IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 30 novembre  2009  dall'impresa
Cheminova  Agro  Italia,  con  sede  legale  in  Bergamo,  via  F.lli
Bronzetti   n.   32/28,   intesa   ad    ottenere    l'autorizzazione
all'immissione in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato
«Replay», contenente le sostanze attive metalaxil e rame metallo  (da
rame idrossido), uguale al prodotto di riferimento denominato  «Qubic
R» registrato al n. 14433 con decreto direttoriale in data 31  luglio
2009 dell'impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto
di riferimento «Qubic R» registrato al n. 14433 ; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   30
novembre 2016, data di scadenza della sostanza attiva rame metallo da
idrossido  in  allegato  I,  fatti  salvi  gli  adempimenti   e   gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato
VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario
di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  30  novembre
2016, l'impresa Cheminova Agro Italia, con sede  legale  in  Bergamo,
via  F.lli  Bronzetti  n.  32/28,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  REPLAY   con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e  gli  adeguamenti  in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo  n.  194/1995,   per   il   prodotto   fitosanitario   di
riferimento. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da     l
0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-20-25. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa: 
    Terranalisi Srl - Cento (Ferrara); 
    STI Solfotecnica Italiana Spa - Cotignola (Ravenna). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14915. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 dicembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello