IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,   recante
provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di   termini   e   della
partecipazione italiana a missioni internazionali, ed in  particolare
l'art. 4, come sostituito, a seguito ed in esecuzione della  sentenza
della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215,  dall'art.  1  del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, che prevede  l'individuazione  da
parte del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e per la semplificazione normativa, e d'intesa con le  regioni  e  le
province  autonome   interessate,   degli   interventi   urgenti   ed
indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e  alla
produzione dell'energia  e  delle  fonti  energetiche  che  rivestono
carattere strategico nazionale, anche  in  relazione  alla  possibile
insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i  quali  ricorrono
particolari  ragioni  di  urgenza  in   riferimento   allo   sviluppo
socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi  e
poteri straordinari; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
che prevede che gli  interventi  di  cui  al  comma  1  del  medesimo
articolo siano realizzati in regime  di  cooperazione  funzionale  ed
organizzativa tra commissari straordinari del  Governo,  nominati  ai
sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  novembre  2009
(di seguito anche decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre
2009),  con  cui  si  nomina  il  dott.  Nando  Pasquali  Commissario
straordinario del Governo per la realizzazione di interventi  urgenti
relativi alla  produzione  di  energia  elettrica  di  Marina  Grande
nell'isola di Capri (NA); 
  Visto l'art. 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.  3,
convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 2010, n. 41, che ha
escluso l'applicazione dell'art. 11 della legge 23  agosto  1988,  n.
400 ai suddetti Commissari straordinari del Governo; 
  Vista la nota del Presidente della Regione Campania del  24  agosto
2010, con cui e' stata comunicata  l'intesa  della  Regione  medesima
alla  individuazione  degli   interventi   relativi   alla   centrale
termoelettrica di Marina Grande nel comune di Capri, alla nomina  del
Commissario straordinario di Governo, nella persona del  dott.  Nando
Pasquali, nonche' alla proroga del termine del mandato al  31  luglio
2011; 
  Visto l'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
novembre 2009, che individua le opere di bonifica, ristrutturazione e
ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande,  quali
interventi relativi alla produzione di energia elettrica per i  quali
ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo
socio-economico e che devono essere realizzati ai  sensi  e  per  gli
effetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78; 
  Visto  l'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  20  novembre  2009,  che  prevede  che   il   Commissario
straordinario, per l'esercizio delle sue funzioni,  possa  avvalersi,
tra  l'altro,  anche  delle  strutture  del   Gestore   dei   Servizi
Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE)  e  delle  strutture  della
S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: SIPPIC),  proprietaria  della  sopra
citata centrale di Marina Grande; 
  Visto  l'art.  3,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  20  novembre  2009,  che  prevede  che  le  modalita'  di
copertura dei costi per la realizzazione degli interventi individuati
all'art.  2  del  medesimo  decreto  siano  definite  attraverso  una
convenzione stipulata tra il GSE e  la  SIPPIC,  sulla  base  di  uno
schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto  l'art.  4,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 novembre  2009,  ai  sensi  del  quale  il  Commissario
straordinario trasmette ai Ministri dello sviluppo  economico,  delle
infrastrutture e dei trasporti,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  per  la  semplificazione  normativa   un
cronoprogramma delle attivita' relative agli interventi  oggetto  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 e  riferisce
sullo stato di avanzamento degli stessi con cadenza  almeno  mensile,
salvo specifiche richieste in relazione ai tempi e alle modalita'  di
svolgimento dei suoi compiti; 
  Considerato che per gli  interventi  individuati  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 novembre  2009  ricorrono  particolari
ragioni di urgenza sia in  relazione  alla  possibile  insorgenza  di
situazioni  di  emergenza,  sia  in   riferimento   alle   condizioni
socio-economiche dell'isola di Capri; 
  Considerato che la SIPPIC e' un'impresa elettrica minore  ai  sensi
dell'art. 4, comma 8,  della  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  e
successive  modificazioni  ed  in  quanto  tale  e'   soggetta   alla
regolazione economica prevista dai commi 3  e  4  dell'art.  7  della
legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91); 
  Considerato che, in conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  7,
comma 3, della legge n. 10/91, l'Autorita' per l'energia elettrica  e
il gas, su proposta della Cassa conguaglio per il settore  elettrico,
stabilisce, entro  ogni  anno,  sulla  base  del  bilancio  dell'anno
precedente  della  SIPPIC,  l'acconto  per  l'anno  in  corso  ed  il
conguaglio  per  l'anno  precedente  da  corrispondere  a  titolo  di
integrazione tariffaria alla medesima impresa; 
  Considerato  che  le  integrazioni  tariffarie  riconosciute   alle
imprese  elettriche  minori  trovano  copertura  sul  conto  per   le
integrazioni tariffarie di cui al capitolo VII, comma 3, lettera  a),
del  provvedimento  del  comitato  interministeriale  dei  prezzi  n.
34/1974,  e  successivi  aggiornamenti,  istituito  presso  al  cassa
conguaglio per il settore elettrico  e  alimentato  dalla  componente
tariffaria UC4; 
  Considerato che gli  interventi  di  bonifica,  ristrutturazione  e
ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, disposti
dal Commissario straordinario, possono essere realizzati direttamente
dalla SIPPIC, e che i relativi costi trovano copertura a  valere  sul
citato conto per le integrazioni tariffarie istituito presso la cassa
conguaglio per il settore elettrico  e  alimentato  dalla  componente
tariffaria UC4 di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07; 
  Considerato che, di conseguenza, tutti i  costi  sostenuti  per  la
realizzazione   delle   opere   di   bonifica,   ristrutturazione   e
ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande  devono
essere appostati nel bilancio di esercizio della SIPPIC; 
  Considerato  che  le  opere   di   bonifica,   ristrutturazione   e
ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  20  novembre
2009, andranno  a  beneficio  della  SIPPIC,  senza  che  cio'  debba
introdurre nuovi oneri a carico dei clienti finali ne' a  carico  del
bilancio dello Stato e senza arrecare pregiudizio alle altre  imprese
aventi titolo ad accedere al sistema delle integrazioni tariffarie; 
  Considerato che, qualora la SIPPIC non provveda direttamente con le
proprie risorse finanziarie  ad  effettuare  gli  interventi  di  cui
all'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  20
novembre 2009, in ragione  dei  particolari  motivi  di  urgenza  che
caratterizzano tali interventi,  il  Commissario  straordinario  puo'
provvedere per il tramite del GSE; 
  Ritenuto opportuno che la Cassa conguaglio per il settore elettrico
provveda a rimborsare direttamente al GSE quanto dallo stesso erogato
a titolo di contributo per  effetto  degli  interventi  disposti  dal
Commissario straordinario, attingendo dal Conto per  le  integrazioni
tariffarie,  istituito  presso  la  medesima   e   alimentato   dalla
componente tariffaria UC4 di cui  alla  deliberazione  dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07; 
  Ritenuto, pertanto, di definire lo schema  di  convenzione  di  cui
all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
novembre 2009  sulla  base  degli  elementi  e  delle  considerazioni
precedentemente riportate. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato lo schema della convenzione prevista  dall'art.  3,
comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  novembre
2009, riportato in allegato al presente decreto, di  cui  costituisce
parte integrante e sostanziale. 
  2. Le  risorse  erogate  dalla  cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico,  per  il  tramite  del  GSE,  a  fronte  degli  interventi
realizzati   sulla   base   delle   disposizioni   del    Commissario
straordinario, hanno la finalita' di conseguire in via d'urgenza, con
riferimento alla centrale termoelettrica di Marina Grande  nell'isola
di Capri, lo sviluppo socio-economico,  garantendo  la  sicurezza  di
approvvigionamento. 
  3. I contributi erogati  dalla  cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico ai sensi del precedente comma  2  sono  contabilizzati  nel
bilancio di esercizio della SIPPIC a riduzione del costo dei  cespiti
a cui essi si riferiscono. 
  4. Gli interventi di cui al medesimo comma 2 non danno  diritto  ad
alcun beneficio di natura patrimoniale, economica o fiscale  in  capo
alla SIPPIC. 
  5.  La  cassa  conguaglio  per  il   settore   elettrico   rimborsa
direttamente al GSE i contributi di cui  al  precedente  comma  3,  a
valere sul conto per le integrazioni tariffarie di  cui  al  capitolo
VII,  comma  3,  lettera   a),   del   provvedimento   del   comitato
interministeriale dei prezzi n. 34/1974, e successivi aggiornamenti. 
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  individua,  con
propri provvedimenti, i tempi per il rimborso di  cui  al  precedente
comma 5.