articolo 104-ter, comma 3,  del  Testo
unico. L'istanza e' corredata della documentazione di supporto  utile
ai fini della valutazione ed e' trasmessa  contestualmente  in  copia
all'emittente  ovvero  all'offerente.   Dell'avvenuta   presentazione
dell'istanza alla Consob  e'  data  comunicazione  senza  indugio  al
mercato. 
 
2.  Entro  il  termine  di  cinque  giorni  dalla   ricezione   della
documentazione, il soggetto a cui e' stata trasmessa  l'istanza  puo'
fornire alla Consob le proprie osservazioni  scritte,  supportate  da
idonea documentazione. 
 
3. La Consob delibera, con provvedimento motivato, entro venti giorni
di calendario dalla data di presentazione  dell'istanza.  Qualora  si
renda necessario richiedere informazioni integrative ovvero ulteriore
documentazione, tale termine e' sospeso per una sola volta fino  alla
ricezione delle stesse. 
 
                               Art. 38 
                        (Documento d'offerta) 
 
1. Il documento d'offerta, approvato dalla Consob e integrato secondo
le eventuali richieste ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Testo
unico, e' trasmesso senza indugio alla Consob e all'emittente,  anche
in formato elettronico. 
 
2. Il documento e' inviato agli  intermediari  incaricati  almeno  in
formato elettronico e diffuso ai sensi  dell'articolo  36,  comma  3.
Della pubblicazione e delle modalita' di diffusione del documento  e'
data contestuale comunicazione mediante pubblicazione di un avviso su
organi di stampa di adeguata diffusione. 
3. I depositari informano i depositanti  dell'esistenza  dell'offerta
in tempo utile per l'adesione. 
 
4. Copia del documento d'offerta e' consegnata dall'offerente e dagli
intermediari incaricati a chiunque ne faccia richiesta. I depositanti
possono ottenere il documento dai propri depositari. 
 
5. Ogni fatto nuovo o inesattezza del documento d'offerta  che  possa
influire  sulla  valutazione  degli  strumenti  finanziari,  che   si
verifichi  o  sia  riscontrata  nel  periodo  intercorrente  tra   la
pubblicazione del documento e la conclusione del periodo di  adesione
o dell'eventuale periodo di riapertura previsto dall'articolo 40-bis,
e' oggetto di apposito supplemento da allegare al documento d'offerta
e da pubblicare con le stesse modalita' utilizzate per  quest'ultimo.
Il supplemento e' pubblicato decorsi tre giorni dal  suo  ricevimento
da parte della Consob con le eventuali modifiche da questa  richieste
e contestualmente  trasmesso  all'emittente.  Copia  del  supplemento
pubblicato e' trasmesso alla Consob e all'emittente anche in  formato
elettronico. 
 
                             Art. 38-bis 
    (Riconoscimento in Italia del documento di offerta approvato 
dall'autorita' di  vigilanza  di  altri  Stati  membri  della  Unione
                              europea) 
 
1. Il documento di offerta, approvato dall'autorita' di vigilanza  di
un altro Stato membro della Unione europea, e' riconosciuto in Italia
previo invio dello stesso alla Consob tradotto  in  lingua  italiana,
unitamente  al  provvedimento  di  approvazione  del  documento  reso
dall'autorita' del Stato membro di origine. 
 
2. Nel caso in cui il documento d'offerta sia redatto in  una  lingua
comunemente utilizzata nel mondo  della  finanza  internazionale,  lo
stesso e' trasmesso, unitamente ad una nota contenente la  traduzione
in lingua italiana delle parti del documento relative  agli  elementi
essenziali dell'offerta individuati  dall'articolo  6,  paragrafo  3,
della   direttiva   2004/25/CE,   in   quanto   applicabile   nonche'
dell'eventuale paragrafo contenente le avvertenze e/o  i  fattori  di
rischio dell'operazione. 
 
3. I documenti in lingua  italiana  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
integrati dalle informazioni concernenti  le  modalita'  di  adesione
all'offerta svolta in Italia, le relative modalita' di pagamento  del
corrispettivo nonche' il regime fiscale applicabile. 
 
4. I documenti relativi all'offerta sono pubblicati, ai  sensi  degli
articoli 36, commi 3 e 4, e 38,  decorsi  cinque  giorni  dalla  data
della ricezione degli stessi da parte della  Consob.  Al  piu'  tardi
entro la data di pubblicazione, l'offerente diffonde  un  comunicato,
in lingua italiana, contenente gli  elementi  indicati  dall'articolo
37. 
 
5. Il comunicato dell'emittente, ove redatto, e' reso noto al mercato
tradotto in lingua italiana. Qualora il comunicato sia redatto in una
lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale,
esso puo' essere reso noto unitamente ad  una  traduzione  in  lingua
italiana  delle  valutazioni  sull'offerta  e  sulla  congruita'  del
corrispettivo. 
 
6. Il presente articolo si applica anche ai fini  del  riconoscimento
del documento d'offerta approvato dall'autorita' di vigilanza  di  un
altro Stato membro relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti
finanziari non ammessi alla negoziazione  nei  mercati  regolamentati
italiani. 
 
7.  Alle  traduzioni  previste  dal  presente  articolo  si   applica
l'articolo 11, comma 1, lettera c), ultimo periodo. 
 
                             Art. 38-ter 
    (Riconoscimento in Italia del documento di offerta approvato) 
        dall'autorita' di vigilanza di Stati extracomunitari) 
 
1. Il documento di offerta approvato dall'autorita' di  vigilanza  di
uno Stato extracomunitario con la quale la Consob  abbia  accordi  di
cooperazione e' riconosciuto in Italia ove: 
a) gli strumenti finanziari oggetto di  offerta  siano  ammessi  alla
negoziazione  in  un  mercato  regolamentato   del   medesimo   Stato
extracomunitario ovvero l'emittente sia soggetto  alla  vigilanza  su
base continuativa della relativa autorita'; 
b) il documento  contenga  almeno  le  informazioni  concernenti  gli
elementi  essenziali  dell'offerta   individuati   dall'articolo   6,
paragrafo 3,  della  direttiva  2004/25/CE,  in  quanto  applicabile,
nonche' le avvertenze e/o i fattori di rischio dell'operazione. 
 
2. Ai fini del riconoscimento, l'offerente trasmette alla  Consob  il
documento  d'offerta  tradotto  in  lingua  italiana,  unitamente  al
provvedimento di approvazione del documento  reso  dall'autorita'  di
vigilanza dello Stato extracomunitario. 
 
3. Nel caso in cui il documento  d'offerta  sia  e'  redatto  in  una
lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale,
lo  stesso  e'  trasmesso  unitamente  ad  una  nota  contenente   la
traduzione in lingua italiana delle parti del documento relative agli
elementi indicati nel comma 1, lettera b). 
 
4. I documenti in lingua  italiana  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
integrati  dalle  informazioni   relative   all'offerta   in   Italia
concernenti le modalita' di adesione all'offerta e di  pagamento  del
corrispettivo nonche' il relativo regime fiscale. 
 
5. I documenti relativi all'offerta sono pubblicati  ai  sensi  degli
articoli 36, commi 3 e 4, e 38, decorsi dieci giorni dalla data della
ricezione degli stessi da  parte  della  Consob;  tale  termine  puo'
essere ridotto dalla Consob a cinque giorni in  considerazione  delle
caratteristiche  dell'offerta.  Al  piu'  tardi  entro  la  data   di
pubblicazione  del  documento  d'offerta,  l'offerente  diffonde   un
comunicato, in lingua  italiana,  contenente  gli  elementi  indicati
dall'articolo 37. 
 
6. Il comunicato dell'emittente, ove redatto, e' reso noto al mercato
tradotto in lingua italiana. Qualora il comunicato sia redatto in una
lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale,
esso puo' essere reso noto unitamente ad  una  traduzione  in  lingua
italiana  delle  valutazioni  sull'offerta  e  sulla  congruita'  del
corrispettivo. 
 
7.  Alle  traduzioni  previste  dal  presente  articolo  si   applica
l'articolo 11, comma 1, lettera c), ultimo periodo. 
 
                               Art. 39 
                     (Comunicato dell'emittente) 
 
1. Il comunicato dell'emittente: 
a) indica i nominativi dei componenti dell'organo di  amministrazione
e di controllo presenti alla seduta avente ad oggetto la  valutazione
dell'offerta nonche' di quelli assenti; 
b) indica se vi siano componenti degli organi  di  amministrazione  e
del consiglio di sorveglianza che  abbiano  dato  notizia  di  essere
portatori di un interesse proprio o  di  terzi  relativo  all'offerta
precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; 
c) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento  dell'offerta  e  una
valutazione motivata dell'organo di amministrazione e  del  consiglio
di  sorveglianza  sull'offerta  stessa   e   sulla   congruita'   del
corrispettivo,   con   l'indicazione   dell'eventuale   adozione    a
maggioranza,  e  del  nome  dei  dissenzienti   e   degli   astenuti,
specificando le motivazioni degli eventuali  dissensi  o  astensioni.
Nel comunicato e' altresi' fornita indicazione,  anche  in  negativo,
dell'eventuale  partecipazione  a   qualunque   titolo   dei   membri
dell'organo di amministrazione e del consiglio di  sorveglianza  alle
trattative per la definizione dell'operazione; 
d) indica se l'emittente, nel giudizio sull'offerta, si  sia  avvalso
di  pareri  di  esperti  indipendenti  o  di  appositi  documenti  di
valutazione; in tali ultime  ipotesi  sono  indicate  le  metodologie
utilizzate e le risultanze di ogni criterio impiegato; 
e)  fornisce  informazioni  sui  fatti  di   rilievo   non   indicati
nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione  contabile  infrannuale
periodica pubblicata; 
f) fornisce informazioni sull'andamento recente e  sulle  prospettive
dell'emittente, ove non riportate nel documento d'offerta; 
g) contiene, per le offerte  su  titoli  diverse  da  quelle  di  cui
all'articolo 101-bis, comma 3, del Testo unico, una valutazione degli
effetti che l'eventuale successo dell'offerta avra'  sugli  interessi
dell'impresa nonche' sull'occupazione e sulla localizzazione dei siti
produttivi; 
h)  ove  sia  prevista  un'operazione  di   fusione   che   coinvolga
l'emittente e uno dei soggetti indicati nell'articolo  39-bis,  comma
1, lettere a) e b), e che comporti un  incremento  dell'indebitamento
dell'emittente  medesimo,  fornisce  informazioni  sull'indebitamento
della societa' risultante dalla fusione; in tal caso, indica altresi'
gli effetti dell'operazione sui contratti di finanziamento in  essere
e sulle relative garanzie nonche' l'eventuale necessita' di stipulare
nuovi contratti di finanziamento; 
i) richiama, per le offerte indicate nella lettera g),  le  eventuali
previsioni statutarie adottate ai sensi degli articoli 104 e  104-bis
del Testo unico; rende note le delibere assembleari assunte ai  sensi
dell'articolo 104-ter del Testo unico, nonche' l'eventuale  decisione
di convocare l'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo  unico;
ove  questa  decisione  venga  assunta  dopo  la  pubblicazione   del
comunicato, essa e' tempestivamente resa nota al mercato; 
j)  per  le  offerte  indicate  nella  lettera  g),  ove  lo  statuto
dell'emittente deroghi alle disposizioni dell'articolo 104, commi 1 e
1-bis, del  Testo  unico,  indica  se  l'emittente  ha  compiuto,  ha
deliberato ovvero se intenda porre in essere atti od  operazioni  che
possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta; 
k) fornisce informazioni aggiornate: 
1)  sul  possesso,  diretto  o  indiretto,  di  strumenti  finanziari
dell'emittente  medesimo  nonche'   sulla   detenzione,   diretta   o
indiretta, di posizioni lunghe su tali strumenti; 
2)  sul  possesso,  diretto  o  indiretto,  di  strumenti  finanziari
dell'emittente medesimo o di sue societa' controllate e  controllanti
nonche' sulla detenzione, diretta o indiretta, di posizioni lunghe su
tali   strumenti,   da   parte   dei   componenti   dell'organo    di
amministrazione e del consiglio di sorveglianza; 
l)  fornisce  informazioni  aggiornate  sui  compensi  percepiti,   a
qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo e dai direttori generali  dell'emittente,
ovvero deliberati a loro favore. 
 
2.  All'offerta  avente  ad  oggetto  quote  di   fondi   comuni   di
investimento  chiusi,  si  applicano  le  disposizioni  previste  nel
presente articolo in quanto compatibili. Il comunicato e'  redatto  e
diffuso dalla SGR che gestisce il fondo. 
 
3. Nel caso in cui l'offerta abbia ad oggetto  obbligazioni  o  altri
titoli  di  debito,  il   comunicato   dell'emittente   fornisce   le
informazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed  f)
e informazioni aggiornate  sul  possesso,  diretto  o  indiretto,  di
strumenti finanziari oggetto dell'offerta nonche'  sulla  detenzione,
diretta o indiretta, di posizioni lunghe su tali strumenti finanziari
da   parte   dell'emittente   o   dei   componenti   dell'organo   di
amministrazione e del consiglio di sorveglianza. 
 
4. Il comunicato e gli allegati previsti dal comma 7,  lettere  a)  e
b), sono trasmessi alla Consob almeno tre  giorni  prima  della  data
prevista per la loro diffusione. Essi,  integrati  con  le  eventuali
richieste della Consob, sono resi noti  al  mercato  entro  il  primo
giorno del periodo di  adesione.  La  variazione  delle  informazioni
comunicate ai sensi dei  commi  1  e  2  forma  oggetto  di  apposito
comunicato di aggiornamento. 
 
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 101-bis, comma  3,  del  Testo
unico, il comunicato relativo a offerte aventi a  oggetto  titoli  e'
altresi' reso noto contestualmente ai rappresentanti  dei  lavoratori
o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi. 
 
6. Il parere dei rappresentanti dei lavoratori  di  cui  all'articolo
103, comma 3-bis, del Testo unico, ove rilasciato, e' trasmesso senza
indugio all'emittente e alla Consob ed e' reso noto al  mercato;  ove
ricevuto  in  tempo  utile,  e'  diffuso  unitamente  al   comunicato
dell'emittente. Esso e', altresi', pubblicato  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 36, commi 3 e 4. 
 
7. L'emittente allega al comunicato previsto dal comma 1: 
a) il parere previsto dall'articolo 39-bis, ove applicabile; 
b) gli eventuali pareri degli esperti indipendenti. 
 
8. Gli allegati al comunicato di cui al comma 7,  lettere  a)  e  b),
possono  essere  pubblicati  sul  sito  internet  indicato  ai  sensi
dell'articolo  36  ovvero  su  altro  sito  indicato   nel   medesimo
comunicato.  Agli  emittenti  indicati  dall'articolo  65,  comma  1,
lettera b), si applica l'articolo 65-bis, comma 2. 
 
9. Con riferimento alla documentazione prevista dal comma 7,  lettera
b),  l'emittente   puo'   pubblicare   i   soli   elementi   indicati
nell'Allegato 4, paragrafo 2.4, del regolamento adottato dalla Consob
con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, motivando tale scelta. 
 
                             Art. 39-bis 
             (Parere degli amministratori indipendenti) 
 
1. Il presente articolo si applica nel caso di: 
a)  offerte  aventi  ad  oggetto  titoli  promosse,  direttamente   o
indirettamente, da: 
1) soggetti che detengono una partecipazione  superiore  alla  soglia
prevista dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico; 
2) aderenti a un patto parasociale che detengono  una  partecipazione
complessiva superiore alla soglia indicata al numero 1); 
3)  amministratori  o  consiglieri  di  gestione  o  di  sorveglianza
dell'emittente; 
4) persone che agiscono  di  concerto  con  i  soggetti  indicati  ai
precedenti numeri 1, 2 e 3. 
 
b) offerte aventi ad oggetto quote di fondi  comuni  di  investimento
chiusi promosse, direttamente o indirettamente, da: 
1) soggetti che detengono piu' del  30  per  cento  delle  quote  del
fondo; 
2) il soggetto o i soggetti che detengono, anche  congiuntamente,  il
controllo ovvero esercitano una  influenza  notevole  sulla  SGR  che
gestisce il fondo; 
3) amministratori o consiglieri di gestione o di  sorveglianza  della
SGR che gestisce il fondo; 
4) persone che agiscono  di  concerto  con  i  soggetti  indicati  ai
precedenti numeri 1, 2 e 3; 
c) offerte concorrenti con quelle indicate alle precedenti lettere a)
e b). 
 
2.  Prima  dell'approvazione  del  comunicato   dell'emittente,   gli
amministratori   indipendenti   che   non   siano   parti   correlate
dell'offerente, ove presenti, redigono un parere motivato  contenente
le valutazioni sull'offerta e  sulla  congruita'  del  corrispettivo,
potendosi  avvalere,  a  spese  dell'emittente,  dell'ausilio  di  un
esperto indipendente dagli stessi individuato. Tale parere,  ove  non
integralmente recepito dall'organo di amministrazione, e  l'eventuale
parere  dell'esperto   indipendente   sono   resi   noti   ai   sensi
dell'articolo 39, commi 4, 7, 8 e 9. 
 
3. Nelle societa' che  adottano  il  sistema  dualistico,  il  parere
previsto dal comma 2 e' reso dal consigliere  o  dai  consiglieri  di
gestione indipendenti che non siano parti  correlate  dell'offerente,
ove presenti, ovvero  da  un  comitato  composto  da  consiglieri  di
sorveglianza indipendenti. 
 
4. Nelle offerte promosse dai soggetti indicati nel comma 1,  lettera
a), numero 3, o da coloro che agiscono di concerto con essi,  qualora
gli stessi abbiano contratto debiti per l'acquisizione,  l'offerente,
senza  indugio,  comunica  agli  amministratori  indipendenti  o   ai
soggetti indicati  nel  comma  3,  previa  richiesta  di  questi,  le
informazioni fornite ai finanziatori dell'offerta in  relazione  alla
stessa, anche successivamente alla pubblicazione del parere  previsto
dal comma 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 41. 
 
                               Art. 40 
                     (Svolgimento dell'offerta) 
 
1. L'efficacia dell'offerta non puo' essere sottoposta  a  condizioni
il cui verificarsi dipenda dalla mera volonta' dell'offerente. 
 
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 40-bis, comma 1, il periodo di
adesione e' concordato con la societa' di gestione del mercato o, nel
caso di prodotti finanziari  non  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
mercato regolamentato, con la Consob: 
a) tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque  giorni  per
le offerte promosse ai sensi degli articoli 106, commi  1  e  3,  del
Testo unico; 
b) tra un minimo di quindici e un massimo di quaranta giorni  per  le
altre offerte. 
 
3. Per le offerte aventi ad oggetto obbligazioni e  altri  titoli  di
debito la durata minima e' ridotta a cinque giorni. 
 
4. La Consob, sentiti l'offerente  e  la  societa'  di  gestione  del
mercato, puo', con provvedimento motivato  da  esigenze  di  corretto
svolgimento dell'offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la
durata, anche piu' volte,  fino  ad  un  massimo  di  cinquantacinque
giorni. Previa motivata  richiesta  dell'offerente,  la  Consob  puo'
disporre, in caso di offerte svolte contestualmente in piu' Stati, un
diverso periodo di adesione. 
 
5. Il periodo di adesione non  puo'  avere  inizio  prima  che  siano
trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione del documento  d'offerta,
ovvero, nel caso in cui tale documento comprenda gia'  il  comunicato
dell'emittente, prima del giorno di pubblicazione. 
 
6. Nel caso di convocazione di un'assemblea  ai  sensi  dell'articolo
104 del Testo unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del  periodo
di  adesione,  quest'ultimo  e'  prorogato   in   misura   tale   che
dall'assemblea decorrano dieci giorni. 
 
7.   L'adesione   all'offerta   avviene   presso   l'offerente,   gli
intermediari incaricati e i depositari, tramite sottoscrizione  della
scheda di adesione. 
 
8. Le adesioni alle  offerte  possono  essere  raccolte  sul  mercato
regolamentato  secondo  le  modalita'  indicate  dalla  societa'   di
gestione del mercato nel regolamento previsto  dall'articolo  62  del
Testo unico. 
 
                             Art. 40-bis 
                (Riapertura dei termini dell'offerta) 
 
1. Entro il giorno successivo alla data di pagamento, i termini delle
offerte aventi ad  oggetto  titoli  promosse  dai  soggetti  indicati
nell'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), sono riaperti  per  cinque
giorni qualora l'offerente,  in  occasione  della  pubblicazione  dei
risultati, comunichi: 
a) per le offerte la cui efficacia e'  condizionata  all'acquisizione
di una percentuale determinata del capitale  sociale  dell'emittente,
il verificarsi della condizione ovvero la rinuncia alla stessa; 
b) per le offerte diverse da quelle di cui alla lettera a): 
1) di aver raggiunto una partecipazione superiore alla meta'  ovvero,
qualora la partecipazione iniziale dell'offerente sia superiore  alla
meta' e inferiore ai due terzi, ai due  terzi  del  capitale  sociale
rappresentato da titoli; ovvero 
2) di avere  acquistato  almeno  la  meta'  dei  titoli  di  ciascuna
categoria oggetto dell'offerta. 
 
2. La riapertura dei termini prevista dal comma  1  si  applica  alle
offerte aventi ad oggetto  quote  di  fondi  comuni  di  investimento
chiusi promosse da soggetti indicati nell'articolo 39-bis,  comma  1,
lettera b), qualora l'offerente, in occasione della pubblicazione dei
risultati, comunichi: 
a) per le offerte la cui efficacia e'  condizionata  all'acquisizione
di una percentuale determinata delle quote del fondo, il  verificarsi
della condizione ovvero la rinuncia alla stessa; 
b) per le offerte diverse da quelle di cui alla lettera a), di  avere
acquistato  almeno  la  meta'   delle   quote   del   fondo   oggetto
dell'offerta. 
 
3. La riapertura dei termini non si applica: 
a) qualora l'offerente, almeno cinque giorni  prima  della  fine  del
periodo di adesione, renda  noto  al  mercato  il  verificarsi  delle
circostanze indicate ai commi 1 e 2, lettere a) o b); 
b) qualora, nelle offerte aventi ad oggetto titoli,  l'offerente,  al
termine del periodo di adesione, venga a detenere  la  partecipazione
di cui all'articolo 108, comma 1, ovvero quella di  cui  all'articolo
108, comma 2, del Testo unico e, nel secondo caso,  abbia  dichiarato
l'intenzione  di  non  ripristinare  un  flottante   sufficiente   ad
assicurare il regolare andamento delle negoziazioni; 
c)  alle  offerte  aventi  ad  oggetto  titoli  promosse   ai   sensi
dell'articolo 107 del Testo unico; 
d) alle offerte previste dai commi 1 e 2, diverse da quelle  promosse
ai sensi dell'articolo 106, commi 1 e 3, del Testo unico, purche': 
1)  l'offerente  abbia  condizionato  irrinunciabilmente  l'efficacia
dell'offerta all'approvazione da parte di  coloro  che  detengono  la
maggioranza dei titoli o di quote  del  fondo  che  sono  portati  in
adesione all'offerta, senza tener conto delle approvazioni  da  parte
di coloro che agiscono di concerto con l'offerente; e 
2) l'offerta riceva l'approvazione prevista nel numero  1,  formulata
su apposita sezione della scheda di adesione. L'adesione  all'offerta
equivale a dichiarazione di approvazione se non accompagnata  da  una
contraria manifestazione  espressa  di  volonta'.  L'approvazione  e'
irrevocabile; 
e) nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli  emessi  da  societa'
cooperative; 
f) in presenza di offerte concorrenti. 
 
4. Nei casi di riapertura dei termini, il pagamento del corrispettivo
e' effettuato: 
a) relativamente ai titoli e alle quote del fondo che  hanno  formato
oggetto di adesione all'offerta prima della riapertura  dei  termini,
alla data originariamente prevista nel documento d'offerta; 
b) relativamente agli altri titoli o quote del fondo, non piu'  tardi
di dieci giorni successivi alla data indicata nella lettera a). 
 
                               Art. 41 
                       (Norme di trasparenza) 
 
1.  Le  dichiarazioni  e  le  comunicazioni   diffuse   relativamente
all'offerta indicano il soggetto che le ha rese  e  sono  ispirate  a
principi di chiarezza, completezza e conoscibilita' da parte di tutti
i destinatari. 
 
2. Durante il periodo intercorrente fra la data  della  comunicazione
prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico e la data ultima
di pagamento del corrispettivo: 
a) i soggetti interessati rendono note le  dichiarazioni  riguardanti
l'offerta e/o l'emittente con le modalita' previste dall'articolo 36.
Fermo quanto previsto dall'articolo  39,  l'emittente  con  strumenti
finanziari ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato
rende note eventuali dichiarazioni concernenti  l'offerta  anche  nel
rispetto dell'articolo 66, comma 2; 
b) l'offerente e coloro che agiscono di concerto  con  esso,  qualora
abbiano intenzione di cedere a  terzi,  anche  indirettamente  o  per
interposta persona, i prodotti finanziari  oggetto  dell'offerta,  ne
danno notizia alla Consob e al mercato entro la  giornata  precedente
l'operazione. Non si considerano terzi le  societa'  appartenenti  al
gruppo dell'offerente e di chi agisce di concerto con esso; 
c) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob  e
al mercato le operazioni da essi compiute, anche indirettamente o per
interposta persona: 
1) di acquisto e vendita dei prodotti  finanziari  oggetto  d'offerta
indicando i corrispettivi pattuiti; 
2) aventi  ad  oggetto  strumenti  finanziari  derivati  connessi  ai
prodotti oggetto di offerta, indicandone i termini essenziali; 
d) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle  adesioni
diffondono  almeno  settimanalmente  i  dati  sulle  adesioni;  nelle
offerte su strumenti  finanziari  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
mercato regolamentato la diffusione avviene giornalmente  tramite  la
societa' di gestione del mercato. 
 
3. Le sintesi del documento di offerta eventualmente  diffuse  devono
comunque: 
a) riportare integralmente il paragrafo "Avvertenze" del documento; 
b)  fare  rinvio,  per  ciascuna  delle  informazioni  riportate,  ai
corrispondenti paragrafi del documento d'offerta nei quali le  stesse
sono illustrate in modo analitico; 
c) recare l'avvertenza, riprodotta con un carattere che  ne  consenta
un'agevole lettura, che la sintesi non e' sottoposta alla  preventiva
verifica della Consob; 
d) indicare dove e' possibile reperire il documento  d'offerta  e  il
comunicato dell'emittente. 
 
4. Copia della sintesi e' trasmessa alla Consob contestualmente  alla
sua diffusione. 
 
5.  Ogni  messaggio  in  qualsiasi  forma  diffuso  avente  carattere
promozionale  relativo  all'offerta  ovvero  inteso   a   contrastare
un'offerta deve essere riconoscibile come tale.  Le  informazioni  in
esso contenute sono espresse in modo  chiaro,  corretto  e  motivato,
sono coerenti con quelle riportate nella documentazione gia'  diffusa
e non inducono in errore circa le caratteristiche  dell'operazione  e
degli strumenti finanziari coinvolti.  Copia  di  detti  messaggi  e'
trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione. 
 
6. Prima della data di pagamento indicata nel  documento  di  offerta
nonche' della data prevista dall'articolo 40-bis,  comma  4,  lettera
b), l'offerente pubblica, con le medesime modalita'  dell'offerta,  i
risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione  dell'offerta
e sull'esercizio delle facolta'  previste  nel  documento  d'offerta,
secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2C. 
 
7. Nei  sei  mesi  successivi  alla  data  ultima  di  pagamento  del
corrispettivo, l'offerente e le persone che agiscono di concerto  con
esso rendono note alla Consob, con cadenza mensile, le operazioni  di
acquisto e vendita aventi ad oggetto i prodotti  finanziari  indicati
al comma 2, lettera c), numeri 1 e 2, che siano state effettuate  nel
mese di riferimento, indicandone i termini essenziali. L'informazione
non  e'  dovuta  se  tali  operazioni  sono   comunicate   ai   sensi
dell'articolo 152-octies. 
 
                               Art. 42 
                       (Norme di correttezza) 
 
1. I soggetti interessati si attengono a principi di correttezza e di
parita'  di  trattamento  dei  destinatari   dell'offerta,   compiono
tempestivamente  le  attivita'  e  gli  adempimenti   connessi   allo
svolgimento dell'offerta, non eseguono operazioni sul mercato volte a
influenzare le adesioni all'offerta e si astengono da comportamenti e
da accordi diretti ad alterare situazioni rilevanti per i presupposti
dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria. 
 
2.  Se,  nel  periodo  compreso   tra   la   comunicazione   prevista
dall'articolo 102, comma 1, del Testo  unico  e  la  data  ultima  di
pagamento del corrispettivo, gli offerenti o le persone che  agiscono
di concerto con essi, direttamente, indirettamente o  per  interposta
persona, acquistano i prodotti finanziari oggetto di offerta,  ovvero
assumono posizioni lunghe aventi come sottostante  tali  prodotti,  a
prezzi superiori al corrispettivo dell'offerta, adeguano quest'ultimo
a tale prezzo. Si applica  l'articolo  44-ter,  comma  6,  in  quanto
compatibile. 
 
3. Le previsioni contenute  nel  comma  2  si  applicano  anche  agli
acquisti, per un quantitativo complessivamente superiore allo 0,1 per
cento della categoria dei prodotti finanziari  oggetto  dell'offerta,
da parte degli offerenti e delle persone che agiscono di concerto con
essi che siano stati effettuati nei sei  mesi  successivi  alla  data
ultima di pagamento.  In  tal  caso,  l'obbligo  di  adeguamento  del
corrispettivo al prezzo piu' alto pagato e' adempiuto dagli offerenti
attraverso l'attribuzione di un conguaglio agli aderenti all'offerta,
con le modalita' rese note in un apposito comunicato al mercato. 
 
4. Alle  operazioni  di  compravendita  effettuate  a  condizioni  di
mercato nell'ambito dell'attivita' di negoziazione per conto  proprio
non si applica: 
a)  il  comma  2  se  esse  sono   compiute   per   un   quantitativo
complessivamente non superiore allo 0,5 per cento della categoria dei
prodotti finanziari oggetto dell'offerta; 
b)  il  comma  3  se  esse  sono   compiute   per   un   quantitativo
complessivamente non superiore all'1 per cento  della  categoria  dei
prodotti finanziari oggetto dell'offerta. 
 
5.  In  caso  di  offerte  concorrenti,  l'emittente   che   fornisce
informazioni a  uno  degli  offerenti,  comunica  tempestivamente  le
medesime informazioni agli altri  offerenti  che  abbiano  presentato
richieste specifiche e circostanziate di accesso a tali informazioni.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 41. 
 
                               Art. 43 
                      (Modifiche dell'offerta) 
 
1. Le modifiche dell'offerta sono rese note  mediante  un  comunicato
diffuso ai sensi dell'articolo 36  e  sono  ammesse  fino  al  giorno
antecedente alla  data  prevista  per  la  chiusura  del  periodo  di
adesione. La chiusura dell'offerta non puo' avvenire  in  un  termine
inferiore a tre giorni dalla data di  pubblicazione  della  modifica.
Ove necessario l'offerta e' prorogata. 
 
2. Non e' ammessa la riduzione del quantitativo richiesto. 
 
3. Il presente articolo non si applica alle offerte concorrenti. 
 
                               Art. 44 
                        (Offerte concorrenti) 
 
1. Le offerte concorrenti sono pubblicate fino a cinque giorni  prima
della data prevista per la chiusura del periodo  di  adesione,  anche
prorogato, dell'offerta precedente. 
 
2. I rilanci e le  altre  modifiche  delle  offerte  sono  resi  noti
mediante un comunicato diffuso ai sensi dell'articolo  36  contenente
la natura e l'entita' del rilancio  o  della  modifica  e  l'avvenuto
rilascio delle garanzie integrative. Per i rilanci non e' ammessa  la
riduzione del quantitativo richiesto. 
 
3. Fatta salva la facolta' di cui al comma 4, i rilanci  e  le  altre
modifiche sono effettuati entro il termine  di  cinque  giorni  dalla
pubblicazione dell'offerta concorrente o di un precedente rilancio  o
modifica di altro offerente. 
 
4. Nessun rilancio puo' essere  effettuato  oltre  il  quinto  giorno
anteriore alla chiusura del periodo di adesione dell'ultima  offerta.
Previa comunicazione alla Consob, in tale giorno tutti gli offerenti,
ad eccezione di quelli per  i  quali  sia  gia'  scaduto  il  termine
previsto dal comma 3, possono effettuare un ulteriore  rilancio;  non
sono ammesse altre modifiche dell'offerta. 
 
5. Il periodo di adesione delle offerte e la  data  prevista  per  la
pubblicazione dei  risultati  sono  allineati  a  quelli  dell'ultima
offerta concorrente, salvo che gli offerenti precedenti, entro cinque
giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, comunichino alla
Consob e  al  mercato  di  voler  mantenere  inalterata  la  scadenza
originaria; in tal caso essi non possono effettuare rilanci. 
 
6. Si applica l'articolo 40, comma 6. 
 
7. Dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di  un  rilancio
le adesioni alle altre offerte sono  revocabili.  Nei  cinque  giorni
successivi alla  pubblicazione  dei  risultati  dell'offerta  che  ha
prevalso  possono   essere   conferiti   ad   essa,   previa   revoca
dell'accettazione,  i  prodotti  finanziari  apportati   alle   altre
offerte. 
 
8. Dalla data di comunicazione di offerte  concorrenti  e  fino  alla
chiusura del relativo periodo di adesione, gli offerenti non  possono
acquistare, direttamente, indirettamente o  per  interposta  persona,
gli strumenti finanziari oggetto di offerta,  ovvero  il  diritto  ad
acquistarli  anche  a  data  successiva,  a   prezzi   superiori   al
corrispettivo piu' elevato delle offerte comunicate. 
 
                               Capo II 
             Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie 
 
                             Art. 44-bis 
          (Regime delle azioni private del diritto di voto) 
 
1. Le azioni proprie detenute dall'emittente,  anche  indirettamente,
sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione
rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1 e  3,  lettera  b),  del
Testo unico. 
 
2. Il comma 1 non si applica nel caso in  cui  il  superamento  delle
soglie indicate nell'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del Testo
unico, consegua ad acquisti  di  azioni  proprie,  effettuati,  anche
indirettamente, da parte dell'emittente in esecuzione di una delibera
che, fermo quanto previsto dagli articoli  2368  e  2369  del  codice
civile, sia stata  approvata  anche  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in  assemblea,  diversi
dal  socio  o  da  soci  che  detengono,  anche  congiuntamente,   la
partecipazione di maggioranza, anche relativa, purche'  superiore  al
10 per cento. 
 
3. Nei  casi  previsti  dal  comma  2,  le  relazioni  sulle  materie
all'ordine del giorno previste dall'articolo 125-ter del Testo  unico
contengono  informazioni  dettagliate  circa   l'efficacia   esimente
dall'obbligo di offerta derivante  dall'approvazione  della  delibera
secondo le modalita' indicate dal presente articolo. 
 
4. Ai fini del calcolo della partecipazione indicata nel comma 1, non
sono escluse dal capitale sociale le azioni  proprie  acquistate  per
effetto di operazioni poste in essere: 
a) secondo le modalita' indicate dalla delibera Consob n.  16839  del
19 marzo 2009, per la conservazione e  disposizione  dei  titoli  per
l'impiego come corrispettivo in operazioni  straordinarie,  anche  di
scambio di partecipazioni, gia' deliberate; 
b)  per  l'adempimento  delle  obbligazioni  derivanti  da  piani  di
compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo unico. 
 
5. Le azioni proprie detenute dall'emittente,  anche  indirettamente,
non  sono  escluse  dal  capitale  sociale  e   sono   sommate   alla
partecipazione rilevante ai fini del calcolo  delle  soglie  previste
dagli articoli 108 e 111 del Testo unico. 
 
                             Art. 44-ter 
                   (Strumenti finanziari derivati) 
 
1. Ai fini del calcolo delle soglie previste dall'articolo 106, commi
1 e 3, lettera b), del Testo  unico,  sono  computati  gli  strumenti
finanziari derivati, detenuti anche indirettamente, per il tramite di
fiduciari o per interposta persona, che  conferiscano  una  posizione
lunga sui titoli indicati  nell'articolo  105,  comma  2,  del  Testo
unico, nella misura del numero totale di titoli sottostanti. Nel caso
in  cui  il  numero  di  titoli  sottostanti  sia  variabile,  si  fa
riferimento  al  quantitativo  massimo   previsto   dallo   strumento
finanziario. 
 
2. Ai fini del calcolo delle soglie  indicate  nel  comma  1  non  si
computano gli strumenti  finanziari  derivati  che  conferiscono  una
posizione lunga ove: 
a) tali strumenti siano negoziati sui mercati regolamentati; 
b)  tali  strumenti  abbiano  come  sottostante  titoli   di   futura
emissione; 
c) il superamento della soglia sia dovuto  al  computo  di  strumenti
finanziari derivati oggetto di pattuizioni contenute  in  un  accordo
parasociale e finalizzate alla risoluzione di eventuali situazioni di
stallo decisionale ovvero previste per i  casi  di  inadempimento  di
clausole del patto; 
d)  il  superamento  della  soglia  sia  determinato   da   strumenti
finanziari derivati detenuti da un soggetto abilitato  come  definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del  Testo  unico,  a  fini  di
copertura delle posizioni di un cliente. 
 
3. Nel caso in cui per l'acquisto dei titoli  sottostanti  sia  stata
richiesta un'autorizzazione ai sensi di  legge,  la  posizione  lunga
acquisita  assume  rilievo  ai  fini  del  superamento  delle  soglie
indicate nel comma 1 quando l'autorizzazione e' concessa. 
 
4. Ai fini  del  calcolo  delle  soglie  indicate  nel  comma  1,  la
compensazione delle posizioni lunghe con le posizioni corte aventi ad
oggetto il medesimo titolo opera limitatamente a quelle derivanti  da
strumenti finanziari della stessa tipologia  ed  aventi  la  medesima
controparte e condizioni equivalenti. 
 
5. I riferimenti all'acquisto di  titoli  presenti  nella  Parte  IV,
Titolo II, Capo II, Sezione II, del Testo unico e nel  presente  Capo
si intendono estesi, ove  compatibili,  agli  acquisti  di  strumenti
finanziari che conferiscono posizioni lunghe sui titoli. 
 
6. Ai fini della determinazione del prezzo di cui  all'articolo  106,
comma 2, del Testo  unico,  si  considera  la  somma  del  prezzo  di
riferimento contrattualmente  attribuito  ai  titoli  sottostanti  lo
strumento finanziario e degli  importi  corrisposti  o  ricevuti  per
l'acquisto della posizione lunga. 
 
                           Art. 44-quater 
                 (Persone che agiscono di concerto) 
 
1. Si considerano persone che agiscono di concerto, salvo che provino
che non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 101-bis, comma
4, del Testo unico: 
a) un soggetto e il coniuge, il convivente, gli affini e i parenti in
linea retta e in linea collaterale entro il secondo grado  nonche'  i
figli del coniuge e del convivente; 
b) un soggetto e i suoi consulenti finanziari per operazioni relative
all'emittente, ove tali consulenti o societa'  appartenenti  al  loro
gruppo, dopo il conferimento dell'incarico  o  nel  mese  precedente,
abbiano effettuato acquisti di  titoli  dell'emittente  al  di  fuori
dell'attivita' di negoziazione per conto proprio  effettuata  secondo
l'ordinaria operativita' e a condizioni di mercato. 
 
2. I seguenti casi di cooperazione tra piu' soggetti non  configurano
di per se' un'azione di  concerto  ai  sensi  dell'articolo  101-bis,
comma 4, del Testo unico: 
a) il coordinamento tra azionisti al fine di esercitare le azioni e i
diritti loro attribuiti dagli articoli 2367,  2377,  2388,  2393-bis,
2395, 2396, 2408, 2409 e 2497 del codice civile ovvero dagli articoli
126-bis, 127-ter e 157 del Testo unico; 
b) gli accordi per la presentazione di  liste  per  l'elezione  degli
organi sociali ai sensi degli articoli 147-ter e 148 del Testo unico,
sempreche' tali liste candidino un numero di soggetti inferiore  alla
meta' dei componenti  da  eleggere  ovvero  siano  programmaticamente
preordinate all'elezione di rappresentanti della minoranza; 
c) la cooperazione tra azionisti per  contrastare  l'approvazione  di
una  delibera  di  assemblea  straordinaria  o  di  una  delibera  di
assemblea ordinaria avente ad oggetto: 
1) i compensi dei componenti degli organi sociali,  le  politiche  di
remunerazione o i piani di compensi basati su strumenti finanziari; 
2) operazioni con parti correlate; 
3) autorizzazioni ai sensi dell'articolo 2390  del  codice  civile  o
dell'articolo 104 del Testo unico; 
d) la cooperazione tra azionisti per: 
1) favorire l'approvazione di  una  delibera  assembleare  avente  ad
oggetto la responsabilita' dei componenti degli organi sociali  o  di
una proposta all'ordine del giorno ai sensi  dell'articolo  2367  del
codice civile o dell'articolo 126-bis del Testo unico; 
2) far confluire voti su una lista che candidi un numero di  soggetti
inferiore   alla   meta'   dei   componenti   da   eleggere   o   sia
programmaticamente preordinata all'elezione di  rappresentanti  della
minoranza,  anche  tramite  la  sollecitazione  di  deleghe  di  voto
finalizzata alla votazione di tale lista. 
 
                               Art. 45 
                        (Acquisto indiretto) 
 
1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che  consente
di detenere piu' del 30 per cento delle azioni con  diritto  di  voto
sugli argomenti indicati nell'articolo 105 del  Testo  unico  di  una
societa' quotata o il controllo di una societa' non quotata determina
l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma  3,
lettera a),  del  Testo  unico  quando  l'acquirente  venga  cosi'  a
detenere, indirettamente o per effetto della somma di  partecipazioni
dirette  e  indirette,  piu'  del  30  per  cento  dei   titoli   che
attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati  nell'articolo
105 del Testo unico di una societa' quotata. 
 
2. Si ha partecipazione indiretta, ai sensi del comma  1,  quando  il
patrimonio della societa' di cui si detengono i titoli e'  costituito
in prevalenza da partecipazioni in societa' quotate o in societa' che
detengono in misura prevalente partecipazioni in societa' quotate. 
 
3. Si ha prevalenza, ai fini dei commi 1 e 2, quando  ricorra  almeno
una delle condizioni seguenti: 
a) il valore contabile delle partecipazioni rappresenta  piu'  di  un
terzo  dell'attivo  patrimoniale  ed  e'  superiore  ad  ogni   altra
immobilizzazione iscritta nel bilancio della societa' partecipante; 
b) il valore attribuito alle partecipazioni rappresenta  piu'  di  un
terzo e costituisce la componente principale del prezzo  di  acquisto
dei titoli della societa' partecipante. 
 
4. Se il patrimonio  della  societa'  indicata  nel  comma  2  e'  in
prevalenza costituito da partecipazioni in una pluralita' di societa'
quotate, l'obbligo di offerta pubblica riguarda i titoli  delle  sole
societa' il cui valore rappresenta almeno il 30 per cento del  totale
di dette partecipazioni. 
 
                               Art. 46 
                (Consolidamento della partecipazione) 
 
1. L'obbligo di offerta di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b),
del Testo unico  consegue  all'acquisto,  anche  indiretto  ai  sensi
dell'articolo 45, di piu' del 5 per cento del capitale  rappresentato
da titoli che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti  indicati
nell'articolo 105 del Testo unico per acquisti effettuati nei  dodici
mesi. 
 
                               Art. 47 
               (Corrispettivo in strumenti finanziari) 
 
                             (Abrogato) 
 
                             Art. 47-bis 
(Procedimento per  la  riduzione  del  prezzo  dell'offerta  pubblica
                            obbligatoria) 
 
1. L'offerente o le persone che agiscono di concerto con il  medesimo
rendono nota, senza indugio, la decisione di presentare  alla  Consob
un'istanza  per  la  riduzione  del  prezzo   dell'offerta   pubblica
obbligatoria di cui all'articolo 106, comma 3, lettera c), del  Testo
unico. 
 
2. L'istanza per la riduzione  del  prezzo,  eventualmente  corredata
della  documentazione  di  supporto,  e'   presentata   alla   Consob
dall'offerente o dalle  persone  che  agiscono  di  concerto  con  il
medesimo,  entro  cinque  giorni   dalla   comunicazione   ai   sensi
dell'articolo 37. 
 
3. L'istanza, a pena di improcedibilita', indica: 
a) il ricorrere di una delle circostanze  di  cui  all'articolo  106,
comma 3, lettera c), del Testo unico; 
b) i fatti posti a fondamento della istanza stessa; 
c) gli effetti, ove noti, sul prezzo dell'offerta. 
 
4. La Consob delibera con  provvedimento  motivato  entro  i  termini
indicati dall'articolo 102, comma 4,  del  Testo  unico.  Qualora  si
renda  necessario   richiedere   informazioni   integrative   nonche'
ulteriore documentazione, tali termini sono  sospesi,  per  una  sola
volta,  fino  alla  ricezione  delle  stesse.  Le  informazioni  e  i
documenti richiesti sono  forniti  entro  il  termine  fissato  dalla
Consob, non superiore a quindici giorni. 
 
                             Art. 47-ter 
        (Riduzione del prezzo in caso di eventi eccezionali) 
 
1. Il prezzo dell'offerta e' rettificato in diminuzione dalla Consob,
ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera  c),  numero  1),  prima
parte, del Testo unico,  in  presenza  di  un  evento  eccezionale  e
imprevedibile che abbia  comportato  un  temporaneo  e  significativo
rialzo dei prezzi di mercato, determinando  il  prezzo  piu'  elevato
pagato  dall'offerente  per  acquisti  di   titoli   della   medesima
categoria. 
 
2. Il prezzo dell'offerta rettificato in diminuzione coincide con  il
maggiore tra: 
a) il prezzo  piu'  elevato  pagato  per  acquisti  di  titoli  della
medesima categoria dall'offerente o dalle  persone  che  agiscono  di
concerto con  il  medesimo,  nel  periodo  dei  dodici  mesi  di  cui
all'articolo 106, comma  2,  primo  periodo,  del  Testo  unico,  non
influenzato dall'evento stesso; e 
b) il prezzo medio  ponderato  di  mercato  riferito  ad  un  periodo
corrispondente  ai  quindici  giorni  antecedenti   e   ai   quindici
successivi al verificarsi dell'evento eccezionale, con esclusione dei
prezzi  di  mercato  relativi  alle  sedute  influenzate  dall'evento
stesso. 
 
3. In presenza di titoli negoziati su diversi mercati  regolamentati,
saranno considerati i prezzi rilevati sul mercato  caratterizzato  da
maggiori volumi di scambio. 
 
                           Art. 47-quater 
           (Riduzione del prezzo in caso di manipolazione) 
 
1. Il prezzo dell'offerta e' rettificato in diminuzione dalla Consob,
ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera  c),  numero  1),  prima
parte,  del  Testo  unico  ove  vi  sia  il   fondato   sospetto   di
manipolazione che abbia comportato un temporaneo rialzo dei prezzi di
mercato, determinando il prezzo piu'  elevato  pagato  dall'offerente
per acquisti di titoli della medesima categoria. 
 
2. Ai fini del presente articolo, vi e' fondato sospetto in caso di: 
a) trasmissione al pubblico ministero della relazione motivata di cui
all'articolo 187-decies, comma 2, del Testo unico; 
b) adozione di uno dei provvedimenti  di  natura  cautelare  indicati
all'articolo 187-octies del Testo unico; 
c) contestazione  degli  addebiti  per  la  violazione  dell'articolo
187-ter del Testo unico; 
d) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice
di procedura penale; 
e) disposizione di una misura cautelare nei confronti  della  persona
sottoposta alle indagini o dell'imputato. 
 
3. Il prezzo dell'offerta rettificato  in  diminuzione  dalla  Consob
coincide con il maggiore tra: 
a) il prezzo  piu'  elevato  pagato  per  acquisti  di  titoli  della
medesima categoria dall'offerente o dalle  persone  che  agiscono  di
concerto con  il  medesimo,  nel  periodo  dei  dodici  mesi  di  cui
all'articolo 106, comma  2,  primo  periodo,  del  Testo  unico,  non
influenzato dalla condotta manipolativa e 
b) il prezzo medio  ponderato  di  mercato  riferito  ad  un  periodo
corrispondente  ai  quindici  giorni  antecedenti   e   ai   quindici
successivi al verificarsi della condotta manipolativa, con esclusione
dei prezzi di mercato relativi alle sedute influenzate dalla condotta
medesima. 
 
4. Ai fini del presente articolo, in presenza di titoli negoziati  su
diversi mercati regolamentati, sono considerati i prezzi rilevati sul
mercato caratterizzato da maggiori volumi di scambio. 
 
                          Art. 47-quinquies 
(Riduzione  del  prezzo  in  caso  di   particolari   operazioni   di
                           compravendita) 
 
1. Il prezzo dell'offerta e' rettificato in diminuzione dalla Consob,
ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera c), numero 2, del  Testo
unico, ove il prezzo  piu'  elevato  pagato  dall'offerente  o  dalle
persone che agiscono di concerto con il medesimo  sia  il  prezzo  di
operazioni di compravendita: 
a) effettuate a condizioni di mercato, nell'ambito dell'attivita'  di
negoziazione per conto proprio, per un quantitativo  complessivamente
non superiore  allo  0,5  per  cento  della  categoria  dei  prodotti
finanziari oggetto dell'offerta; 
b) che hanno beneficiato delle  esenzioni  di  cui  all'articolo  49,
comma 1,  lettere  b)  e  g),  o  che  avrebbero  potuto  beneficiare
dell'esenzione di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), numeri  1
e 2. 
 
2. Il prezzo dell'offerta rettificato in diminuzione dalla Consob non
tiene conto del prezzo delle operazioni di compravendita  di  cui  al
comma 1, lettere a) e b). 
 
                           Art. 47-sexies 
(Procedimento  per  l'aumento  del   prezzo   dell'offerta   pubblica
                            obbligatoria) 
 
1. Il procedimento per l'aumento  del  prezzo  dell'offerta  pubblica
obbligatoria e' avviato d'ufficio dalla Consob ove ricorra una  delle
circostanze previste dall'articolo 106,  comma  3,  lettera  d),  del
Testo unico ovvero su istanza di chi vi abbia interesse. 
 
2. L'istanza di cui al comma 1 e'  presentata  alla  Consob  entro  i
dieci giorni successivi alla comunicazione di cui  all'articolo  102,
comma 1, del Testo unico. 
 
3. L'istanza, a pena di improcedibilita', indica: 
a) il ricorrere di una delle circostanze  di  cui  all'articolo  106,
comma 3, lettera d), del Testo unico; 
b) i fatti posti a fondamento della istanza stessa; 
c) gli effetti, ove noti, sul prezzo dell'offerta. 
 
4.  La  Consob   comunica   all'offerente   l'avvio   d'ufficio   del
procedimento o l'avvenuta presentazione dell'istanza. 
 
5. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui  al
comma 4, l'offerente o le persone che agiscono di concerto  con  esso
possono fornire alla Consob osservazioni scritte e documenti. 
 
6. La Consob delibera con provvedimento motivato  entro  la  chiusura
dell'offerta. Qualora, nel corso dell'istruttoria di cui all'articolo
102,  comma  4,  del  Testo  unico  si  renda  necessario  richiedere
informazioni integrative nonche' ulteriore documentazione, il termine
di tale istruttoria  e'  sospeso,  per  una  sola  volta,  fino  alla
ricezione delle stesse. Le informazioni e i documenti richiesti  sono
forniti entro il  termine  fissato  dalla  Consob,  non  superiore  a
quindici giorni. Nel corso del periodo di adesione,  la  Consob  puo'
sospendere l'offerta, qualora sia necessario effettuare accertamenti. 
 
                           Art. 47-septies 
(Aumento del prezzo in caso di pattuizioni per l'acquisto di titoli) 
 
1. Il prezzo dell'offerta e' rettificato in aumento dalla Consob,  ai
sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera d), numero  1),  del  Testo
unico, ove l'offerente o le persone che agiscono di concerto  con  il
medesimo, abbiano pattuito l'acquisto di titoli  ad  un  prezzo  piu'
elevato di quello pagato per  l'acquisto  di  titoli  della  medesima
categoria. In tal caso, il prezzo dell'offerta e' quello pattuito per
l'acquisto dei titoli. 
 
                           Art. 47-octies 
             (Aumento del prezzo in caso di collusione) 
 
1. Il prezzo dell'offerta e' rettificato in aumento dalla Consob,  ai
sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera d), numero  2),  del  Testo
unico, qualora  dalla  collusione  accertata  tra  l'offerente  o  le
persone che agiscono di  concerto  con  il  medesimo  e  uno  o  piu'
venditori emerga il riconoscimento di un corrispettivo  piu'  elevato
di  quello  dichiarato  dall'offerente.  In  tal  caso,   il   prezzo
dell'offerta e' pari a quello accertato. 
 
                           Art. 47-novies 
            (Aumento del prezzo in caso di manipolazione) 
 
1. Il prezzo dell'offerta e' rettificato in aumento dalla Consob,  ai
sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera d), numero  4),  del  Testo
unico, ove vi sia il fondato  sospetto  di  manipolazione  che  abbia
comportato  una  temporanea  riduzione   dei   prezzi   di   mercato,
determinando il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente. 
 
2.  Il  prezzo  dell'offerta  rettificato  in  aumento  dalla  Consob
coincide con il prezzo medio ponderato  di  mercato  riferito  ad  un
periodo corrispondente ai quindici giorni antecedenti e  ai  quindici
successivi al verificarsi della condotta manipolativa, con esclusione
dei prezzi di mercato relativi alle sedute influenzate dalla condotta
stessa. 
 
3. Ai fini del presente articolo, in presenza di titoli negoziati  su
diversi mercati regolamentati, sono considerati i prezzi rilevati sul
mercato caratterizzato da maggiori volumi di scambio. 
 
4. Si applica l'articolo 47-quater, comma 2. 
 
                               Art. 48 
    (Modalita' di approvazione dell'offerta preventiva parziale) 
 
1. L'approvazione dell'offerta prevista dall'articolo 107  del  Testo
unico e' formulata con  dichiarazione  espressa  su  apposita  scheda
predisposta dall'offerente che  puo'  essere  allegata  al  documento
d'offerta.  L'adesione  all'offerta  equivale  a   dichiarazione   di
approvazione se non  accompagnata  da  una  contraria  manifestazione
espressa di volonta'. 
 
2. Le dichiarazioni sono trasmesse, entro la  chiusura  dell'offerta,
all'indirizzo indicato dall'offerente tramite  il  depositario  delle
azioni che ne attesta la titolarita'. 
 
3.  L'approvazione  e'  irrevocabile.  E'  possibile  approvare  piu'
offerte concorrenti. 
 
                               Art. 49 
                             (Esenzioni) 
 
1.  L'acquisto   non   comporta   l'obbligo   di   offerta   previsto
dall'articolo 106 del Testo unico se: 
a) un altro socio, o  altri  soci  congiuntamente,  dispongono  della
maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria; 
b) e' compiuto: 
1) in presenza  di  una  ricapitalizzazione  della  societa'  quotata
ovvero altro intervento di rafforzamento patrimoniale e  la  societa'
versa in una situazione di crisi attestata da: 
(i) ammissione a una procedura concorsuale prevista dal R.D.  n.  267
del 16 marzo 1942 o da altre leggi speciali; 
(ii) omologazione  di  un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti
stipulato con i debitori, ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D.  n.
267 del 16 marzo 1942, reso noto al mercato; 
(iii) richieste formulate da un'autorita' di  vigilanza  prudenziale,
nel  caso  di  gravi  perdite,  al  fine  di  prevenire  il   ricorso
all'amministrazione  straordinaria   o   alla   liquidazione   coatta
amministrativa ai sensi del Testo unico, del decreto  legislativo  n.
385 del 1° settembre 1993, del  decreto  legislativo  n.  209  del  7
settembre 2005; 
 
2) in assenza di altri acquisti effettuati o pattuiti nei dodici mesi
precedenti, esclusivamente tramite la sottoscrizione di un aumento di
capitale della  societa'  quotata,  con  esclusione  del  diritto  di
opzione, idoneo a consentire, anche attraverso  una  ristrutturazione
del debito, il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa  e
ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, posto
in essere in esecuzione di un piano di risanamento: 
(i) che sia reso noto al mercato; 
(ii) che attesti l'esistenza di una situazione di crisi; 
(iii) la cui ragionevolezza sia certificata da un  professionista  ai
sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. n. 267  del  16
marzo 1942; 
 
3) in presenza di una situazione di crisi, non  riconducibile  a  una
delle situazioni descritte ai numeri 1) e 2), purche': 
(i) qualora l'operazione sia di competenza  dell'assemblea  anche  ai
sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5, del  codice  civile,  la
relativa delibera, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369  e
2373 del codice civile, sia approvata, senza il voto contrario  della
maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi  dall'acquirente,
dal  socio  o  dai  soci  che  detengono,  anche  congiuntamente,  la
partecipazione di maggioranza anche relativa purche' superiore al  10
per cento; 
(ii) qualora l'operazione non sia oggetto  di  delibera  assembleare,
essa sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci,
diversi dai soggetti indicati al numero 3), punto (i), che  si  siano
espressi mediante una  dichiarazione  contenuta  su  apposita  scheda
predisposta e messa a disposizione dalla  societa'.  Tale  scheda  di
voto e' trasmessa all'acquirente, per il tramite del depositario  dei
titoli che ne attesta la titolarita', entro la data  e  all'indirizzo
indicati dall'acquirente; 
c) la partecipazione e' acquisita  a  seguito  di  trasferimento  fra
societa' in cui lo stesso o gli  stessi  soggetti  dispongono,  anche
congiuntamente e/o indirettamente  tramite  societa'  controllata  ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1,  numero  1),  del  codice  civile,
della maggioranza dei  diritti  di  voto  esercitabili  in  assemblea
ordinaria o e' acquisita a seguito di trasferimento tra una di queste
societa' e tali soggetti; 
d) il superamento  della  soglia  e'  determinato  dall'esercizio  di
diritti   di   opzione,   di   sottoscrizione   o   di    conversione
originariamente spettanti; 
e) le soglie previste dall'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del
Testo unico sono superate rispettivamente di non piu' del 3 per cento
e dell'1 per cento e l'acquirente si impegna a  cedere  a  parti  non
correlate i titoli in eccedenza entro dodici mesi e a non  esercitare
i relativi diritti di voto. Qualora  a  superare  la  soglia  sia  un
soggetto abilitato al servizio di investimento previsto dall'articolo
1,  comma  5,  lettera  c),  del  Testo  unico  che  assume  garanzia
nell'ambito di un aumento di  capitale  ovvero  di  un'operazione  di
collocamento titoli, non si applicano i suddetti limiti e il  termine
per la cessione delle azioni in eccedenza e' pari  a  diciotto  mesi,
fermo l'impegno a non esercitare i relativi diritti di voto; 
f) le soglie previste dall'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del
Testo unico sono superate  per  effetto  dell'acquisto  di  strumenti
finanziari derivati e l'acquirente si impegna a cedere  a  parti  non
correlate i derivati o i titoli in eccedenza entro sei mesi e  a  non
esercitare nel medesimo periodo diritti di voto in  misura  superiore
alla soglia superata; 
g) e' conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate  con
delibera  assembleare  della  societa'  i   cui   titoli   dovrebbero
altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto  previsto  dagli
articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, senza il voto contrario
della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi  dal  socio
che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e  dal
socio o dai soci che  detengono,  anche  di  concerto  tra  loro,  la
partecipazione di maggioranza anche relativa purche' superiore al  10
per cento; 
h) e' conseguente a successioni o ad atti tra vivi a titolo gratuito. 
 
2. Gli statuti possono prevedere che, ai fini del  comma  1,  lettera
g), la maggioranza di soci contrari ivi indicata precluda l'esenzione
solo ove  rappresenti  almeno  una  determinata  quota  del  capitale
sociale con diritto di voto, comunque non superiore al 7,5 per cento. 
 
3. Nei casi indicati dal comma 1, lettere b), numero  3),  e  g),  le
relazioni sulle materie all'ordine del giorno previste  dall'articolo
125-ter del Testo unico  devono  contenere  informazioni  dettagliate
circa  l'efficacia  esimente  dall'obbligo   di   offerta   derivante
dall'approvazione dell'operazione secondo le modalita'  indicate  dal
presente articolo ovvero  dal  mancato  raggiungimento  della  soglia
minima prevista dallo statuto ai sensi del comma 2. Nel caso indicato
dal  comma  1,  lettera  b),  numero  3),  punto  (ii),  le  medesime
informazioni sono fornite dall'organo amministrativo della societa' e
sono messe a disposizione unitamente alla scheda per la  votazione  e
pubblicate sul sito internet della societa'. 
 
4. L'acquirente: 
a) nel caso  previsto  dal  comma  1,  lettera  a),  comunica,  senza
indugio,  alla  Consob  e  al  mercato  l'inesistenza  di  accordi  o
programmi comuni con gli altri soci ivi indicati; 
b) nei casi previsti dalle lettere  e)  e  f),  comunica  al  mercato
l'intenzione di avvalersi dell'esenzione e l'impegno a non esercitare
il diritto di voto e a cedere i titoli  o  i  derivati  in  eccedenza
entro  i  termini  ivi  previsti.  Se  non   osserva   l'obbligo   di
alienazione,  promuove  l'offerta  al  prezzo  piu'  alto  risultante
dall'applicazione dell'articolo 106, comma  2,  del  Testo  unico  ai
dodici mesi precedenti e successivi all'acquisto. 
 
                               Art. 50 
                        (Obbligo di acquisto) 
 
1. Il soggetto tenuto all'obbligo di acquisto ai sensi  dell'articolo
108, comma 2, del Testo unico comunica entro dieci giorni alla Consob
e al mercato se intende ripristinare il flottante.  La  comunicazione
non e' dovuta ove gia' contenuta nel documento dell'offerta a cui  e'
seguito il superamento della soglia rilevante. 
 
2. Non costituisce ripristino del flottante la vendita di titoli  con
contestuale  acquisto  di  strumenti  finanziari   che   conferiscono
posizioni lunghe sui medesimi titoli. 
 
3. Con riguardo agli obblighi previsti dall'articolo  108,  comma  2,
del Testo unico, la societa' di gestione del mercato: 
a) segnala alla Consob le societa' per le quali, in applicazione  dei
criteri generali predeterminati dalla stessa,  puo'  essere  adottata
una soglia superiore al 90 per cento, tenuto conto  della  necessita'
di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni; 
b) da' notizia dell'avvenuto ripristino del flottante. 
 
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 3, del Testo unico,
se l'obbligo di acquisto  sorge  a  seguito  di  un'offerta  pubblica
volontaria, la Consob determina il corrispettivo  in  misura  pari  a
quello di tale offerta,  anche  se  l'offerente  abbia  acquistato  a
seguito dell'offerta stessa titoli che rappresentano meno del 90  per
cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta, qualora
si tratti di: 
a) un'offerta pubblica promossa ai sensi dell'articolo 107 del  Testo
unico; 
b) un'offerta pubblica  totalitaria  prevista  dall'articolo  40-bis,
comma   3,   lettera   d),   ovvero   volontariamente    assoggettata
dall'offerente a tale disciplina, sempreche'  si  sia  verificata  la
condizione stabilita dal numero 2 della medesima lettera d); 
c)  un'offerta  pubblica  totalitaria  soggetta  alla  disciplina  di
riapertura dei termini prevista dall'articolo 40-bis, comma 1, ovvero
volontariamente  assoggettata  dall'offerente  a   tale   disciplina,
sempreche', in entrambi i casi, ad essa  sia  stato  conferito  nella
prima fase di durata dell'offerta almeno il 50 per cento  dei  titoli
che ne costituivano oggetto. 
 
5. Negli altri casi in cui l'obbligo di acquisto sia sorto a  seguito
di  un'offerta  pubblica,  la  Consob  determina   il   corrispettivo
dell'obbligo di acquisto tenendo conto: 
a) del corrispettivo dell'offerta precedente, anche alla  luce  della
percentuale di adesioni; 
b)  del  prezzo  medio  ponderato  di  mercato  dei  titoli   oggetto
dell'offerta nel semestre individuato  ai  sensi  dell'articolo  108,
comma 4, del Testo unico; 
c) del valore  attribuito  ai  titoli  o  all'emittente  da  rapporti
valutativi eventualmente esistenti, predisposti non  oltre  sei  mesi
prima del sorgere dell'obbligo di acquisto, da esperti  indipendenti,
secondo criteri generalmente utilizzati nell'analisi finanziaria; 
d) di eventuali altri acquisti di titoli della medesima categoria nel
corso  degli  ultimi  dodici  mesi  da  parte  del  soggetto   tenuto
all'obbligo di acquisto o da soggetti operanti di concerto con lui. 
 
6. Nel caso in cui la precedente offerta prevedesse un  corrispettivo
rappresentato in tutto o in parte da titoli: 
a) il valore di tale corrispettivo ai fini dei commi 4, lettera a), e
5, e' determinato valorizzando i titoli offerti in scambio sulla base
della media ponderata dei prezzi ufficiali rilevati nei cinque giorni
precedenti la data di pagamento  dell'offerta.  Nel  caso  in  cui  i
titoli offerti in scambio non fossero quotati, ai  medesimi  fini  si
applica la valutazione indicata  dall'offerente  in  occasione  della
precedente offerta; 
b) alle ipotesi previste dal comma 4, lettere b)  e  c),  si  applica
l'articolo 50-bis. 
 
7. Nel caso in cui l'obbligo di acquisto non sia sorto a  seguito  di
un'offerta pubblica, il corrispettivo e' stabilito dalla Consob sulla
base del maggiore tra: 
a) il prezzo piu' elevato previsto per  l'acquisto  di  titoli  della
medesima categoria nel corso degli ultimi dodici mesi  da  parte  del
soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o  da  soggetti  operanti  di
concerto con lui; 
b) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei  mesi  prima
del sorgere dell'obbligo di acquisto. 
 
8. Qualora non siano disponibili almeno due degli  elementi  indicati
nel comma 6 ovvero non sia disponibile anche uno solo degli  elementi
indicati nel comma 7, il prezzo e' determinato anche sulla  base  del
patrimonio netto rettificato a valore  corrente  e  dell'andamento  e
prospettive reddituali dell'emittente. 
 
9. Ai fini della determinazione del corrispettivo ai sensi dei  commi
precedenti: 
a) la percentuale di adesioni all'offerta viene determinata: 
(i) sottraendo, sia dal numero di titoli oggetto di offerta  sia  dal
numero di titoli apportati alla stessa, i titoli apportati  da  parti
correlate dell'offerente nel periodo intercorrente  fra  la  data  di
annuncio dell'offerta e quella di conclusione della stessa; 
(ii) computando anche eventuali acquisti effettuati dall'offerente al
di fuori di un'offerta totalitaria durante il periodo di adesione,  a
condizione che siano state rispettate le previsioni  contenute  negli
articoli 41 e 42; 
b) il prezzo medio di mercato potra' essere calcolato con riferimento
ad un diverso periodo ritenuto appropriato dalla Consob  qualora  nel
corso del  semestre  si  siano  verificate  circostanze  da  cui  sia
desumibile una scarsa significativita' delle quotazioni rilevate  sul
mercato. 
 
10. Il  soggetto  tenuto  all'adempimento  dell'obbligo  di  acquisto
trasmette alla Consob, entro  dieci  giorni  lavorativi  dal  sorgere
dell'obbligo: 
a) la  richiesta  di  determinazione  del  corrispettivo  contenente,
altresi', l'indicazione del numero di adesioni all'eventuale  offerta
precedente provenienti da soggetti qualificabili come parti correlate
ai sensi del comma 9; 
b)  nei  casi  previsti  dal  comma  5,  ove  esistenti,  i  rapporti
valutativi di cui alla lettera c); 
c) nei casi previsti dai commi 5 e 7, un riepilogo  delle  operazioni
effettuate negli ultimi dodici mesi prima del sorgere dell'obbligo di
acquisto; 
d) nei casi previsti dal comma  8,  una  valutazione  dell'emittente,
riferita a data non antecedente di oltre sei mesi rispetto al sorgere
dell'obbligo   di   acquisto,   predisposta   dal   soggetto   tenuto
all'adempimento dell'obbligo secondo criteri generalmente  utilizzati
nell'analisi finanziaria, appropriati in funzione delle  peculiarita'
dell'emittente e del relativo settore di appartenenza; la valutazione
in  questione  e'  corredata  dalla   descrizione   analitica   delle
metodologie  adottate,  dei   relativi   risultati,   delle   ipotesi
sottostanti e dei valori attribuiti ai vari parametri. 
 
11. La Consob provvede  alla  determinazione  del  corrispettivo  con
propria delibera entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione degli
elementi indicati nel comma 10; nel caso in cui gli elementi  forniti
siano incompleti ovvero siano  necessarie  delle  integrazioni,  tale
termine e' sospeso fino alla data in cui pervengono alla  Consob  gli
elementi mancanti o quelli integrativi. 
 
                             Art. 50-bis 
(Determinazione del corrispettivo costituito in tutto o in  parte  da
                               titoli) 
 
1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   alla
determinazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 108, comma 4,
del Testo unico, nell'ipotesi in  cui  il  corrispettivo  stesso  sia
costituito  in  tutto  o  in  parte   da   titoli   in   applicazione
dell'articolo 108, comma 5, del Testo unico. 
 
2. Nei casi previsti dall'articolo 50, comma 4, lettere b) e  c),  il
corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta  e  resta
invariata la proporzione fra titoli e contanti. 
 
3. Nei casi previsti dall'articolo  50,  comma  5,  il  corrispettivo
assume la stessa forma di quello dell'offerta e  la  proporzione  fra
titoli e contanti e' stabilita, a partire dal valore  determinato  in
termini monetari ai sensi dell'articolo 50, sulla  base  della  media
dei prezzi ufficiali  giornalieri  dei  titoli  offerti  in  scambio,
ponderati per i quantitativi negoziati, rilevati sul mercato nel mese
precedente la determinazione del corrispettivo da parte della Consob.
Nel caso in cui i titoli offerti in scambio  non  siano  quotati,  ai
medesimi fini si applica la valutazione  indicata  dall'offerente  in
occasione della precedente offerta. 
 
                             Art. 50-ter 
(Conversione  in  contanti  del  corrispettivo   su   richiesta   del
                       possessore dei titoli) 
 
1. L'entita'  del  corrispettivo  da  corrispondere  in  contanti  su
richiesta del possessore dei titoli ai sensi dell'articolo 108, comma
5, del Testo unico e' determinata: 
a) nell'ipotesi in cui il  corrispettivo  sia  pari  a  quello  della
precedente offerta ai sensi dell'articolo 108,  comma  3,  del  Testo
unico o dell'articolo 50-bis, comma 2, valorizzando i titoli  offerti
in scambio sulla base della  media  ponderata  dei  prezzi  ufficiali
rilevati nei cinque giorni precedenti  la  data  di  pagamento  della
precedente offerta. Nel caso in cui i titoli offerti in  scambio  non
fossero quotati, ai medesimi fini si applica la valutazione  indicata
dall'offerente in occasione della precedente offerta; 
b)  in  caso  di  determinazione  da  parte  della  Consob  ai  sensi
dell'articolo 50-bis, comma 3, in misura  pari  alla  valutazione  in
termini monetari effettuata dalla Consob. 
 
                           Art. 50 quater 
       (Corrispettivo per l'esercizio del diritto di acquisto) 
 
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 3, del Testo unico,
la determinazione del corrispettivo per l'esercizio  del  diritto  di
acquisto viene effettuata sulla base delle previsioni contenute negli
articoli 50, 50-bis e 50-ter. 
 
2. Nei casi indicati all'articolo 108,  comma  5,  del  Testo  unico,
nell'ipotesi in  cui  il  possessore  dei  titoli  non  opti  per  il
corrispettivo  in  contanti  nell'ambito  della  procedura  ai  sensi
dell'articolo  108,  comma  1,   del   medesimo   Testo   unico,   il
corrispettivo per l'esercizio  del  diritto  di  acquisto  assume  la
stessa forma di quello dell'offerta precedente. 
 
                          Art. 50-quinquies 
    (Termini e procedura dell'obbligo e del diritto di acquisto) 
 
1. La durata del periodo per  la  presentazione  delle  richieste  di
vendita connesse all'adempimento dell'obbligo  di  acquisto  previsto
all'articolo 108, commi 1 e  2,  del  Testo  unico  e  dell'eventuale
corrispettivo in contanti e' concordata con la societa'  di  gestione
del mercato tra un minimo di quindici e  un  massimo  di  venticinque
giorni.  La  procedura  per  l'esercizio  congiunto  dell'obbligo  di
acquisto previsto dall'articolo 108, comma 1, del Testo unico  e  del
diritto di acquisto previsto dall'articolo 111  del  Testo  unico  e'
concordata con la Consob e la societa' di gestione del mercato. 
 
2. L'offerente diffonde  un  comunicato  ai  sensi  dell'articolo  36
contenente le informazioni necessarie per l'adempimento  dell'obbligo
di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2, del Testo  unico  e
per l'esercizio del diritto di acquisto  cui  previsto  dall'articolo
111 del Testo unico. 
 
3.  Qualora,  successivamente  alla  data  ultima  di  pagamento  del
corrispettivo, si verifichino fatti nuovi  o  emergano  elementi  non
noti al mercato idonei  ad  incidere  sulla  valutazione  dei  titoli
oggetto  dell'offerta,  l'offerente,  ai   fini   degli   adempimenti
informativi connessi all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108,
commi 1 e 2, del Testo unico, pubblica, ai sensi degli  articoli  36,
commi 3 e 4, e 38, un apposito documento informativo. 
 
4.  Qualora  il  superamento   della   soglia   rilevante   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 108, comma 2,  del  Testo  unico  non
avvenga a seguito di un'offerta pubblica di acquisto e/o di  scambio,
l'offerente e' tenuto alla  pubblicazione  di  un  documento  con  le
modalita' indicate  dagli  articoli  36,  commi  3  e  4,  e  38.  Si
applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Titolo. 
 
5.  L'offerente,  successivamente  all'adempimento  dell'obbligo   di
acquisto di cui all'articolo 108, comma 2, del Testo unico,  diffonde
un comunicato ai  sensi  dell'articolo  36  con  cui  rende  noti  al
mercato: 
a) gli esiti dell'adempimento dell'obbligo di acquisto; 
b)  la  partecipazione   complessivamente   detenuta   nel   capitale
dell'emittente; 
c) l'eventuale ricorrere dei presupposti previsti  per  l'obbligo  di
acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Testo unico  e  per
l'esercizio del diritto di acquisto di cui all'articolo 111, comma 1,
del Testo unico, indicandone le modalita' di espletamento; 
d) le ulteriori informazioni disponibili in merito  alla  revoca  dei
titoli dalla quotazione. 
 
6. L'offerente, qualora ad  esito  dell'adempimento  dell'obbligo  di
acquisto ai sensi  dell'articolo  108,  comma  1,  del  Testo  unico,
intenda ripristinare il flottante, diffonde un  comunicato  ai  sensi
dell'articolo 36 recante le modalita' e i termini dell'operazione  di
ripristino. 
 
7. Nel periodo intercorrente tra la data di superamento delle  soglie
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 108, commi 1 e 2  e
dell'articolo 111 del Testo unico e la data indicata per il pagamento
del corrispettivo si applicano gli articoli 41 e 42.". 
 
II. L'Allegato 2A recante le "Modalita' di redazione del documento di
offerta" e' sostituito con un nuovo Allegato 2A (Allegato n.  1  alla
presente delibera). 
 
III.  L'Allegato  2B  recante  la  "Scheda  di  adesione  all'offerta
pubblica di acquisto e/o di  scambio"  e'  sostituito  con  un  nuovo
Allegato 2B (Allegato n. 2 alla presente delibera). 
 
IV. L'Allegato 2C recante l'"Avviso sui  risultati  dell'offerta"  e'
sostituito con un nuovo Allegato 2C  (Allegato  n.  3  alla  presente
delibera). 
 
V. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della  Consob  e
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  Italiana.  Essa  entra  in
vigore il 2 maggio 2011 ed e' applicabile a tutte le offerte  per  le
quali la comunicazione alla Consob e al mercato, effettuata ai  sensi
dell'articolo 102, comma 1, del decreto  legislativo  n.  58  del  24
febbraio  1998,  e  successive   modificazioni,   ovvero   l'acquisto
determinante il  superamento  della  soglia  rilevante  ai  fini  del
sorgere dell'obbligo di offerta, saranno effettuati successivamente a
tale data, salvo quanto previsto per le disposizioni del  regolamento
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, indicate nei punti
seguenti: 
• gli articoli 35,  35-bis,  35-ter  e  49,  recanti  rispettivamente
disposizioni in materia di definizioni, ambito di applicazione  delle
nuove disposizioni regolamentari, disciplina  relativa  alle  offerte
pubbliche di scambio finalizzate all'acquisizione di titoli di debito
e disciplina delle esenzioni dall'obbligo di promozione di un'offerta
pubblica di acquisto, entrano in vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta ufficiale; 
• le disposizioni dell'articolo 49, comma 1, lettera g), si applicano
alle operazioni per le quali la data della  riunione  dell'organo  di
amministrazione che ha deliberato la convocazione dell'assemblea  per
l'approvazione  delle  operazioni  stesse  e'  successiva  alla  data
indicata al punto precedente; 
• in  materia  di  strumenti  finanziari  derivati  nonche'  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 44-ter e' previsto il seguente regime
transitorio: 
 
1. Gli strumenti finanziari derivati detenuti prima  dell'entrata  in
vigore della presente delibera sono computati ai fini del superamento
delle soglie previste dall'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del
Testo unico a seguito di acquisti, non esecutivi di  impegni  assunti
precedentemente, compiuti dopo l'entrata  in  vigore  della  presente
delibera. 
 
2. Chiunque si trovi alla data di entrata in  vigore  della  presente
delibera sopra le soglie previste dall'articolo 106,  commi  1  e  3,
lettera b), del  Testo  unico  a  causa  degli  strumenti  finanziari
derivati detenuti e' tenuto all'obbligo  di  offerta  ove  superi  le
medesime soglie per effetto dell'acquisto di titoli compiuto anche se
avente ad oggetto i titoli sottostanti i medesimi derivati. 
 
3. Ferma restando l'applicazione del comma  2,  chiunque  superi  una
soglia rilevante per effetto dell'acquisto, non esecutivo di  impegni
assunti precedentemente, di strumenti  finanziari  derivati  compiuto
nel periodo compreso tra  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale della presente delibera e il 2 maggio  2011,
e' tenuto a promuovere un'offerta, a meno che non riduca  la  propria
partecipazione al di sotto di tale soglia entro il 2 maggio 2013. 
 
4. I soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5,  del  Testo  unico
che, alla data di entrata  in  vigore  della  presente  delibera,  si
trovino sopra le soglie previste dall'articolo  106,  commi  1  e  3,
lettera b), del Testo  unico,  a  causa  degli  strumenti  finanziari
derivati   detenuti,   diffondono,   con   le   modalita'    indicate
nell'articolo 36, entro cinque giorni di negoziazione dalla  medesima
data di entrata in vigore  della  presente  delibera,  un  comunicato
contenente  il  dettaglio  delle  componenti   della   partecipazione
detenuta. 
 
      Milano, 5 aprile 2011 
 
                                                 Il Presidente: Vegas