IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n.461, recante delega  al  Governo
per il riordino della disciplina civilistica  e  fiscale  degli  enti
conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo
20 novembre 1990, n.356, e della disciplina fiscale delle  operazioni
di ristrutturazione bancaria; 
  Visto  il  decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.153,  recante
disciplina  civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  di  cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20  novembre  1990,
n.356, e disciplina  fiscale  delle  operazioni  di  ristrutturazione
bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  1998,  n.
461; 
  Visto l'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  17  maggio
1999, n.153, ai sensi del quale "la  vigilanza  sulle  fondazioni  e'
attribuita  al  Ministero  del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica",  ora  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze; 
  Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n.153, ai sensi del quale la misura  dell'accantonamento
alla riserva obbligatoria e' determinata dall'Autorita' di vigilanza; 
  Visto l'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n.153, ai sensi del quale l'Autorita' di vigilanza  puo'
prevedere riserve facoltative; 
  Visto il provvedimento del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica del 19 aprile 2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.  96  del  26  aprile
2001, recante  le  indicazioni  per  la  redazione,  da  parte  delle
fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31
dicembre 2000, emanato  ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  5,  del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 
  Visto l'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,
n.2; 
  Visto l'articolo 52, comma 1-bis del D.L. 31  maggio  2010  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010  n.122,  ai
sensi del quale le disposizioni dell'articolo 15, commi 13, 14 e  15,
del  decreto-legge  29  novembre   2008,   n.185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2 si applicano anche per
l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010; 
  Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15
marzo 2005, 13 marzo 2006, 23 marzo 2007, 20  marzo  2008,  11  marzo
2009 e 13 aprile 2010 con i quali l'Autorita' di vigilanza, ai  sensi
delle disposizioni che precedono, ha provveduto a fissare  le  misure
degli accantonamenti alla riserva obbligatoria  e  alla  riserva  per
l'integrita' del patrimonio per gli esercizi 2001-2009; 
  Considerata   la    necessita'    di    determinare    la    misura
dell'accantonamento alla  riserva  obbligatoria  per  l'esercizio  1°
gennaio 2010 - 31 dicembre 2010; 
  Considerata  l'opportunita'   di   consentire   un   accantonamento
patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a  quello  obbligatorio,
finalizzato alla salvaguardia dell'integrita'  del  patrimonio  e  di
fissarne la misura massima ammessa; 
  Considerata l'opportunita' che, nei casi eccezionali in  cui  siano
presenti    disavanzi    pregressi,    le    fondazioni     destinino
prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla  copertura  di
tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare  il
patrimonio, sia di garantire continuita' all'attivita' istituzionale; 
  Considerato che e' in corso di predisposizione  il  regolamento  di
cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio  1999,
n. 153; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella redazione del bilancio  d'esercizio  2010,  le  fondazioni
bancarie osservano  le  disposizioni  di  cui  al  provvedimento  del
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
del 19 aprile 2001, tenuto conto di  quanto  disposto  dall'art.  15,
comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall'articolo 52,
comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello
risultante   dall'applicazione   delle   disposizioni   di   cui   al
provvedimento  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione economica del 19 aprile 2001. 
  3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di  cui  all'articolo
8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17  maggio  1999,  n.
153, e' determinato, per l'esercizio 2010, nella misura del venti per
cento   dell'avanzo   dell'esercizio,   al    netto    dell'eventuale
destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. 
  4. Al  solo  fine  di  conservare  il  valore  del  patrimonio,  le
fondazioni bancarie possono effettuare, per  il  medesimo  esercizio,
con atto motivato, un accantonamento alla  riserva  per  l'integrita'
del  patrimonio  in  misura  non  superiore  al  quindici  per  cento
dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale  destinazione  di
cui all'articolo  2,  commi  1  e  2,  fatto  salvo  quanto  disposto
dall'articolo 2, comma 3.