IL DIRIGENTE Della direzione generale delle piccole e medie imprese e gli enti cooperativi Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. al codice civile; Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore; Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV; Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato altresi' che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria; Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 2011; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.