IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo  39-quater
del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  sono  effettuati  in  relazione  ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di  cui  alla
tabella  A)  allegata  al  decreto  direttoriale  30  dicembre  2010,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 gennaio 2011, alle tabelle
B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 1 del 2  gennaio
2002, alla tabella C), allegata al decreto  direttoriale  25  ottobre
2005 e successive integrazioni, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale
n. 255 del 2 novembre 2005 e alla  tabella  E)  allegata  al  decreto
direttoriale 29 marzo 2011; 
  Vista l'istanza con  la  quale  la  Philip  Morris  Italia  Srl  ha
richiesto il cambio di condizionamento di una marca  di  trinciato  a
taglio fino per arrotolare le sigarette, gia' iscritta in  tariffa  e
che non e' mai sta commercializzata nel mercato nazionale; 
  Viste l'istanze con le quali la Philip Morris Italia Srl, la Serena
Srl, la Diadema Spa, la British American Tobacco Italia  Spa,  la  JT
International Italia Srl, la Maga Team Srl e la International Tobacco
Agency Srl hanno chiesto di variare il prezzo di  vendita  di  alcune
marche di tabacchi lavorati; 
  Considerato che occorre procedere alla variazione  dell'inserimento
di alcune marche  di  tabacchi  lavorati  in  conformita'  ai  prezzi
richiesti dalle citate societa' con le sopraindicate  istanze,  nella
tariffa di vendita  di  cui  alla  tabella  A)  allegata  al  decreto
direttoriale 30 dicembre 2010, alla tabella B)  allegata  al  decreto
direttoriale 19  dicembre  2001  e  successive  integrazioni  e  alla
tabella E) allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'inserimento nella tariffa di  vendita  del  tabacco  trinciato  a
taglio fino per arrotolare le sigarette CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN e'
variato come segue: 
 
    

                DA                            A
     Confezione da 30 grammi      Confezione da 25 grammi