LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni; VISTA la direttiva 2004/25/CE approvata in data 21 aprile 2004 dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea concernente le offerte pubbliche di acquisto; VISTO il decreto legislativo n. 229 del 19 novembre 2007, recante "Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto" che ha modificato, tra l'altro, alcune disposizioni del predetto decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998; VISTI il decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", e il decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", che hanno apportato al richiamato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e ulteriori modificazioni; VISTO il decreto legislativo n. 146 del 25 settembre 2009, recante le disposizioni correttive e integrative al predetto decreto legislativo n. 229 del 19 novembre 2007, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 62 del 18 aprile 2005; VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010 e n. 17679 del 1^ marzo 2011; RITENUTA la necessita' di modificare il regolamento concernente la disciplina degli emittenti al fine di adeguarne i contenuti ai richiamati provvedimenti legislativi intervenuti in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio nonche' al fine di tener conto delle esigenze normative emerse dall'esperienza applicativa; RITENUTA inoltre la necessita' di prevedere un regime transitorio al fine di riconoscere ai soggetti interessati un periodo di tempo per adeguarsi alla nuova disciplina; CONSIDERATE le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi nell'ambito delle pubbliche consultazioni concluse in data 14 dicembre 2010 e 4 marzo 2011 svolte ai fini della predisposizione della presente normativa; DELIBERA: I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010 e n. 17679 del 1^ marzo 2011, e' modificato come segue: 1. L'articolo 1 della Parte I e' sostituito dal seguente: "PARTE I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI Art. 1 (Fonti normative) 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 95, commi 1 e 2, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98-ter, comma 3, dell'articolo 98-quater, commi 1 e 3, dell'articolo 98-quinquies, comma 2, dell'articolo 100, commi 1 e 2, dell'articolo 101, comma 3, dell'articolo 101-bis, commi 3-bis e 4-ter, dell'articolo 101-ter, commi 3 e 5, dell'articolo 102, comma 1, dell'articolo 103, comma 4, dell'articolo 104-ter, comma 3, dell'articolo 105, commi 3 e 3-bis, dell'articolo 106, commi 3, 3-bis, e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 108, comma 7, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 113-bis, dell'articolo 113-ter, commi 3 e 5, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 9 e 10, dell'articolo 114-bis, comma 3, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 117-bis, comma 2, dell'articolo 118-bis, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 124, dell'articolo 124-ter, dell'articolo 125-bis, comma 1, dell'articolo 125-ter, comma 2, dell'articolo 127, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 135-ter, dell'articolo 135-sexies, dell'articolo 135-undecies, commi 2 e 5, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 147-ter, comma 1, dell'articolo 148, comma 2, dell'articolo 148-bis, commi 1 e 2, dell'articolo 154-bis, comma 5-bis, dell'articolo 154-ter, comma 6, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 7, dell'articolo 160, dell'articolo 165, comma 2, dell'articolo 165-bis, comma 3, dell'articolo 183, dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005". 2. Il Titolo II della Parte II, e' sostituito dal seguente: "TITOLO II OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO Capo I Disposizioni generali Art. 35 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "giorni": i giorni di negoziazione intesi come giorni di apertura dei mercati regolamentati situati od operanti sul territorio italiano secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet; b) "soggetti interessati": l'offerente, l'emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le societa' sottoposte a comune controllo, le societa' collegate, i componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo e direttori generali, i soci dell'offerente o dell'emittente aderenti ad uno dei patti oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 122 del Testo unico nonche' coloro che operano di concerto con l'offerente o l'emittente; c) "emittente": la societa' i cui prodotti finanziari costituiscono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio o nella quale un soggetto o piu' soggetti di concerto tra loro acquistano una partecipazione rilevante ai fini delle disposizioni della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II, del Testo unico; d) "offerente": qualsiasi persona fisica o giuridica che promuove una offerta pubblica di acquisto o di scambio; e) "parti correlate" e "operazioni con parti correlate": i soggetti e le operazioni come definiti nell'Allegato 1 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,; f) "amministratori indipendenti", "consiglieri di gestione indipendenti", "consiglieri di sorveglianza indipendenti": i soggetti come definiti nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,; g) "posizione lunga": una posizione finanziaria in cui il contraente ha un interesse economico positivamente correlato all'andamento del sottostante; h) "posizione corta": una posizione finanziaria in cui il contraente ha un interesse economico negativamente correlato all'andamento del sottostante; i) "strumenti finanziari derivati": gli strumenti elencati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonche' ogni altro strumento finanziario o contratto in grado di determinare l'assunzione di una posizione finanziaria lunga o corta sui titoli sottostanti; j) "gruppo": il controllante, le societa' controllate e le societa' sottoposte a comune controllo; k) "titoli": gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 101-bis, comma 2, del Testo unico; l) "titoli di debito": i valori mobiliari indicati nell'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), del Testo unico. Art. 35-bis (Ambito di applicazione) 1. Il presente Titolo si applica alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del Testo unico, salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 2, commi 3, 5 e 6, e 35-ter. 2. Alle offerte pubbliche aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari si applicano l'articolo 37 e le altre disposizioni del presente Capo che la Consob dichiara di volta in volta applicabili. 3. Le disposizioni del presente Titolo e quelle della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli rivolte esclusivamente a investitori qualificati, come definiti nell'articolo 34-ter, lettera b). 4. Le disposizioni del presente Titolo e quelle della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio volte ad acquisire titoli di debito, se promosse dall'emittente di tali titoli di debito, ove: a) gli strumenti finanziari che l'offerente intende acquistare o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offrire in scambio siano emessi da uno Stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati membri dell'OCSE o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile degli stessi; b) gli strumenti finanziari, diversi da quelli indicati nel comma 6, che l'offerente intende acquistare o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offrire in scambio abbiano un valore nominale pari ad almeno 50.000 euro. A tali fini, il valore nominale e' calcolato anche sommando il valore nominale degli strumenti finanziari apportati da, o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offerti in scambio a ciascun investitore per ogni offerta separata; c) gli strumenti finanziari che l'offerente intende acquistare o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offrire in scambio siano strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi. 5. Le disposizioni del presente Titolo e quelle della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse, direttamente o indirettamente, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea. 6. Le disposizioni del presente Titolo e quelle della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, se promosse dall'emittente, volte ad acquisire o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offrire in scambio: a) quote di OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000 euro; b) strumenti finanziari emessi da imprese di assicurazione che abbiano un premio minimo iniziale pari ad almeno 250.000 euro. 7. Si intendono promosse dall'emittente: a) ai fini del comma 4, anche le offerte pubbliche promosse da societa' che controllano l'emittente, ne sono controllate o sono soggette a comune controllo con esso; b) ai fini del comma 6, le offerte pubbliche promosse dalla SGR che gestisce il fondo ovvero da societa' che la controllano, ne sono controllate o sono soggette a comune controllo con essa. Art. 35-ter (Offerte pubbliche di scambio finalizzate all'acquisizione di titoli di debito) 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 102, comma 4-bis, del Testo unico, l'offerente inoltra alla Consob una istanza motivata che indica le caratteristiche dell'operazione e le norme del presente Capo di cui si richiede la deroga. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, in caso di offerte pubbliche di scambio svolte contestualmente in piu' Stati membri dell'Unione europea, l'offerente puo' utilizzare, in luogo del documento di offerta previsto dall'articolo 38, il prospetto di offerta o di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purche' tale prospetto sia approvato, conformemente alla direttiva 2003/71/CE, dall'autorita' competente dello Stato membro di origine. In tali casi, la bozza del prospetto trasmessa all'autorita' competente e' allegata all'istanza motivata e la nota di sintesi e' integrata almeno dalle seguenti informazioni: a) modalita' e termini di adesione all'offerta in Italia; b) modalita' di pagamento del corrispettivo e relativo trattamento fiscale; c) fattori di rischio che hanno rilevanza ai fini della decisione di adesione all'offerta; d) sussistenza di potenziali conflitti di interesse tra i soggetti coinvolti nell'operazione quali, ad esempio, offerente, soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, consulenti e finanziatori; e) elementi essenziali relativi all'emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio nonche' al relativo rapporto di scambio. 3. Qualora l'offerente intenda utilizzare un prospetto di base, le informazioni integrative indicate nel comma 2 sono inserite in un documento separato, da allegare alla istanza motivata. 4. L'offerente invia senza indugio alla Consob le bozze di prospetto modificate trasmesse all'autorita' competente nel corso dell'istruttoria. 5. Al prospetto indicato ai commi 2 e 3 si applica il regime linguistico previsto dall'articolo 12, comma 3. Art. 36 (Pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'offerta) 1. Nel presente Titolo si intendono comunicate o rese note al mercato le informazioni contenute in un comunicato trasmesso senza indugio alla Consob e ad almeno due agenzie di stampa. Nel caso in cui l'emittente ovvero l'offerente abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, le informazioni devono essere trasmesse anche alla societa' di gestione del mercato. Qualora il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, la trasmissione alla Consob e alla societa' di gestione del mercato avviene almeno quindici minuti prima della diffusione al pubblico. 2. Nel caso in cui le informazioni contenute nel comunicato siano rese note al mercato da un offerente o da un emittente con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, si applicano, le modalita' indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I. Nel caso di offerente o emittente con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato non italiano si applicano le modalita' stabilite per tale mercato. 3. I comunicati, gli avvisi e i documenti relativi all'offerta sono pubblicati senza indugio sul sito internet dell'emittente o, comunque, su quello indicato dall'offerente ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera o). 4. Ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti internet, l'emittente e l'offerente si trasmettono reciprocamente senza indugio i documenti indicati nel comma 1. Art. 36-bis (Pubblicazione dei provvedimenti Consob) 1. I provvedimenti di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f), del Testo unico sono pubblicati nel Bollettino della Consob e nel relativo sito internet. Art. 36-ter (Comunicazione della scelta dell'Autorita' di vigilanza) 1. La decisione della societa' emittente relativa alla scelta dell'autorita' competente a vigilare sull'offerta di cui all'articolo 101-ter, comma 3, lettera c), del Testo unico e' resa nota al mercato non oltre il primo giorno di negoziazione. La comunicazione rimane disponibile sul sito internet della societa' emittente. Art. 37 (Comunicazione dell'offerta) 1. La comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico resa nota al mercato e all'emittente, indica: a) l'offerente e i soggetti controllanti; b) le persone che agiscono di concerto con l'offerente in relazione all'offerta; c) l'emittente; d) le categorie e il quantitativo dei prodotti finanziari oggetto dell'offerta; e) il corrispettivo offerto per ciascuna categoria di prodotti finanziari oggetto dell'offerta nonche' il controvalore complessivo dell'offerta; f) il confronto tra il corrispettivo offerto e l'andamento recente del titolo, ove ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato; g) le motivazioni dell'offerta e, ove applicabile, l'evento da cui e' sorto l'obbligo di promuovere un'offerta; h) i programmi dell'offerente con particolare riferimento all'intenzione di revocare dalla negoziazione gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e di effettuare operazioni straordinarie; i) se e in quale misura l'offerta e' finanziata mediante indebitamento; j) le condizioni alle quali l'offerta e' subordinata; k) le partecipazioni, ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati che conferiscono una posizione lunga nell'emittente medesimo, detenute dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto; l) le comunicazioni o domande di autorizzazione richieste dalla normativa applicabile all'operazione, fornendo indicazioni circa l'avvio dei relativi procedimenti dinanzi alle competenti autorita'; m) ove applicabile, l'avvenuta presentazione alla Consob dell'istanza di cui all'articolo 104-ter, comma 3, del Testo unico, ovvero l'intenzione di presentarla; n) ove applicabile, l'avvenuta presentazione alla Consob dell'istanza di cui all'articolo 106, comma 3, lettera c), del Testo unico, ovvero l'intenzione di presentarla; o) il sito internet per la pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'offerta. 2. Nel caso in cui l'offerta abbia ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, la comunicazione contiene gli elementi indicati al comma 1, in quanto applicabile. Art. 37-bis (Garanzie) 1. L'offerente puo' effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 37 solo dopo essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti ovvero dopo aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfacimento degli impegni relativi a corrispettivi di altra natura. Nel caso in cui siano offerti in scambio prodotti finanziari emessi dall'offerente, e' sufficiente che sia stato convocato l'organo competente alla emissione di tali prodotti finanziari. 2. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 37, l'offerente, unitamente ai propri recapiti e dati identificativi, invia alla Consob una dichiarazione attestante le modalita' con cui ha adempiuto a quanto prescritto dal comma 1. 3. L'offerente, entro il giorno antecedente alla data prevista per la pubblicazione del documento di offerta, trasmette alla Consob: a) la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento dell'offerta; ovvero b) copia della delibera di emissione dei prodotti finanziari offerti in corrispettivo. Art. 37-ter (Promozione dell'offerta) 1. L'offerente promuove l'offerta presentando alla Consob: a) il documento d'offerta e l'eventuale scheda di adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi contenuti negli Allegati 2A e 2B; b) un'attestazione circa l'avvenuta presentazione alle autorita' competenti delle comunicazioni o domande di autorizzazione richieste dalla normativa applicabile all'operazione. 2. I documenti indicati nel comma 1, lettera a), sono trasmessi anche in formato elettronico. 3. Dell'intervenuta promozione dell'offerta e' data senza indugio notizia, mediante un comunicato reso noto al mercato e, contestualmente, all'emittente. Art. 37-quater (Istanza per la determinazione dell'equivalenza) 1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 37 fino al giorno successivo alla data di diffusione del comunicato dell'emittente, l'offerente o l'emittente possono presentare alla Consob l'istanza prevista dall'articolo 104-ter, comma 3, del Testo unico. L'istanza e' corredata della documentazione di supporto utile ai fini della valutazione ed e' trasmessa contestualmente in copia all'emittente ovvero all'offerente. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza alla Consob e' data comunicazione senza indugio al mercato. 2. Entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della documentazione, il soggetto a cui e' stata trasmessa l'istanza puo' fornire alla Consob le proprie osservazioni scritte, supportate da idonea documentazione. 3. La Consob delibera, con provvedimento motivato, entro venti giorni di calendario dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora si renda necessario richiedere informazioni integrative ovvero ulteriore documentazione, tale termine e' sospeso per una sola volta fino alla ricezione delle stesse. Art. 38 (Documento d'offerta) 1. Il documento d'offerta, approvato dalla Consob e integrato secondo le eventuali richieste ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Testo unico, e' trasmesso senza indugio alla Consob e all'emittente, anche in formato elettronico. 2. Il documento e' inviato agli intermediari incaricati almeno in formato elettronico e diffuso ai sensi dell'articolo 36, comma 3. Della pubblicazione e delle modalita' di diffusione del documento e' data contestuale comunicazione mediante pubblicazione di un avviso su organi di stampa di adeguata diffusione. 3. I depositari informano i depositanti dell'esistenza dell'offerta in tempo utile per l'adesione. 4. Copia del documento d'offerta e' consegnata dall'offerente e dagli intermediari incaricati a chiunque ne faccia richiesta. I depositanti possono ottenere il documento dai propri depositari. 5. Ogni fatto nuovo o inesattezza del documento d'offerta che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del documento e la conclusione del periodo di adesione o dell'eventuale periodo di riapertura previsto dall'articolo 40-bis, e' oggetto di apposito supplemento da allegare al documento d'offerta e da pubblicare con le stesse modalita' utilizzate per quest'ultimo. Il supplemento e' pubblicato decorsi tre giorni dal suo ricevimento da parte della Consob con le eventuali modifiche da questa richieste e contestualmente trasmesso all'emittente. Copia del supplemento pubblicato e' trasmesso alla Consob e all'emittente anche in formato elettronico. Art. 38-bis (Riconoscimento in Italia del documento di offerta approvato dall'autorita' di vigilanza di altri Stati membri della Unione europea) 1. Il documento di offerta, approvato dall'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro della Unione europea, e' riconosciuto in Italia previo invio dello stesso alla Consob tradotto in lingua italiana, unitamente al provvedimento di approvazione del documento reso dall'autorita' del Stato membro di origine. 2. Nel caso in cui il documento d'offerta sia redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, lo stesso e' trasmesso, unitamente ad una nota contenente la traduzione in lingua italiana delle parti del documento relative agli elementi essenziali dell'offerta individuati dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, in quanto applicabile nonche' dell'eventuale paragrafo contenente le avvertenze e/o i fattori di rischio dell'operazione. 3. I documenti in lingua italiana di cui ai commi 1 e 2 sono integrati dalle informazioni concernenti le modalita' di adesione all'offerta svolta in Italia, le relative modalita' di pagamento del corrispettivo nonche' il regime fiscale applicabile. 4. I documenti relativi all'offerta sono pubblicati, ai sensi degli articoli 36, commi 3 e 4, e 38, decorsi cinque giorni dalla data della ricezione degli stessi da parte della Consob. Al piu' tardi entro la data di pubblicazione, l'offerente diffonde un comunicato, in lingua italiana, contenente gli elementi indicati dall'articolo 37. 5. Il comunicato dell'emittente, ove redatto, e' reso noto al mercato tradotto in lingua italiana. Qualora il comunicato sia redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, esso puo' essere reso noto unitamente ad una traduzione in lingua italiana delle valutazioni sull'offerta e sulla congruita' del corrispettivo. 6. Il presente articolo si applica anche ai fini del riconoscimento del documento d'offerta approvato dall'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani. 7. Alle traduzioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 11, comma 1, lettera c), ultimo periodo. Art. 38-ter (Riconoscimento in Italia del documento di offerta approvato) dall'autorita' di vigilanza di Stati extracomunitari) 1. Il documento di offerta approvato dall'autorita' di vigilanza di uno Stato extracomunitario con la quale la Consob abbia accordi di cooperazione e' riconosciuto in Italia ove: a) gli strumenti finanziari oggetto di offerta siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato del medesimo Stato extracomunitario ovvero l'emittente sia soggetto alla vigilanza su base continuativa della relativa autorita'; b) il documento contenga almeno le informazioni concernenti gli elementi essenziali dell'offerta individuati dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, in quanto applicabile, nonche' le avvertenze e/o i fattori di rischio dell'operazione. 2. Ai fini del riconoscimento, l'offerente trasmette alla Consob il documento d'offerta tradotto in lingua italiana, unitamente al provvedimento di approvazione del documento reso dall'autorita' di vigilanza dello Stato extracomunitario. 3. Nel caso in cui il documento d'offerta sia e' redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, lo stesso e' trasmesso unitamente ad una nota contenente la traduzione in lingua italiana delle parti del documento relative agli elementi indicati nel comma 1, lettera b). 4. I documenti in lingua italiana di cui ai commi 2 e 3 sono integrati dalle informazioni relative all'offerta in Italia concernenti le modalita' di adesione all'offerta e di pagamento del corrispettivo nonche' il relativo regime fiscale. 5. I documenti relativi all'offerta sono pubblicati ai sensi degli articoli 36, commi 3 e 4, e 38, decorsi dieci giorni dalla data della ricezione degli stessi da parte della Consob; tale termine puo' essere ridotto dalla Consob a cinque giorni in considerazione delle caratteristiche dell'offerta. Al piu' tardi entro la data di pubblicazione del documento d'offerta, l'offerente diffonde un comunicato, in lingua italiana, contenente gli elementi indicati dall'articolo 37. 6. Il comunicato dell'emittente, ove redatto, e' reso noto al mercato tradotto in lingua italiana. Qualora il comunicato sia redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, esso puo' essere reso noto unitamente ad una traduzione in lingua italiana delle valutazioni sull'offerta e sulla congruita' del corrispettivo. 7. Alle traduzioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 11, comma 1, lettera c), ultimo periodo. Art. 39 (Comunicato dell'emittente) 1. Il comunicato dell'emittente: a) indica i nominativi dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo presenti alla seduta avente ad oggetto la valutazione dell'offerta nonche' di quelli assenti; b) indica se vi siano componenti degli organi di amministrazione e del consiglio di sorveglianza che abbiano dato notizia di essere portatori di un interesse proprio o di terzi relativo all'offerta precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; c) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata dell'organo di amministrazione e del consiglio di sorveglianza sull'offerta stessa e sulla congruita' del corrispettivo, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, e del nome dei dissenzienti e degli astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Nel comunicato e' altresi' fornita indicazione, anche in negativo, dell'eventuale partecipazione a qualunque titolo dei membri dell'organo di amministrazione e del consiglio di sorveglianza alle trattative per la definizione dell'operazione; d) indica se l'emittente, nel giudizio sull'offerta, si sia avvalso di pareri di esperti indipendenti o di appositi documenti di valutazione; in tali ultime ipotesi sono indicate le metodologie utilizzate e le risultanze di ogni criterio impiegato; e) fornisce informazioni sui fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione contabile infrannuale periodica pubblicata; f) fornisce informazioni sull'andamento recente e sulle prospettive dell'emittente, ove non riportate nel documento d'offerta; g) contiene, per le offerte su titoli diverse da quelle di cui all'articolo 101-bis, comma 3, del Testo unico, una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avra' sugli interessi dell'impresa nonche' sull'occupazione e sulla localizzazione dei siti produttivi; h) ove sia prevista un'operazione di fusione che coinvolga l'emittente e uno dei soggetti indicati nell'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), e che comporti un incremento dell'indebitamento dell'emittente medesimo, fornisce informazioni sull'indebitamento della societa' risultante dalla fusione; in tal caso, indica altresi' gli effetti dell'operazione sui contratti di finanziamento in essere e sulle relative garanzie nonche' l'eventuale necessita' di stipulare nuovi contratti di finanziamento; i) richiama, per le offerte indicate nella lettera g), le eventuali previsioni statutarie adottate ai sensi degli articoli 104 e 104-bis del Testo unico; rende note le delibere assembleari assunte ai sensi dell'articolo 104-ter del Testo unico, nonche' l'eventuale decisione di convocare l'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo unico; ove questa decisione venga assunta dopo la pubblicazione del comunicato, essa e' tempestivamente resa nota al mercato; j) per le offerte indicate nella lettera g), ove lo statuto dell'emittente deroghi alle disposizioni dell'articolo 104, commi 1 e 1-bis, del Testo unico, indica se l'emittente ha compiuto, ha deliberato ovvero se intenda porre in essere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta; k) fornisce informazioni aggiornate: 1) sul possesso, diretto o indiretto, di strumenti finanziari dell'emittente medesimo nonche' sulla detenzione, diretta o indiretta, di posizioni lunghe su tali strumenti; 2) sul possesso, diretto o indiretto, di strumenti finanziari dell'emittente medesimo o di sue societa' controllate e controllanti nonche' sulla detenzione, diretta o indiretta, di posizioni lunghe su tali strumenti, da parte dei componenti dell'organo di amministrazione e del consiglio di sorveglianza; l) fornisce informazioni aggiornate sui compensi percepiti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai direttori generali dell'emittente, ovvero deliberati a loro favore. 2. All'offerta avente ad oggetto quote di fondi comuni di investimento chiusi, si applicano le disposizioni previste nel presente articolo in quanto compatibili. Il comunicato e' redatto e diffuso dalla SGR che gestisce il fondo. 3. Nel caso in cui l'offerta abbia ad oggetto obbligazioni o altri titoli di debito, il comunicato dell'emittente fornisce le informazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) e informazioni aggiornate sul possesso, diretto o indiretto, di strumenti finanziari oggetto dell'offerta nonche' sulla detenzione, diretta o indiretta, di posizioni lunghe su tali strumenti finanziari da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo di amministrazione e del consiglio di sorveglianza. 4. Il comunicato e gli allegati previsti dal comma 7, lettere a) e b), sono trasmessi alla Consob almeno tre giorni prima della data prevista per la loro diffusione. Essi, integrati con le eventuali richieste della Consob, sono resi noti al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi 1 e 2 forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 101-bis, comma 3, del Testo unico, il comunicato relativo a offerte aventi a oggetto titoli e' altresi' reso noto contestualmente ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi. 6. Il parere dei rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 103, comma 3-bis, del Testo unico, ove rilasciato, e' trasmesso senza indugio all'emittente e alla Consob ed e' reso noto al mercato; ove ricevuto in tempo utile, e' diffuso unitamente al comunicato dell'emittente. Esso e', altresi', pubblicato secondo le modalita' previste dall'articolo 36, commi 3 e 4. 7. L'emittente allega al comunicato previsto dal comma 1: a) il parere previsto dall'articolo 39-bis, ove applicabile; b) gli eventuali pareri degli esperti indipendenti. 8. Gli allegati al comunicato di cui al comma 7, lettere a) e b), possono essere pubblicati sul sito internet indicato ai sensi dell'articolo 36 ovvero su altro sito indicato nel medesimo comunicato. Agli emittenti indicati dall'articolo 65, comma 1, lettera b), si applica l'articolo 65-bis, comma 2. 9. Con riferimento alla documentazione prevista dal comma 7, lettera b), l'emittente puo' pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, paragrafo 2.4, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, motivando tale scelta. Art. 39-bis (Parere degli amministratori indipendenti) 1. Il presente articolo si applica nel caso di: a) offerte aventi ad oggetto titoli promosse, direttamente o indirettamente, da: 1) soggetti che detengono una partecipazione superiore alla soglia prevista dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico; 2) aderenti a un patto parasociale che detengono una partecipazione complessiva superiore alla soglia indicata al numero 1); 3) amministratori o consiglieri di gestione o di sorveglianza dell'emittente; 4) persone che agiscono di concerto con i soggetti indicati ai precedenti numeri 1, 2 e 3. b) offerte aventi ad oggetto quote di fondi comuni di investimento chiusi promosse, direttamente o indirettamente, da: 1) soggetti che detengono piu' del 30 per cento delle quote del fondo; 2) il soggetto o i soggetti che detengono, anche congiuntamente, il controllo ovvero esercitano una influenza notevole sulla SGR che gestisce il fondo; 3) amministratori o consiglieri di gestione o di sorveglianza della SGR che gestisce il fondo; 4) persone che agiscono di concerto con i soggetti indicati ai precedenti numeri 1, 2 e 3; c) offerte concorrenti con quelle indicate alle precedenti lettere a) e b). 2. Prima dell'approvazione del comunicato dell'emittente, gli amministratori indipendenti che non siano parti correlate dell'offerente, ove presenti, redigono un parere motivato contenente le valutazioni sull'offerta e sulla congruita' del corrispettivo, potendosi avvalere, a spese dell'emittente, dell'ausilio di un esperto indipendente dagli stessi individuato. Tale parere, ove non integralmente recepito dall'organo di amministrazione, e l'eventuale parere dell'esperto indipendente sono resi noti ai sensi dell'articolo 39, commi 4, 7, 8 e 9. 3. Nelle societa' che adottano il sistema dualistico, il parere previsto dal comma 2 e' reso dal consigliere o dai consiglieri di gestione indipendenti che non siano parti correlate dell'offerente, ove presenti, ovvero da un comitato composto da consiglieri di sorveglianza indipendenti. 4. Nelle offerte promosse dai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), numero 3, o da coloro che agiscono di concerto con essi, qualora gli stessi abbiano contratto debiti per l'acquisizione, l'offerente, senza indugio, comunica agli amministratori indipendenti o ai soggetti indicati nel comma 3, previa richiesta di questi, le informazioni fornite ai finanziatori dell'offerta in relazione alla stessa, anche successivamente alla pubblicazione del parere previsto dal comma 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 41. Art. 40 (Svolgimento dell'offerta) 1. L'efficacia dell'offerta non puo' essere sottoposta a condizioni il cui verificarsi dipenda dalla mera volonta' dell'offerente. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 40-bis, comma 1, il periodo di adesione e' concordato con la societa' di gestione del mercato o, nel caso di prodotti finanziari non ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, con la Consob: a) tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni per le offerte promosse ai sensi degli articoli 106, commi 1 e 3, del Testo unico; b) tra un minimo di quindici e un massimo di quaranta giorni per le altre offerte. 3. Per le offerte aventi ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito la durata minima e' ridotta a cinque giorni. 4. La Consob, sentiti l'offerente e la societa' di gestione del mercato, puo', con provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell'offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la durata, anche piu' volte, fino ad un massimo di cinquantacinque giorni. Previa motivata richiesta dell'offerente, la Consob puo' disporre, in caso di offerte svolte contestualmente in piu' Stati, un diverso periodo di adesione. 5. Il periodo di adesione non puo' avere inizio prima che siano trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione del documento d'offerta, ovvero, nel caso in cui tale documento comprenda gia' il comunicato dell'emittente, prima del giorno di pubblicazione. 6. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione, quest'ultimo e' prorogato in misura tale che dall'assemblea decorrano dieci giorni. 7. L'adesione all'offerta avviene presso l'offerente, gli intermediari incaricati e i depositari, tramite sottoscrizione della scheda di adesione. 8. Le adesioni alle offerte possono essere raccolte sul mercato regolamentato secondo le modalita' indicate dalla societa' di gestione del mercato nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico. Art. 40-bis (Riapertura dei termini dell'offerta) 1. Entro il giorno successivo alla data di pagamento, i termini delle offerte aventi ad oggetto titoli promosse dai soggetti indicati nell'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), sono riaperti per cinque giorni qualora l'offerente, in occasione della pubblicazione dei risultati, comunichi: a) per le offerte la cui efficacia e' condizionata all'acquisizione di una percentuale determinata del capitale sociale dell'emittente, il verificarsi della condizione ovvero la rinuncia alla stessa; b) per le offerte diverse da quelle di cui alla lettera a): 1) di aver raggiunto una partecipazione superiore alla meta' ovvero, qualora la partecipazione iniziale dell'offerente sia superiore alla meta' e inferiore ai due terzi, ai due terzi del capitale sociale rappresentato da titoli; ovvero 2) di avere acquistato almeno la meta' dei titoli di ciascuna categoria oggetto dell'offerta. 2. La riapertura dei termini prevista dal comma 1 si applica alle offerte aventi ad oggetto quote di fondi comuni di investimento chiusi promosse da soggetti indicati nell'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), qualora l'offerente, in occasione della pubblicazione dei risultati, comunichi: a) per le offerte la cui efficacia e' condizionata all'acquisizione di una percentuale determinata delle quote del fondo, il verificarsi della condizione ovvero la rinuncia alla stessa; b) per le offerte diverse da quelle di cui alla lettera a), di avere acquistato almeno la meta' delle quote del fondo oggetto dell'offerta. 3. La riapertura dei termini non si applica: a) qualora l'offerente, almeno cinque giorni prima della fine del periodo di adesione, renda noto al mercato il verificarsi delle circostanze indicate ai commi 1 e 2, lettere a) o b); b) qualora, nelle offerte aventi ad oggetto titoli, l'offerente, al termine del periodo di adesione, venga a detenere la partecipazione di cui all'articolo 108, comma 1, ovvero quella di cui all'articolo 108, comma 2, del Testo unico e, nel secondo caso, abbia dichiarato l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni; c) alle offerte aventi ad oggetto titoli promosse ai sensi dell'articolo 107 del Testo unico; d) alle offerte previste dai commi 1 e 2, diverse da quelle promosse ai sensi dell'articolo 106, commi 1 e 3, del Testo unico, purche': 1) l'offerente abbia condizionato irrinunciabilmente l'efficacia dell'offerta all'approvazione da parte di coloro che detengono la maggioranza dei titoli o di quote del fondo che sono portati in adesione all'offerta, senza tener conto delle approvazioni da parte di coloro che agiscono di concerto con l'offerente; e 2) l'offerta riceva l'approvazione prevista nel numero 1, formulata su apposita sezione della scheda di adesione. L'adesione all'offerta equivale a dichiarazione di approvazione se non accompagnata da una contraria manifestazione espressa di volonta'. L'approvazione e' irrevocabile; e) nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli emessi da societa' cooperative; f) in presenza di offerte concorrenti. 4. Nei casi di riapertura dei termini, il pagamento del corrispettivo e' effettuato: a) relativamente ai titoli e alle quote del fondo che hanno formato oggetto di adesione all'offerta prima della riapertura dei termini, alla data originariamente prevista nel documento d'offerta; b) relativamente agli altri titoli o quote del fondo, non piu' tardi di dieci giorni successivi alla data indicata nella lettera a). Art. 41 (Norme di trasparenza) 1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse relativamente all'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilita' da parte di tutti i destinatari. 2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico e la data ultima di pagamento del corrispettivo: a) i soggetti interessati rendono note le dichiarazioni riguardanti l'offerta e/o l'emittente con le modalita' previste dall'articolo 36. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, l'emittente con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato rende note eventuali dichiarazioni concernenti l'offerta anche nel rispetto dell'articolo 66, comma 2; b) l'offerente e coloro che agiscono di concerto con esso, qualora abbiano intenzione di cedere a terzi, anche indirettamente o per interposta persona, i prodotti finanziari oggetto dell'offerta, ne danno notizia alla Consob e al mercato entro la giornata precedente l'operazione. Non si considerano terzi le societa' appartenenti al gruppo dell'offerente e di chi agisce di concerto con esso; c) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni da essi compiute, anche indirettamente o per interposta persona: 1) di acquisto e vendita dei prodotti finanziari oggetto d'offerta indicando i corrispettivi pattuiti; 2) aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati connessi ai prodotti oggetto di offerta, indicandone i termini essenziali; d) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato la diffusione avviene giornalmente tramite la societa' di gestione del mercato. 3. Le sintesi del documento di offerta eventualmente diffuse devono comunque: a) riportare integralmente il paragrafo "Avvertenze" del documento; b) fare rinvio, per ciascuna delle informazioni riportate, ai corrispondenti paragrafi del documento d'offerta nei quali le stesse sono illustrate in modo analitico; c) recare l'avvertenza, riprodotta con un carattere che ne consenta un'agevole lettura, che la sintesi non e' sottoposta alla preventiva verifica della Consob; d) indicare dove e' possibile reperire il documento d'offerta e il comunicato dell'emittente. 4. Copia della sintesi e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione. 5. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione gia' diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione. 6. Prima della data di pagamento indicata nel documento di offerta nonche' della data prevista dall'articolo 40-bis, comma 4, lettera b), l'offerente pubblica, con le medesime modalita' dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facolta' previste nel documento d'offerta, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2C. 7. Nei sei mesi successivi alla data ultima di pagamento del corrispettivo, l'offerente e le persone che agiscono di concerto con esso rendono note alla Consob, con cadenza mensile, le operazioni di acquisto e vendita aventi ad oggetto i prodotti finanziari indicati al comma 2, lettera c), numeri 1 e 2, che siano state effettuate nel mese di riferimento, indicandone i termini essenziali. L'informazione non e' dovuta se tali operazioni sono comunicate ai sensi dell'articolo 152-octies. Art. 42 (Norme di correttezza) 1. I soggetti interessati si attengono a principi di correttezza e di parita' di trattamento dei destinatari dell'offerta, compiono tempestivamente le attivita' e gli adempimenti connessi allo svolgimento dell'offerta, non eseguono operazioni sul mercato volte a influenzare le adesioni all'offerta e si astengono da comportamenti e da accordi diretti ad alterare situazioni rilevanti per i presupposti dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria. 2. Se, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico e la data ultima di pagamento del corrispettivo, gli offerenti o le persone che agiscono di concerto con essi, direttamente, indirettamente o per interposta persona, acquistano i prodotti finanziari oggetto di offerta, ovvero assumono posizioni lunghe aventi come sottostante tali prodotti, a prezzi superiori al corrispettivo dell'offerta, adeguano quest'ultimo a tale prezzo. Si applica l'articolo 44-ter, comma 6, in quanto compatibile. 3. Le previsioni contenute nel comma 2 si applicano anche agli acquisti, per un quantitativo complessivamente superiore allo 0,1 per cento della categoria dei prodotti finanziari oggetto dell'offerta, da parte degli offerenti e delle persone che agiscono di concerto con essi che siano stati effettuati nei sei mesi successivi alla data ultima di pagamento. In tal caso, l'obbligo di adeguamento del corrispettivo al prezzo piu' alto pagato e' adempiuto dagli offerenti attraverso l'attribuzione di un conguaglio agli aderenti all'offerta, con le modalita' rese note in un apposito comunicato al mercato. 4. Alle operazioni di compravendita effettuate a condizioni di mercato nell'ambito dell'attivita' di negoziazione per conto proprio non si applica: a) il comma 2 se esse sono compiute per un quantitativo complessivamente non superiore allo 0,5 per cento della categoria dei prodotti finanziari oggetto dell'offerta; b) il comma 3 se esse sono compiute per un quantitativo complessivamente non superiore all'1 per cento della categoria dei prodotti finanziari oggetto dell'offerta. 5. In caso di offerte concorrenti, l'emittente che fornisce informazioni a uno degli offerenti, comunica tempestivamente le medesime informazioni agli altri offerenti che abbiano presentato richieste specifiche e circostanziate di accesso a tali informazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 41. Art. 43 (Modifiche dell'offerta) 1. Le modifiche dell'offerta sono rese note mediante un comunicato diffuso ai sensi dell'articolo 36 e sono ammesse fino al giorno antecedente alla data prevista per la chiusura del periodo di adesione. La chiusura dell'offerta non puo' avvenire in un termine inferiore a tre giorni dalla data di pubblicazione della modifica. Ove necessario l'offerta e' prorogata. 2. Non e' ammessa la riduzione del quantitativo richiesto. 3. Il presente articolo non si applica alle offerte concorrenti. Art. 44 (Offerte concorrenti) 1. Le offerte concorrenti sono pubblicate fino a cinque giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione, anche prorogato, dell'offerta precedente. 2. I rilanci e le altre modifiche delle offerte sono resi noti mediante un comunicato diffuso ai sensi dell'articolo 36 contenente la natura e l'entita' del rilancio o della modifica e l'avvenuto rilascio delle garanzie integrative. Per i rilanci non e' ammessa la riduzione del quantitativo richiesto. 3. Fatta salva la facolta' di cui al comma 4, i rilanci e le altre modifiche sono effettuati entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente o di un precedente rilancio o modifica di altro offerente. 4. Nessun rilancio puo' essere effettuato oltre il quinto giorno anteriore alla chiusura del periodo di adesione dell'ultima offerta. Previa comunicazione alla Consob, in tale giorno tutti gli offerenti, ad eccezione di quelli per i quali sia gia' scaduto il termine previsto dal comma 3, possono effettuare un ulteriore rilancio; non sono ammesse altre modifiche dell'offerta. 5. Il periodo di adesione delle offerte e la data prevista per la pubblicazione dei risultati sono allineati a quelli dell'ultima offerta concorrente, salvo che gli offerenti precedenti, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, comunichino alla Consob e al mercato di voler mantenere inalterata la scadenza originaria; in tal caso essi non possono effettuare rilanci. 6. Si applica l'articolo 40, comma 6. 7. Dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio le adesioni alle altre offerte sono revocabili. Nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati dell'offerta che ha prevalso possono essere conferiti ad essa, previa revoca dell'accettazione, i prodotti finanziari apportati alle altre offerte. 8. Dalla data di comunicazione di offerte concorrenti e fino alla chiusura del relativo periodo di adesione, gli offerenti non possono acquistare, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo piu' elevato delle offerte comunicate. Capo II Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie Art. 44-bis (Regime delle azioni private del diritto di voto) 1. Le azioni proprie detenute dall'emittente, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del Testo unico. 2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del Testo unico, consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte dell'emittente in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purche' superiore al 10 per cento. 3. Nei casi previsti dal comma 2, le relazioni sulle materie all'ordine del giorno previste dall'articolo 125-ter del Testo unico contengono informazioni dettagliate circa l'efficacia esimente dall'obbligo di offerta derivante dall'approvazione della delibera secondo le modalita' indicate dal presente articolo. 4. Ai fini del calcolo della partecipazione indicata nel comma 1, non sono escluse dal capitale sociale le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere: a) secondo le modalita' indicate dalla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, per la conservazione e disposizione dei titoli per l'impiego come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, gia' deliberate; b) per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo unico. 5. Le azioni proprie detenute dall'emittente, anche indirettamente, non sono escluse dal capitale sociale e sono sommate alla partecipazione rilevante ai fini del calcolo delle soglie previste dagli articoli 108 e 111 del Testo unico. Art. 44-ter (Strumenti finanziari derivati) 1. Ai fini del calcolo delle soglie previste dall'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del Testo unico, sono computati gli strumenti finanziari derivati, detenuti anche indirettamente, per il tramite di fiduciari o per interposta persona, che conferiscano una posizione lunga sui titoli indicati nell'articolo 105, comma 2, del Testo unico, nella misura del numero totale di titoli sottostanti. Nel caso in cui il numero di titoli sottostanti sia variabile, si fa riferimento al quantitativo massimo previsto dallo strumento finanziario. 2. Ai fini del calcolo delle soglie indicate nel comma 1 non si computano gli strumenti finanziari derivati che conferiscono una posizione lunga ove: a) tali strumenti siano negoziati sui mercati regolamentati; b) tali strumenti abbiano come sottostante titoli di futura emissione; c) il superamento della soglia sia dovuto al computo di strumenti finanziari derivati oggetto di pattuizioni contenute in un accordo parasociale e finalizzate alla risoluzione di eventuali situazioni di stallo decisionale ovvero previste per i casi di inadempimento di clausole del patto; d) il superamento della soglia sia determinato da strumenti finanziari derivati detenuti da un soggetto abilitato come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del Testo unico, a fini di copertura delle posizioni di un cliente. 3. Nel caso in cui per l'acquisto dei titoli sottostanti sia stata richiesta un'autorizzazione ai sensi di legge, la posizione lunga acquisita assume rilievo ai fini del superamento delle soglie indicate nel comma 1 quando l'autorizzazione e' concessa. 4. Ai fini del calcolo delle soglie indicate nel comma 1, la compensazione delle posizioni lunghe con le posizioni corte aventi ad oggetto il medesimo titolo opera limitatamente a quelle derivanti da strumenti finanziari della stessa tipologia ed aventi la medesima controparte e condizioni equivalenti. 5. I riferimenti all'acquisto di titoli presenti nella Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II, del Testo unico e nel presente Capo si intendono estesi, ove compatibili, agli acquisti di strumenti finanziari che conferiscono posizioni lunghe sui titoli. 6. Ai fini della determinazione del prezzo di cui all'articolo 106, comma 2, del Testo unico, si considera la somma del prezzo di riferimento contrattualmente attribuito ai titoli sottostanti lo strumento finanziario e degli importi corrisposti o ricevuti per l'acquisto della posizione lunga. Art. 44-quater (Persone che agiscono di concerto) 1. Si considerano persone che agiscono di concerto, salvo che provino che non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 101-bis, comma 4, del Testo unico: a) un soggetto e il coniuge, il convivente, gli affini e i parenti in linea retta e in linea collaterale entro il secondo grado nonche' i figli del coniuge e del convivente; b) un soggetto e i suoi consulenti finanziari per operazioni relative all'emittente, ove tali consulenti o societa' appartenenti al loro gruppo, dopo il conferimento dell'incarico o nel mese precedente, abbiano effettuato acquisti di titoli dell'emittente al di fuori dell'attivita' di negoziazione per conto proprio effettuata secondo l'ordinaria operativita' e a condizioni di mercato. 2. I seguenti casi di cooperazione tra piu' soggetti non configurano di per se' un'azione di concerto ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 4, del Testo unico: a) il coordinamento tra azionisti al fine di esercitare le azioni e i diritti loro attribuiti dagli articoli 2367, 2377, 2388, 2393-bis, 2395, 2396, 2408, 2409 e 2497 del codice civile ovvero dagli articoli 126-bis, 127-ter e 157 del Testo unico; b) gli accordi per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali ai sensi degli articoli 147-ter e 148 del Testo unico, sempreche' tali liste candidino un numero di soggetti inferiore alla meta' dei componenti da eleggere ovvero siano programmaticamente preordinate all'elezione di rappresentanti della minoranza; c) la cooperazione tra azionisti per contrastare l'approvazione di una delibera di assemblea straordinaria o di una delibera di assemblea ordinaria avente ad oggetto: 1) i compensi dei componenti degli organi sociali, le politiche di remunerazione o i piani di compensi basati su strumenti finanziari; 2) operazioni con parti correlate; 3) autorizzazioni ai sensi dell'articolo 2390 del codice civile o dell'articolo 104 del Testo unico; d) la cooperazione tra azionisti per: 1) favorire l'approvazione di una delibera assembleare avente ad oggetto la responsabilita' dei componenti degli organi sociali o di una proposta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile o dell'articolo 126-bis del Testo unico; 2) far confluire voti su una lista che candidi un numero di soggetti inferiore alla meta' dei componenti da eleggere o sia programmaticamente preordinata all'elezione di rappresentanti della minoranza, anche tramite la sollecitazione di deleghe di voto finalizzata alla votazione di tale lista. Art. 45 (Acquisto indiretto) 1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di detenere piu' del 30 per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 del Testo unico di una societa' quotata o il controllo di una societa' non quotata determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma 3, lettera a), del Testo unico quando l'acquirente venga cosi' a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, piu' del 30 per cento dei titoli che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 del Testo unico di una societa' quotata. 2. Si ha partecipazione indiretta, ai sensi del comma 1, quando il patrimonio della societa' di cui si detengono i titoli e' costituito in prevalenza da partecipazioni in societa' quotate o in societa' che detengono in misura prevalente partecipazioni in societa' quotate. 3. Si ha prevalenza, ai fini dei commi 1 e 2, quando ricorra almeno una delle condizioni seguenti: a) il valore contabile delle partecipazioni rappresenta piu' di un terzo dell'attivo patrimoniale ed e' superiore ad ogni altra immobilizzazione iscritta nel bilancio della societa' partecipante; b) il valore attribuito alle partecipazioni rappresenta piu' di un terzo e costituisce la componente principale del prezzo di acquisto dei titoli della societa' partecipante. 4. Se il patrimonio della societa' indicata nel comma 2 e' in prevalenza costituito da partecipazioni in una pluralita' di societa' quotate, l'obbligo di offerta pubblica riguarda i titoli delle sole societa' il cui valore rappresenta almeno il 30 per cento del totale di dette partecipazioni. Art. 46 (Consolidamento della partecipazione) 1. L'obbligo di offerta di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), del Testo unico consegue all'acquisto, anche indiretto ai sensi dell'articolo 45, di piu' del 5 per cento del capitale rappresentato da titoli che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 del Testo unico per acquisti effettuati nei dodici mesi. Art. 47 (Corrispettivo in strumenti finanziari) (Abrogato) Art. 47-bis (Procedimento per la riduzione del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria) 1. L'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo rendono nota, senza indugio, la decisione di presentare alla Consob un'istanza per la riduzione del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria di cui all'articolo 106, comma 3, lettera c), del Testo unico. 2. L'istanza per la riduzione del prezzo, eventualmente corredata della documentazione di supporto, e' presentata alla Consob dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo, entro cinque giorni dalla comunicazione ai sensi dell'articolo 37. 3. L'istanza, a pena di improcedibilita', indica: a) il ricorrere di una delle circostanze di cui all'articolo 106, comma 3, lettera c), del Testo unico; b) i fatti posti a fondamento della istanza stessa; c) gli effetti, ove noti, sul prezzo dell'offerta. 4. La Consob delibera con provvedimento motivato entro i termini indicati dall'articolo 102, comma 4, del Testo unico. Qualora si renda necessario richiedere informazioni integrative nonche' ulteriore documentazione, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Le informazioni e i documenti richiesti sono forniti entro il termine fissato dalla Consob, non superiore a quindici giorni. Art. 47-ter (Riduzione del prezzo in caso di eventi eccezionali) 1. Il prezzo dell'offerta e' rettificato in diminuzione dalla Consob, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera c), numero 1), prima parte, del Testo unico, in presenza di un evento eccezionale e imprevedibile che abbia comportato un temporaneo e significativo rialzo dei prezzi di mercato, determinando il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente per acquisti di titoli della medesima categoria. 2. Il prezzo dell'offerta rettificato in diminuzione coincide con il maggiore tra: a) il prezzo piu' elevato pagato per acquisti di titoli della medesima categoria dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo, nel periodo dei dodici mesi di cui all'articolo 106, comma 2, primo periodo, del Testo unico, non influenzato dall'evento stesso; e b) il prezzo medio ponderato di mercato riferito ad un periodo corrispondente ai quindici giorni antecedenti e ai quindici successivi al verificarsi dell'evento eccezionale, con esclusione dei prezzi di mercato relativi alle sedute influenzate dall'evento stesso. 3. In presenza di titoli negoziati su diversi mercati regolamentati, saranno considerati i prezzi rilevati sul mercato caratterizzato da maggiori volumi di scambio. Art. 47-quater (Riduzione del prezzo in caso di manipolazione) 1. Il prezzo dell'offerta e' rettificato in diminuzione dalla Consob, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera c), numero 1), prima parte, del Testo unico ove vi sia il fondato sospetto di manipolazione che abbia comportato un temporaneo rialzo dei prezzi di mercato, determinando il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente per acquisti di titoli della medesima categoria. 2. Ai fini del presente articolo, vi e' fondato sospetto in caso di: a) trasmissione al pubblico ministero della relazione motivata di cui all'articolo 187-decies, comma 2, del Testo unico; b) adozione di uno dei provvedimenti di natura cautelare indicati all'articolo 187-octies del Testo unico; c) contestazione degli addebiti per la violazione dell'articolo 187-ter del Testo unico; d) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale; e) disposizione di una misura cautelare nei confronti della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato. 3. Il prezzo dell'offerta rettificato in diminuzione dalla Consob coincide con il maggiore tra: a) il prezzo piu' elevato pagato per acquisti di titoli della medesima categoria dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo, nel periodo dei dodici mesi di cui all'articolo 106, comma 2, primo periodo, del Testo unico, non influenzato dalla condotta manipolativa e b) il prezzo medio ponderato di mercato riferito ad un periodo corrispondente ai quindici giorni antecedenti e ai quindici successivi al verificarsi della condotta manipolativa, con esclusione dei prezzi di mercato relativi alle sedute influenzate dalla condotta medesima. 4. Ai fini del presente articolo, in presenza di titoli negoziati su diversi mercati regolamentati, sono considerati i prezzi rilevati sul mercato caratterizzato da maggiori volumi di scambio. Art. 47-quinquies (Riduzione del prezzo in caso di particolari operazioni di compravendita) 1. Il prezzo dell'offerta e' rettificato in diminuzione dalla Consob, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera c), numero 2, del Testo unico, ove il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo sia il prezzo di operazioni di compravendita: a) effettuate a condizioni di mercato, nell'ambito dell'attivita' di negoziazione per conto proprio, per un quantitativo complessivamente non superiore allo 0,5 per cento della categoria dei prodotti finanziari oggetto dell'offerta; b) che hanno beneficiato delle esenzioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere b) e g), o che avrebbero potuto beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2. 2. Il prezzo dell'offerta rettificato in diminuzione dalla Consob non tiene conto del prezzo delle operazioni di compravendita di cui al comma 1, lettere a) e b). Art. 47-sexies (Procedimento per l'aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria) 1. Il procedimento per l'aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria e' avviato d'ufficio dalla Consob ove ricorra una delle circostanze previste dall'articolo 106, comma 3, lettera d), del Testo unico ovvero su istanza di chi vi abbia interesse. 2. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata alla Consob entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del Testo unico. 3. L'istanza, a pena di improcedibilita', indica: a) il ricorrere di una delle circostanze di cui all'articolo 106, comma 3, lettera d), del Testo unico; b) i fatti posti a fondamento della istanza stessa; c) gli effetti, ove noti, sul prezzo dell'offerta. 4. La Consob comunica all'offerente l'avvio d'ufficio del procedimento o l'avvenuta presentazione dell'istanza. 5. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, l'offerente o le persone che agiscono di concerto con esso possono fornire alla Consob osservazioni scritte e documenti. 6. La Consob delibera con provvedimento motivato entro la chiusura dell'offerta. Qualora, nel corso dell'istruttoria di cui all'articolo 102, comma 4, del Testo unico si renda necessario richiedere informazioni integrative nonche' ulteriore documentazione, il termine di tale istruttoria e' sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Le informazioni e i documenti richiesti sono forniti entro il termine fissato dalla Consob, non superiore a quindici giorni. Nel corso del periodo di adesione, la Consob puo' sospendere l'offerta, qualora sia necessario effettuare accertamenti. Art. 47-septies (Aumento del prezzo in caso di pattuizioni per l'acquisto di titoli) 1. Il prezzo dell'offerta e' rettificato in aumento dalla Consob, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera d), numero 1), del Testo unico, ove l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo, abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo piu' elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria. In tal caso, il prezzo dell'offerta e' quello pattuito per l'acquisto dei titoli. Art. 47-octies (Aumento del prezzo in caso di collusione) 1. Il prezzo dell'offerta e' rettificato in aumento dalla Consob, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera d), numero 2), del Testo unico, qualora dalla collusione accertata tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o piu' venditori emerga il riconoscimento di un corrispettivo piu' elevato di quello dichiarato dall'offerente. In tal caso, il prezzo dell'offerta e' pari a quello accertato. Art. 47-novies (Aumento del prezzo in caso di manipolazione) 1. Il prezzo dell'offerta e' rettificato in aumento dalla Consob, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera d), numero 4), del Testo unico, ove vi sia il fondato sospetto di manipolazione che abbia comportato una temporanea riduzione dei prezzi di mercato, determinando il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente. 2. Il prezzo dell'offerta rettificato in aumento dalla Consob coincide con il prezzo medio ponderato di mercato riferito ad un periodo corrispondente ai quindici giorni antecedenti e ai quindici successivi al verificarsi della condotta manipolativa, con esclusione dei prezzi di mercato relativi alle sedute influenzate dalla condotta stessa. 3. Ai fini del presente articolo, in presenza di titoli negoziati su diversi mercati regolamentati, sono considerati i prezzi rilevati sul mercato caratterizzato da maggiori volumi di scambio. 4. Si applica l'articolo 47-quater, comma 2. Art. 48 (Modalita' di approvazione dell'offerta preventiva parziale) 1. L'approvazione dell'offerta prevista dall'articolo 107 del Testo unico e' formulata con dichiarazione espressa su apposita scheda predisposta dall'offerente che puo' essere allegata al documento d'offerta. L'adesione all'offerta equivale a dichiarazione di approvazione se non accompagnata da una contraria manifestazione espressa di volonta'. 2. Le dichiarazioni sono trasmesse, entro la chiusura dell'offerta, all'indirizzo indicato dall'offerente tramite il depositario delle azioni che ne attesta la titolarita'. 