IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  9
luglio 2010, recante la dichiarazione dello  stato  di  emergenza  in
relazione  agli  eccezionali  eventi  atmosferici  ed  alle  violente
mareggiate verificatisi nei  giorni  dai  9  al  18  marzo  2010  nel
territorio della Regione Emilia-Romagna ed  agli  eventi  alluvionali
verificatisi nei giorni 15 e 16  giugno  2010  nel  territorio  della
provincia di Parma, l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010, nonche' la nota della  Regione
Emilia-Romagna del 9 marzo 2011; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio del 6 settembre 2010,
recante la  proroga  dello  stato  di  emergenza  in  relazione  agli
eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno  colpito   parte   del
territorio della regione Veneto il 26 settembre 2007, l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre  2007  e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' la nota del commissario
delegato del 9 marzo 2011; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003 recante: «Primi  elementi  in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche.»; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675  del  28
maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio  2009,
n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre  2009,  n.  3829
del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio  2010,  n.  3886  del  9
luglio 2010 e n. 3916 del 30  dicembre  2010,  nonche'  la  nota  del
Commissario delegato per  l'emergenza  brucellosi  negli  allevamenti
bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe del 14 marzo 2011; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
29 ottobre 2010 con il quale e' stato prorogato, fino ai 31  dicembre
2011, lo stato di emergenza socio economico ambientale  nella  laguna
di Venezia in ordine  alla  rimozione  dei  sedimenti  inquinati  nei
canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3383  del  3  dicembre  2004  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del 4 marzo  2011  dei
Commissario delegato; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2436
del  9  maggio   2006   e   successive   modificazioni,   l'art.   15
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282  del
18 aprile 2003 e l'art. 7 dell'ordinanza n. 3049 del 31 marzo 2000; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
17  dicembre  2010  recante  la  proroga  dello   stato   d'emergenza
determinatosi nella citta' di Roma nel settore del traffico  e  della
mobilita' e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3543 del 26 settembre 2006 e n. 3648 del 23 gennaio 2008  nonche'  le
note del 9, 16 marzo e 4 aprile 2011 della struttura del  Commissario
delegato; 
  Vista l'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3566
dei 5 marzo 2007, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
14 dicembre 2005, con il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza in relazione alla crisi  di  natura  socio  -  economico  -
ambientale determinatasi nell'asta  fluviale  del  bacino  del  fiume
Aterno, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504
del 9 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni,  nonche'
la nota del Presidente della regione Abruzzo del 3 marzo 2011; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
16 aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al  30  aprile
2011, lo stato di  emergenza  in  relazione  alla  riattivazione  del
movimento  franoso  nel  territorio  del  comune  di  Montaguto,   in
provincia di  Avellino,  nonche'  le  ordinanze  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile  2010,  n.  3880  del  3
giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3920 del 28 gennaio 2011; 
  Visti  l'art.  2  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 n.
195/2009 con  cui  e'  stata  prevista  la  costituzione  dell'Unita'
stralcio e l'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza  rifiuti
in Campania fino al 31 gennaio 2011, i  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 13 gennaio  e  9  marzo  2010  recante  la
costituzione dell'Unita' stralcio  e  dell'Unita'  operativa  per  la
chiusura dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania nonche' l'art.
15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3920
del 28 gennaio 2011; 
  Su proposta del Capo dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  comma  3  dell'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010 e' sostituito dal
seguente: «3. A tal fine il Presidente della Regione Emilia-Romagna -
Commissario delegato provvede con propri decreti,  entro  180  giorni
dalla pubblicazione della presente  ordinanza,  alla  quantificazione
degli importi complessivi delle economie accertate  ed  in  corso  di
accertamento sui diversi Piani, iscritte nei pertinenti capitoli  del
bilancio  regionale  ovvero  nelle  relative  contabilita'   speciali
all'uopo   istituite.   I   dirigenti   competenti   della    Regione
provvederanno al successivo versamento, anche  in  piu'  rate,  delle
somme di cui trattasi iscritte nei pertinenti capitoli  del  bilancio
regionale a favore della contabilita' speciale di cui al comma 5  dei
presente articolo ed i dirigenti competenti dell'Agenzia regionale di
protezione civile provvederanno al versamento, anche  in  piu'  rate,
delle somme di cui  trattasi  iscritte  nella  contabilita'  speciali
all'uopo  istituite  al  Fondo  per  la  protezione  civile  per   la
successiva  riassegnazione  a  favore  della  medesima   contabilita'
speciale, dandone  tempestiva  comunicazione  al  Dipartimento  della
protezione civile.".