IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Procida in data 7 febbraio 2011, n. 20, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola; Vista la nota n. 75100 del 17 settembre 2010 e la nota di sollecito n. 601 del 4 febbraio 2011, con le quali si chiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida e alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza; Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0014337 del 2 marzo 2011, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1 Divieto Dal 17 aprile 2011 al 25 settembre 2011, dal 30 ottobre 2011 al 13 novembre 2011 e dal 21 dicembre 2011 all'8 gennaio 2012 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.