IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale  sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile; 
  Vista la delibera di Giunta  Comunale  del  Comune  dell'Isola  del
Giglio n. 90 del 17 dicembre 2010, concernente il divieto di afflusso
e di circolazione sull'Isola del Giglio, dei veicoli  appartenenti  a
persone non facenti parte  della  popolazione  stabilmente  residente
nell'Isola del Giglio e degli autobus  appartenenti  ad  imprese  non
aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa; 
  Vista la nota dell'Ufficio Territoriale  del  Governo  di  Grosseto
prot. n. 50317-AREA III del 29 dicembre 2010 con la quale si  esprime
parere favorevole all'emissione del decreto in questione; 
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  Toscana  del  7
febbraio 2011, n.54 con  la  quale  la  Regione  Toscana  esprime  il
proprio nulla osta all'emissione del decreto in questione; 
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 17 aprile 2011 al 30 settembre 2011, sono vietati l'afflusso
e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad
imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa
ad esclusione del  concessionario  che  effettua  Trasporto  Pubblico
Locale Comunale. 
  2. Dal 1° agosto 2011 al  26  agosto  2011  e',  altresi',  vietato
l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a  persone  non
stabilmente residenti nell'isola del Giglio. 
  3. Dal 17 aprile 2011 al 31 ottobre 2011 e' vietato l'afflusso e la
circolazione, sull'isola di Giannutri,  dei  veicoli  appartenenti  a
persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.