IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento Europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda  del  16  novembre  2007  presentata  dall'impresa
Cheminova Agro Italia Spa  con  sede  legale  in  Bergamo  via  F.lli
Bronzetti n. 32/28, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto
fitosanitario  denominato  «Zignal»  contenente  la  sostanza  attiva
fluazinam; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  superiore  di  sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 26 febbraio 2009 di inclusione della  sostanza
attiva fluazinam, nell'allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva
2008/108/CE della Commissione del 26 novembre 2008; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva fluazinam l'impresa ha ottemperato alle
prescrizioni  previste  per  la  fase  1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
decreto ministeriale 26 febbraio 2009, art. 2, comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/1995  sulla  base  di  un   fascicolo   conforme
all'allegato III da presentarsi entro il 28  febbraio  2011  pena  la
revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di recepimento; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  superiore  di
sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 20 ottobre  2010  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 4 novembre 2010 da cui risulta  che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Cheminova Agro Italia Spa con sede legale in Bergamo  via
F.lli Bronzetti n. 32/28, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato ZIGNAL con la composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva nell'allegato I. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato
III entro  il  28  febbraio  2011  e  i  conseguenti  adeguamenti  in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995 con le  modalita'  definite  dalla  direttiva
d'iscrizione 2008/108/CE del 26 novembre 2008 per la sostanza  attiva
componente. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14128. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da     l
0.025-0.05-0.1-0.25-0.5-1-5. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa  estera:  Cheminova  A/S  -
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca). 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 dicembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello