IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in  data  4  aprile  2005  dall'impresa
DuPont De Nemours Srl con sede  legale  in  via  Pontaccio  n.  10  -
Milano,  diretta  ad   ottenere   la   registrazione   del   prodotto
fitosanitario denominato «Marox SX»  contenente  le  sostanze  attive
tifensulfuron metile e tribenuron metile; 
  Visto il decreto del 26 marzo 2002  di  inclusione  della  sostanza
attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012,  in  attuazione  della
direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001; 
  Vista la direttiva 2010/77/CE della Commissione Europea,  in  corso
di attuazione,  che  modifica  la  direttiva  91/414/CEE  per  quanto
riguarda  la  proroga  fino  al  31  dicembre  2015  della   scadenza
dell'iscrizione nell'allegato I della sostanza  attiva  tifensulfuron
metile. 
  Visto il decreto del 7 marzo  2006  di  inclusione  della  sostanza
attiva tribenuron metile nell'allegato I del decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio  2016,  in  attuazione  della
direttiva 2005/54/CE della Commissione del 19 settembre 2005; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 14  luglio  2010  dalla
commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione fino al  28  febbraio
2016,  data  di  scadenza  dell'inclusione  della   sostanza   attiva
tribenuron metile  in  allegato  I,  del  prodotto  fitosanitario  in
questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 21 ottobre  2010  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 28 ottobre 2010 da cui risulta  che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  28  febbraio
2016 l'impresa  DuPont  De  Nemours  Srl,  con  sede  legale  in  via
Pontaccio n. 10 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato MAROX SX con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti  alle  procedure
comunitarie che saranno stabilite per la conferma della iscrizione in
allegato I delle sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da gr 50-100-200-500. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Du Pont  De  Nemours
Sas - Cernay, Francia. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14525. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 dicembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello