IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 3, comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter del medesimo articolo, in relazione agli interventi correlati alle finalita' specificate nello stesso comma 2-ter; Vista l'approvazione della commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003; Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C. 205 del 5 luglio 1997 e successive modificazioni; Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalita' che disciplina le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, dell'art. 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 ed in particolare l'art. 3, comma 1, che stabilisce un contributo alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di merci su rotte marittime (cosiddette «Autostrade del mare»), diretto alla compensazione dei costi esterni, non sostenuti dal trasporto su strada; Visto l'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che dispone l'assegnazione di specifiche risorse economiche ad un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alle finalita' di cui all'elenco 1 allegato alla medesima legge; Considerato che in attuazione del citato art. 2, comma 250, della legge n. 191/2009 e' stata assegnata la somma di 30.000.000 di euro al cap. 7330 (fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; Tenuto conto che il citato art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007 prevede, tra l'altro, interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena della logistica; Visto l'art. 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011) che prevede lo stanziamento di 124.000.000 di euro, per interventi in favore del settore dell'autotrasporto merci da effettuare secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che, all'art. 1 ed nella connessa allegata tabella 1, prevede tra l'altro la proroga fino al 31 marzo 2011 del regime giuridico di cui al citato art. 2, comma 250, della legge n. 191/ 2009, nei limiti delle risorse disponibili, con il provvedimento di cui al citato art. 1, comma 40 della legge 220/2010; Decreta: Art. 1 Proroga dell'incentivo e risorse disponibili 1. L'incentivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto «Ecobonus») e' prorogato per l'anno 2011, a valere sui viaggi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. 2. A tale proroga si fara' fronte con le risorse rivenienti dall'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 stanziate per le finalita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 (interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale), pari a 30 milioni di euro. 3. L'importo erogato alle imprese beneficiarie avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo disponibile per l'anno di competenza, tenuto conto di quanto sara' previsto nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa, ove l'entita' delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.