Il Comitato Nazionale per la Tutela  e  la  Valorizzazione  delle
Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche  dei
Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164; 
    Esaminata la domanda presentata dalla Regione Calabria, intesa ad
ottenere la modifica della Indicazione  Geografica  Tipica  dei  vini
«Valdamato»; 
    Visto il parere favorevole della Regione Calabria sull'istanza di
cui sopra; 
    Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, parere  favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il  testo
annesso al presente parere. 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato  Nazionale
per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni  di  Origine  e
delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre  n.
20 - 00187 Roma, entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di
produzione.