IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. del 6 maggio 1996,  n.
1885 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.
77; 
  Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 7 marzo 2011, con
la quale il Senato accademico, ai sensi  della  superiore  norma,  ha
approvato la proposta di modifica del summenzionato Statuto  mediante
l'inserimento, in seno al  titolo  III  del  medesimo  relativo  agli
organi  ausiliari  centrali  dell'Universita',  dell'art.  13-quater,
concernente il collegio di disciplina; 
  Vista la nota rettorale del 8 marzo 2011, prot. n.  15013,  con  la
quale la  predetta  deliberazione  del  Senato  accademico  e'  stata
trasmessa al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, per i controlli di competenza; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 29 marzo 2011, prot. n. 1738, con la quale e' stata
comunicata l'assenza di rilievi di legittimita' o di merito in ordine
alla proposta di modifica trasmessa; 
  Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla emanazione del  decreto
di modifica del suindicato Statuto; 
  Tutto cio' premesso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il vigente Statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Catania  e'
modificato mediante l'inserimento del seguente articolo: 
 
                           Art. 13-quater 
 
 
                       Collegio di disciplina 
 
  1. Il collegio di disciplina e' un organo di  Ateneo  competente  a
istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei  professori  e
dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo  il  principio
del  giudizio  fra  pari   e   nel   rispetto   del   principio   del
contraddittorio. 
  2. Il collegio di disciplina e' articolato in tre sezioni, ciascuna
composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di
tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. 
  La prima sezione e' composta da professori ordinari ed  opera  solo
nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione e' composta
da professori associati ed opera solo nei  confronti  dei  professori
associati; la terza sezione e' composta da ricercatori ed opera  solo
nei confronti dei ricercatori. 
  3. I componenti delle sezioni sono scelti  dal  Senato  accademico,
con voto riservato ai  soli  docenti,  su  proposta  delle  strutture
didattiche, e nominati con decreto rettorale. 
  Ciascuna struttura didattica propone una terna  di  nominativi  (un
professore ordinario, un  professore  associato  e  un  ricercatore),
individuati,  a  scrutinio  segreto,  tra  i  suoi  componenti.   Sui
nominativi proposti si esprime il Senato  accademico,  scegliendo,  a
scrutinio segreto, i  cinque  componenti  di  ogni  sezione.  Ciascun
senatore avente diritto a voto potra' esprimere fino a due preferenze
per ognuna delle  sezioni  da  comporre.  I  tre  docenti  che  hanno
ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri  effettivi
della sezione, i due docenti che seguono in ordine  di  voto  saranno
nominati membri supplenti. In caso di parita' di voti, verra'  scelto
il piu' anziano nel ruolo;  in  caso  di  parita'  di  decorrenza  di
anzianita' nel ruolo, il piu'  anziano  di  eta'.  Nel  caso  in  cui
abbiano  ottenuto  voti  meno  di  cinque  docenti,   si   procedera'
immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione
della sezione. 
  I componenti del collegio di disciplina durano  in  carica  quattro
anni e sono rinnovabili per una sola volta. 
  4.  Qualora  il   procedimento   disciplinare   coinvolga   docenti
appartenenti  a  diverse  fasce,  ovvero,   insieme,   professori   e
ricercatori, il collegio operera' «a sezioni congiunte», composte  da
tutti i componenti delle sezioni competenti. 
  5. Ciascuna sezione e' presieduta dal componente piu'  anziano  nel
ruolo. In caso di seduta «a sezioni  congiunte»,  la  presidenza  del
collegio spetta al decano di fascia piu' elevata. 
  6. In caso di assenza o di impedimento  del  componente  effettivo,
subentra il supplente della stessa sezione piu' anziano nel ruolo. 
  7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei
componenti e, in caso di  parita'  di  voti,  prevale  il  voto  piu'
favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare. 
  8. Il rettore sospende cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio
la persona  sottoposta  a  procedimento  disciplinare,  in  qualunque
momento del  procedimento,  in  relazione  alla  gravita'  dei  fatti
contestati e alla verosimiglianza della contestazione. 
  9. Il procedimento disciplinare avanti al collegio e'  disciplinato
dalla normativa vigente.