IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento Europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 3 agosto 2006 presentata dall'impresa  Genetti
GmbH, con sede legale in Merano (Bolzano), via Parini n. 4/a, diretta
ad ottenere la registrazione del  prodotto  fitosanitario  denominato
«Gowrino 200 SL» contenente la sostanza attiva imidacloprid; 
  Visto il decreto del 22 aprile 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva imidacloprid, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, fino al 31 luglio 2019, in attuazione  della  direttiva
2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008; 
  Vista la direttiva 2010/21/UE  del  12  marzo  2010,  in  corso  di
recepimento, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del
Consiglio per quanto riguarda  le  disposizioni  specifiche  relative
alla sostanza attiva imidacloprid; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva imidacloprid l'impresa  ha  ottemperato
alle prescrizioni previste per la fase 1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/1995  sulla  base  di  un   fascicolo   conforme
all'allegato III da presentarsi entro il  31  gennaio  2012  pena  la
revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di  iscrizione  della
sostanza attiva imidacloprid nell'allegato I; 
  Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'impresa ha ceduto  la
proprieta' del prodotto  fitosanitario  in  questione,  in  corso  di
registrazione, all'impresa Sharda  Worldwide  Exports  Pvt.Ltd.,  con
sede legale in Mumbai Dominic Holm, 29 Road, Bandra (W); 
  Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2010 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a  quanto  richiesto  dall'ufficio
chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da  «Gorwino  200
SL» a «Imidasect»; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd.,  con  sede  legale  in
Mumbai Dominic Holm, 29 Road, Bandra (W), e' autorizzata ad immettere
in commercio il prodotto fitosanitario denominato  IMIDASECT  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  luglio  2019,  data   di   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'allegato I. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato
III  entro  il  31  gennaio  2012  e  i  conseguenti  adeguamenti  in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995 con le  modalita'  definite  dalla  direttiva
d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 per la sostanza  attiva
imidacloprid. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13394. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da  ml  50-100-250-500;  l
1-5-10-20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: 
    Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca (Ungheria); 
    Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Tessaloniki, Sindos
Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (Grecia); 
    Safapack Ltd., 4 Stapleton Road,  Orton,  Peterborough,  PE2  6TB
(UK); 
    Laboratorios Alcotan Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos  Hermanas,
Sevilla, 41700 (Spagna). 
  Confezionato nello stabilimento  dell'impresa:  IRCA  Service  Spa,
S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (Bergamo). 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello