IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il testo unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  cosi'  come
modificato dalla legge 30 novembre 1989, n.  386  e  dalla  legge  23
dicembre 2009, n.191; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  78  del  testo  unico   medesimo,
concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e
di Bolzano di una quota non superiore a quattro  decimi  del  gettito
dell'imposta sul valore aggiunto relativa  all'importazione  riscossa
sul territorio regionale; 
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432,  che  modifica
il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268,  concernente  norme  di
attuazione dello Statuto speciale della regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di finanza regionale e provinciale; 
  Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto  legislativo  n.
432 del 1996 che, nel modificare l'art. 10 del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268, prevede un accordo da raggiungere tra  Governo  e
Presidenti delle  giunte  provinciali  per  la  determinazione  della
suddetta quota variabile e ne fissa i criteri e le modalita'; 
  Vista  la  nota  16  luglio  2008,   n.   0081092   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato - I.Ge.PA., con la quale e'  stata  avanzata  la
proposta per la determinazione della quota variabile  spettante  alle
province autonome di Trento e di Bolzano per gli  anni  dal  2000  al
2005 per gli  importi  specificati  nell'allegata  tabella  7,  salvo
conguaglio positivo o negativo; 
  Considerato che, ai sensi dell' art.  10,  comma  10,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nel caso in cui non si  perfezioni
nel termine previsto l'accordo di cui all'art. 5 del  citato  decreto
legislativo n. 432 del 1996,  la  quota  variabile  viene  versata  a
ciascuna provincia nella misura  dell'ottanta  per  cento  di  quella
spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio
sulla base della successiva intesa; 
  Visti i decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  29
novembre 2005, n. 0081178, 2 dicembre 2005, n.  0130600,  30  ottobre
2007 n. 0137626 e 3 settembre 2007 n. 0111970 con i quali sono  stati
attribuiti, a titolo di  acconto  sulla  quota  variabile  2000/2005,
rispettivamente € 165.505.343,00 alla provincia autonoma di Trento ed
€ 836.988.598,40 alla provincia autonoma di Bolzano; 
  Considerato che alle province va  attribuita,  a  titolo  di  quota
variabile per gli anni dal 2000 al  2005,  una  somma  pari  ai  4/10
dell'I.V.A. all'importazione e della somma sostitutiva, nella  misura
complessiva di euro € 1.335.599.565,57 per la provincia di  Trento  e
di € 725.199.720,02 per la  provincia  di  Bolzano,  al  netto  degli
acconti corrisposti in applicazione del citato art. 10, comma 10, del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 come da tabelle da  1  a  7
allegate; 
  Viste le note 2 settembre 2008,  n.  8419  e  31  luglio  2008,  n.
14.03/410373, con le  quali,  rispettivamente,  il  Presidente  della
provincia  autonoma  di  Trento  ed  il  Presidente  della  provincia
autonoma di Bolzano manifestano il  proprio  assenso  alla  totalita'
della proposta di accordo, anche con riferimento ai  contenuti  delle
allegate tabelle riepilogative; 
  Visto l'accordo tra lo Stato, le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige, per il coordinamento  della
finanza  pubblica  nell'ambito  del  processo   di   attuazione   del
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119  della  Costituzione
sottoscritto in data 30 novembre 2009 il quale prevede, tra  l'altro,
la determinazione nell'importo gia' concordato delle quote  variabili
maturate sino all'anno 2005; 
  Visto l'art. 2, comma 114, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Ritenuto  di  corrispondere  l'ammontare  complessivo  delle  quote
variabili, pari ad euro 1.335.599.565,57 per la provincia autonoma di
Trento e ad euro 725.199.720,02 per la provincia autonoma di Bolzano,
in cinque annualita' di euro 267.119.913,11 a favore della  provincia
autonoma di Trento e di euro 145.039.944,00 a favore della  provincia
autonoma di Bolzano a decorrere dall'anno 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le quote variabili per gli anni dal 2000 al 2005 di cui all'art.
78 dello statuto di  autonomia  sono  determinate  per  la  provincia
autonoma di Trento in complessivi  euro  1.501.104.908,57  e  per  la
provincia autonoma di Bolzano in complessivi euro 1.562.188.318,42. 
  2. Le predette quote, al netto di quanto gia' devoluto a titolo  di
acconto  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  10,  del  citato   decreto
legislativo n. 268  del  1992,  sono  determinate  per  la  provincia
autonoma di Trento in complessivi  euro  1.335.599.565,57  e  per  la
provincia autonoma di Bolzano in complessivi euro 725.199.720,02.