IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'AIFA, a norma del  comma  13  dell'art.  48  sopra
citato; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  agosto  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
Direttore generale dell'AIFA; 
  Visto l'art. 5 della  legge  del  29  novembre  2007,  n.  222,  di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159; 
  Visto l'art. 9,  comma  5  della  legge  8  agosto  2002,  n.  178,
intervenuto a modifica del comma 1 dell'art. 7 del  decreto-legge  18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, che definisce i criteri  della  determinazione
del prezzo di riferimento per i farmaci a brevetto  scaduto  compresi
all'interno delle liste di trasparenza AIFA; 
  Visto l'art. 13, comma 1, lettera b) del  decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, che  ridefinisce  le  quote  di  spettanza  relative  ai
medicinali equivalenti di cui all'art. 7, comma 1  del  decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16  novembre  2001,  n.  405,   e   successive   modificazioni,   con
l'esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che
abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto; 
  Visto il decreto del Ministero del  lavoro  della  salute  e  delle
politiche sociali del 26 novembre 2009, recante «Modalita'  attuative
delle misure previste  a  carico  delle  aziende  farmaceutiche,  dei
grossisti e delle farmacie in caso di mancato rispetto delle quote di
spettanza di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del  decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
giugno 2009, n. 77, in vigore dal 20 gennaio 2010»; 
  Visto il comma 6 dell'art. 11 del  decreto-legge  30  maggio  2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che ridefinisce le quote di spettanza a  beneficio  di  farmacisti  e
grossisti, sul  prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle  specialita'
medicinali di classe A di cui all'art. 8, comma 10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537; 
  Visto in particolare  l'art.  11,  comma  9  del  decreto-legge  n.
78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge  n.  122  del  30
luglio  2010,  che  dispone  che  a  decorrere  dall'anno  2011,  per
l'erogazione a carico del S.S.N. dei medicinali  equivalenti  di  cui
all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18  settembre  2010,  n.  347,
convertito, con modificazioni, collocati in classe A  ai  fini  della
rimborsabilita', l'AIFA, sulla base  della  ricognizione  dei  prezzi
vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa  un  prezzo  massimo  di
rimborso per confezione; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA n.  10
del 30 marzo 2011 con la quale  viene  approvata  la  metodologia  di
fissazione dei nuovi prezzi di riferimento ai sensi del predetto art.
11,  comma  9  del   decreto-legge   n.   78/2010,   convertito   con
modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dal 15 aprile 2010, sono vigenti  i  nuovi  prezzi  di
riferimento per ogni categoria di farmaci a brevetto scaduto compresa
all'interno delle liste di trasparenza AIFA. 
    
  2. I nuovi prezzi sono riportati nell'elenco allegato, che e' parte
integrante della presente determinazione. 
  3. In applicazione della disposizione di cui al comma  9  dell'art.
11 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge del 30 luglio 2010, n. 122, i nuovi prezzi di riferimento  sono
stati ridotti sulla base di una metodologia di confronto  del  prezzo
di riferimento dei prodotti presenti nella lista di trasparenza  AIFA
del mese di febbraio 2011 con i prezzi dei farmaci a brevetto scaduto
vigenti in altri Paesi europei (UK, Germania, Francia e Spagna), come
meglio specificato  nell'allegata  nota  metodologica  che  e'  parte
integrante della presente determinazione.