3. L'approvazione e' irrevocabile. E' possibile approvare piu' offerte concorrenti. Art. 49 (Esenzioni) 1. L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se: a) un altro socio, o altri soci congiuntamente, dispongono della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria; b) e' compiuto: 1) in presenza di una ricapitalizzazione della societa' quotata ovvero altro intervento di rafforzamento patrimoniale e la societa' versa in una situazione di crisi attestata da: (i) ammissione a una procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 o da altre leggi speciali; (ii) omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i debitori, ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, reso noto al mercato; (iii) richieste formulate da un'autorita' di vigilanza prudenziale, nel caso di gravi perdite, al fine di prevenire il ricorso all'amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Testo unico, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005; 2) in assenza di altri acquisti effettuati o pattuiti nei dodici mesi precedenti, esclusivamente tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale della societa' quotata, con esclusione del diritto di opzione, idoneo a consentire, anche attraverso una ristrutturazione del debito, il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, posto in essere in esecuzione di un piano di risanamento: (i) che sia reso noto al mercato; (ii) che attesti l'esistenza di una situazione di crisi; (iii) la cui ragionevolezza sia certificata da un professionista ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942; 3) in presenza di una situazione di crisi, non riconducibile a una delle situazioni descritte ai numeri 1) e 2), purche': (i) qualora l'operazione sia di competenza dell'assemblea anche ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5, del codice civile, la relativa delibera, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, sia approvata, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall'acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa purche' superiore al 10 per cento; (ii) qualora l'operazione non sia oggetto di delibera assembleare, essa sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci, diversi dai soggetti indicati al numero 3), punto (i), che si siano espressi mediante una dichiarazione contenuta su apposita scheda predisposta e messa a disposizione dalla societa'. Tale scheda di voto e' trasmessa all'acquirente, per il tramite del depositario dei titoli che ne attesta la titolarita', entro la data e all'indirizzo indicati dall'acquirente; c) la partecipazione e' acquisita a seguito di trasferimento fra societa' in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e/o indirettamente tramite societa' controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o e' acquisita a seguito di trasferimento tra una di queste societa' e tali soggetti; d) il superamento della soglia e' determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti; e) le soglie previste dall'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del Testo unico sono superate rispettivamente di non piu' del 3 per cento e dell'1 per cento e l'acquirente si impegna a cedere a parti non correlate i titoli in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i relativi diritti di voto. Qualora a superare la soglia sia un soggetto abilitato al servizio di investimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c), del Testo unico che assume garanzia nell'ambito di un aumento di capitale ovvero di un'operazione di collocamento titoli, non si applicano i suddetti limiti e il termine per la cessione delle azioni in eccedenza e' pari a diciotto mesi, fermo l'impegno a non esercitare i relativi diritti di voto; f) le soglie previste dall'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del Testo unico sono superate per effetto dell'acquisto di strumenti finanziari derivati e l'acquirente si impegna a cedere a parti non correlate i derivati o i titoli in eccedenza entro sei mesi e a non esercitare nel medesimo periodo diritti di voto in misura superiore alla soglia superata; g) e' conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della societa' i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purche' superiore al 10 per cento; h) e' conseguente a successioni o ad atti tra vivi a titolo gratuito. 2. Gli statuti possono prevedere che, ai fini del comma 1, lettera g), la maggioranza di soci contrari ivi indicata precluda l'esenzione solo ove rappresenti almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al 7,5 per cento. 3. Nei casi indicati dal comma 1, lettere b), numero 3), e g), le relazioni sulle materie all'ordine del giorno previste dall'articolo 125-ter del Testo unico devono contenere informazioni dettagliate circa l'efficacia esimente dall'obbligo di offerta derivante dall'approvazione dell'operazione secondo le modalita' indicate dal presente articolo ovvero dal mancato raggiungimento della soglia minima prevista dallo statuto ai sensi del comma 2. Nel caso indicato dal comma 1, lettera b), numero 3), punto (ii), le medesime informazioni sono fornite dall'organo amministrativo della societa' e sono messe a disposizione unitamente alla scheda per la votazione e pubblicate sul sito internet della societa'. 4. L'acquirente: a) nel caso previsto dal comma 1, lettera a), comunica, senza indugio, alla Consob e al mercato l'inesistenza di accordi o programmi comuni con gli altri soci ivi indicati; b) nei casi previsti dalle lettere e) e f), comunica al mercato l'intenzione di avvalersi dell'esenzione e l'impegno a non esercitare il diritto di voto e a cedere i titoli o i derivati in eccedenza entro i termini ivi previsti. Se non osserva l'obbligo di alienazione, promuove l'offerta al prezzo piu' alto risultante dall'applicazione dell'articolo 106, comma 2, del Testo unico ai dodici mesi precedenti e successivi all'acquisto. Art. 50 (Obbligo di acquisto) 1. Il soggetto tenuto all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Testo unico comunica entro dieci giorni alla Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non e' dovuta ove gia' contenuta nel documento dell'offerta a cui e' seguito il superamento della soglia rilevante. 2. Non costituisce ripristino del flottante la vendita di titoli con contestuale acquisto di strumenti finanziari che conferiscono posizioni lunghe sui medesimi titoli. 3. Con riguardo agli obblighi previsti dall'articolo 108, comma 2, del Testo unico, la societa' di gestione del mercato: a) segnala alla Consob le societa' per le quali, in applicazione dei criteri generali predeterminati dalla stessa, puo' essere adottata una soglia superiore al 90 per cento, tenuto conto della necessita' di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni; b) da' notizia dell'avvenuto ripristino del flottante. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 3, del Testo unico, se l'obbligo di acquisto sorge a seguito di un'offerta pubblica volontaria, la Consob determina il corrispettivo in misura pari a quello di tale offerta, anche se l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa titoli che rappresentano meno del 90 per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta, qualora si tratti di: a) un'offerta pubblica promossa ai sensi dell'articolo 107 del Testo unico; b) un'offerta pubblica totalitaria prevista dall'articolo 40-bis, comma 3, lettera d), ovvero volontariamente assoggettata dall'offerente a tale disciplina, sempreche' si sia verificata la condizione stabilita dal numero 2 della medesima lettera d); c) un'offerta pubblica totalitaria soggetta alla disciplina di riapertura dei termini prevista dall'articolo 40-bis, comma 1, ovvero volontariamente assoggettata dall'offerente a tale disciplina, sempreche', in entrambi i casi, ad essa sia stato conferito nella prima fase di durata dell'offerta almeno il 50 per cento dei titoli che ne costituivano oggetto. 5. Negli altri casi in cui l'obbligo di acquisto sia sorto a seguito di un'offerta pubblica, la Consob determina il corrispettivo dell'obbligo di acquisto tenendo conto: a) del corrispettivo dell'offerta precedente, anche alla luce della percentuale di adesioni; b) del prezzo medio ponderato di mercato dei titoli oggetto dell'offerta nel semestre individuato ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Testo unico; c) del valore attribuito ai titoli o all'emittente da rapporti valutativi eventualmente esistenti, predisposti non oltre sei mesi prima del sorgere dell'obbligo di acquisto, da esperti indipendenti, secondo criteri generalmente utilizzati nell'analisi finanziaria; d) di eventuali altri acquisti di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi dodici mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o da soggetti operanti di concerto con lui. 6. Nel caso in cui la precedente offerta prevedesse un corrispettivo rappresentato in tutto o in parte da titoli: a) il valore di tale corrispettivo ai fini dei commi 4, lettera a), e 5, e' determinato valorizzando i titoli offerti in scambio sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali rilevati nei cinque giorni precedenti la data di pagamento dell'offerta. Nel caso in cui i titoli offerti in scambio non fossero quotati, ai medesimi fini si applica la valutazione indicata dall'offerente in occasione della precedente offerta; b) alle ipotesi previste dal comma 4, lettere b) e c), si applica l'articolo 50-bis. 7. Nel caso in cui l'obbligo di acquisto non sia sorto a seguito di un'offerta pubblica, il corrispettivo e' stabilito dalla Consob sulla base del maggiore tra: a) il prezzo piu' elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi dodici mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o da soggetti operanti di concerto con lui; b) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo di acquisto. 8. Qualora non siano disponibili almeno due degli elementi indicati nel comma 6 ovvero non sia disponibile anche uno solo degli elementi indicati nel comma 7, il prezzo e' determinato anche sulla base del patrimonio netto rettificato a valore corrente e dell'andamento e prospettive reddituali dell'emittente. 9. Ai fini della determinazione del corrispettivo ai sensi dei commi precedenti: a) la percentuale di adesioni all'offerta viene determinata: (i) sottraendo, sia dal numero di titoli oggetto di offerta sia dal numero di titoli apportati alla stessa, i titoli apportati da parti correlate dell'offerente nel periodo intercorrente fra la data di annuncio dell'offerta e quella di conclusione della stessa; (ii) computando anche eventuali acquisti effettuati dall'offerente al di fuori di un'offerta totalitaria durante il periodo di adesione, a condizione che siano state rispettate le previsioni contenute negli articoli 41 e 42; b) il prezzo medio di mercato potra' essere calcolato con riferimento ad un diverso periodo ritenuto appropriato dalla Consob qualora nel corso del semestre si siano verificate circostanze da cui sia desumibile una scarsa significativita' delle quotazioni rilevate sul mercato. 10. Il soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo di acquisto trasmette alla Consob, entro dieci giorni lavorativi dal sorgere dell'obbligo: a) la richiesta di determinazione del corrispettivo contenente, altresi', l'indicazione del numero di adesioni all'eventuale offerta precedente provenienti da soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi del comma 9; b) nei casi previsti dal comma 5, ove esistenti, i rapporti valutativi di cui alla lettera c); c) nei casi previsti dai commi 5 e 7, un riepilogo delle operazioni effettuate negli ultimi dodici mesi prima del sorgere dell'obbligo di acquisto; d) nei casi previsti dal comma 8, una valutazione dell'emittente, riferita a data non antecedente di oltre sei mesi rispetto al sorgere dell'obbligo di acquisto, predisposta dal soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo secondo criteri generalmente utilizzati nell'analisi finanziaria, appropriati in funzione delle peculiarita' dell'emittente e del relativo settore di appartenenza; la valutazione in questione e' corredata dalla descrizione analitica delle metodologie adottate, dei relativi risultati, delle ipotesi sottostanti e dei valori attribuiti ai vari parametri. 11. La Consob provvede alla determinazione del corrispettivo con propria delibera entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione degli elementi indicati nel comma 10; nel caso in cui gli elementi forniti siano incompleti ovvero siano necessarie delle integrazioni, tale termine e' sospeso fino alla data in cui pervengono alla Consob gli elementi mancanti o quelli integrativi. Art. 50-bis (Determinazione del corrispettivo costituito in tutto o in parte da titoli) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla determinazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Testo unico, nell'ipotesi in cui il corrispettivo stesso sia costituito in tutto o in parte da titoli in applicazione dell'articolo 108, comma 5, del Testo unico. 2. Nei casi previsti dall'articolo 50, comma 4, lettere b) e c), il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta e resta invariata la proporzione fra titoli e contanti. 3. Nei casi previsti dall'articolo 50, comma 5, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta e la proporzione fra titoli e contanti e' stabilita, a partire dal valore determinato in termini monetari ai sensi dell'articolo 50, sulla base della media dei prezzi ufficiali giornalieri dei titoli offerti in scambio, ponderati per i quantitativi negoziati, rilevati sul mercato nel mese precedente la determinazione del corrispettivo da parte della Consob. Nel caso in cui i titoli offerti in scambio non siano quotati, ai medesimi fini si applica la valutazione indicata dall'offerente in occasione della precedente offerta. Art. 50-ter (Conversione in contanti del corrispettivo su richiesta del possessore dei titoli) 1. L'entita' del corrispettivo da corrispondere in contanti su richiesta del possessore dei titoli ai sensi dell'articolo 108, comma 5, del Testo unico e' determinata: a) nell'ipotesi in cui il corrispettivo sia pari a quello della precedente offerta ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Testo unico o dell'articolo 50-bis, comma 2, valorizzando i titoli offerti in scambio sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali rilevati nei cinque giorni precedenti la data di pagamento della precedente offerta. Nel caso in cui i titoli offerti in scambio non fossero quotati, ai medesimi fini si applica la valutazione indicata dall'offerente in occasione della precedente offerta; b) in caso di determinazione da parte della Consob ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 3, in misura pari alla valutazione in termini monetari effettuata dalla Consob. Art. 50 quater (Corrispettivo per l'esercizio del diritto di acquisto) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 3, del Testo unico, la determinazione del corrispettivo per l'esercizio del diritto di acquisto viene effettuata sulla base delle previsioni contenute negli articoli 50, 50-bis e 50-ter. 2. Nei casi indicati all'articolo 108, comma 5, del Testo unico, nell'ipotesi in cui il possessore dei titoli non opti per il corrispettivo in contanti nell'ambito della procedura ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del medesimo Testo unico, il corrispettivo per l'esercizio del diritto di acquisto assume la stessa forma di quello dell'offerta precedente. Art. 50-quinquies (Termini e procedura dell'obbligo e del diritto di acquisto) 1. La durata del periodo per la presentazione delle richieste di vendita connesse all'adempimento dell'obbligo di acquisto previsto all'articolo 108, commi 1 e 2, del Testo unico e dell'eventuale corrispettivo in contanti e' concordata con la societa' di gestione del mercato tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni. La procedura per l'esercizio congiunto dell'obbligo di acquisto previsto dall'articolo 108, comma 1, del Testo unico e del diritto di acquisto previsto dall'articolo 111 del Testo unico e' concordata con la Consob e la societa' di gestione del mercato. 2. L'offerente diffonde un comunicato ai sensi dell'articolo 36 contenente le informazioni necessarie per l'adempimento dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2, del Testo unico e per l'esercizio del diritto di acquisto cui previsto dall'articolo 111 del Testo unico. 3. Qualora, successivamente alla data ultima di pagamento del corrispettivo, si verifichino fatti nuovi o emergano elementi non noti al mercato idonei ad incidere sulla valutazione dei titoli oggetto dell'offerta, l'offerente, ai fini degli adempimenti informativi connessi all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2, del Testo unico, pubblica, ai sensi degli articoli 36, commi 3 e 4, e 38, un apposito documento informativo. 4. Qualora il superamento della soglia rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 108, comma 2, del Testo unico non avvenga a seguito di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, l'offerente e' tenuto alla pubblicazione di un documento con le modalita' indicate dagli articoli 36, commi 3 e 4, e 38. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Titolo. 5. L'offerente, successivamente all'adempimento dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 2, del Testo unico, diffonde un comunicato ai sensi dell'articolo 36 con cui rende noti al mercato: a) gli esiti dell'adempimento dell'obbligo di acquisto; b) la partecipazione complessivamente detenuta nel capitale dell'emittente; c) l'eventuale ricorrere dei presupposti previsti per l'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Testo unico e per l'esercizio del diritto di acquisto di cui all'articolo 111, comma 1, del Testo unico, indicandone le modalita' di espletamento; d) le ulteriori informazioni disponibili in merito alla revoca dei titoli dalla quotazione. 6. L'offerente, qualora ad esito dell'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Testo unico, intenda ripristinare il flottante, diffonde un comunicato ai sensi dell'articolo 36 recante le modalita' e i termini dell'operazione di ripristino. 7. Nel periodo intercorrente tra la data di superamento delle soglie rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 108, commi 1 e 2 e dell'articolo 111 del Testo unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo si applicano gli articoli 41 e 42.". II. L'Allegato 2A recante le "Modalita' di redazione del documento di offerta" e' sostituito con un nuovo Allegato 2A (Allegato n. 1 alla presente delibera). III. L'Allegato 2B recante la "Scheda di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio" e' sostituito con un nuovo Allegato 2B (Allegato n. 2 alla presente delibera). IV. L'Allegato 2C recante l'"Avviso sui risultati dell'offerta" e' sostituito con un nuovo Allegato 2C (Allegato n. 3 alla presente delibera). V. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il 2 maggio 2011 ed e' applicabile a tutte le offerte per le quali la comunicazione alla Consob e al mercato, effettuata ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modificazioni, ovvero l'acquisto determinante il superamento della soglia rilevante ai fini del sorgere dell'obbligo di offerta, saranno effettuati successivamente a tale data, salvo quanto previsto per le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, indicate nei punti seguenti: • gli articoli 35, 35-bis, 35-ter e 49, recanti rispettivamente disposizioni in materia di definizioni, ambito di applicazione delle nuove disposizioni regolamentari, disciplina relativa alle offerte pubbliche di scambio finalizzate all'acquisizione di titoli di debito e disciplina delle esenzioni dall'obbligo di promozione di un'offerta pubblica di acquisto, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta ufficiale; • le disposizioni dell'articolo 49, comma 1, lettera g), si applicano alle operazioni per le quali la data della riunione dell'organo di amministrazione che ha deliberato la convocazione dell'assemblea per l'approvazione delle operazioni stesse e' successiva alla data indicata al punto precedente; • in materia di strumenti finanziari derivati nonche' ai fini dell'applicazione dell'articolo 44-ter e' previsto il seguente regime transitorio: 1. Gli strumenti finanziari derivati detenuti prima dell'entrata in vigore della presente delibera sono computati ai fini del superamento delle soglie previste dall'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del Testo unico a seguito di acquisti, non esecutivi di impegni assunti precedentemente, compiuti dopo l'entrata in vigore della presente delibera. 2. Chiunque si trovi alla data di entrata in vigore della presente delibera sopra le soglie previste dall'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del Testo unico a causa degli strumenti finanziari derivati detenuti e' tenuto all'obbligo di offerta ove superi le medesime soglie per effetto dell'acquisto di titoli compiuto anche se avente ad oggetto i titoli sottostanti i medesimi derivati. 3. Ferma restando l'applicazione del comma 2, chiunque superi una soglia rilevante per effetto dell'acquisto, non esecutivo di impegni assunti precedentemente, di strumenti finanziari derivati compiuto nel periodo compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della presente delibera e il 2 maggio 2011, e' tenuto a promuovere un'offerta, a meno che non riduca la propria partecipazione al di sotto di tale soglia entro il 2 maggio 2013. 4. I soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, del Testo unico che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, si trovino sopra le soglie previste dall'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del Testo unico, a causa degli strumenti finanziari derivati detenuti, diffondono, con le modalita' indicate nell'articolo 36, entro cinque giorni di negoziazione dalla medesima data di entrata in vigore della presente delibera, un comunicato contenente il dettaglio delle componenti della partecipazione detenuta. Milano, 5 aprile 2011 Il Presidente: Vegas