All'Organismo Pagatore AGEA 
                        via Palestro, 81 - 00185 Roma 
                        All'A.R.T.E.A. via S. Donato,  42/1  -  50127
                        Firenze Fax 055/3241799 
                        All'A.G.R.E.A. Largo Caduti del Lavoro,  6  -
                        40122 Bologna  Fax 051/284910 
                        All'A.V.E.P.A Centro Tommaseo 
                        via N. Tommaseo, 67 C-3° p  -  35131  Padova 
                        Fax 049/7708750 
                        All'Organismo    Pagatore    della    Regione
                        Lombardia P.zza Citta' di Lombardia, 1 -20124
                        Milano Fax 02/67655673 
                        All' ARPEA via Bogino, 23 - 10123 Torino  Fax
                        011/3025199 
                        All' APPAG  via G.B. Trener, 3 - 38100 Trento
                        Fax 0461/495810 
                        All'OPPAB via Crispi, 15 - 39100 Bolzano  Fax
                        0471/413009 
                        Al  Centro  Assistenza  Agricola   Coldiretti
                        S.r.l. via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma 
                        Al   C.A.A.   Confagricoltura   S.r.l   Corso
                        Vittorio Emanuele II, 101 - 00185 Roma 
                        Al    C.A.A.    CIA    S.r.l.     Lungotevere
                        Michelangelo, 9 - 00192 Roma 
                        Al CAA Copagri S.r.l.   via  Calabria,  32  -
                        00187 Roma 
                        Al Coordinamento CAA c/o CAALPA via  L.Serra,
                        37 - 00153 Roma c/o CAA  AIPO,  via  Alberico
                        II,  35  -  00193  Roma   c/o   CAAGCI,   via
                        A.Bargoni, 78 - 00153 Roma 
                        e, p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole
                        Alimentari    e    Forestali     Dipartimento
                        Politiche europee ed  Internazionali  Via  XX
                        Settembre, 20 - 00186 ROMA 
                        Alla Regione Puglia  Assessorato alle risorse
                        agroalimentari   Coordinamento    Commissione
                        Politiche agricole Lungomare N. Sauro,  45/47
                        - 71100 Bari 
                        All' ARCEA via E.Mole' - 88100 Catanzaro  Fax
                        0961/852065 
 
1. Premessa 
  La  presente  circolare  integra  e  modifica  le  circolari   AGEA
ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, ACIU.2007.128 del 2 marzo 2007  e
ACIU.2009.812 del 18 maggio 2009 in  seguito  all'entrata  in  vigore
della riforma della PAC per il regime di estirpazione dei  vigneti  e
di quanto disposto dal Reg. CE 73/2009 in materia di integrazione  di
nuovi settori nel Regime di pagamento unico. 
    1.1. Riferimenti normativi principali (in ordine cronologico) 
      1.1.1. Normativa comunitaria 
      Regolamento (CE) n. 1782/03  del  Consiglio  del  29  settembre
2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  L  270
del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative  ai  regimi
di sostegno diretto nell'ambito della  politica  agricola  comune  ed
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001,  (CE)  n.
1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.  1868/94,  (CE)  n.  1251/1999,
(CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE)  n.  2358/71  e  (CE)  n.
2529/2001. 
      Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio  2009,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L  30/16  del
31gennaio 2009, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola
comune  e  istituisce  taluni  regimi  di  sostegno  a  favore  degli
agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE)  n.
247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. 
      Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29  ottobre
2009 recante modalita' di applicazione del regime di pagamento  unico
di cui al titolo III del regolamento (CE) n.  73/2009  del  Consiglio
che stabilisce norme comuni relative ai regimi  di  sostegno  diretto
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi
di sostegno a favore degli agricoltori. 
      Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre
2009 recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
73/2009 del Consiglio per  quanto  riguarda  la  condizionalita',  la
modulazione e  il  sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo
nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al
medesimo regolamento e modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio per  quanto  riguarda  la  condizionalita'
nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo. 
      1.1.2. Normativa nazionale 
      Decreto MiPAAF n. 1867 del 9 dicembre 2009 -  Disposizioni  per
l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore
del frumento duro. 
      Decreto MiPAAF n. 1868  del  9  dicembre  2009  -  Disposizioni
relative alla gestione dei pagamenti diretti 
      Decreto  MiPAAF  del  10  novembre  2009  -  Disposizioni   per
l'attuazione della riforma della politica  agricola  comune  ai  fini
dell'assegnazione dei titoli  all'aiuto  nell'ambito  del  regime  di
pagamento  unico  agli  agricoltori  che  aderiscono  al  regime   di
estirpazione dei vigneti. 
2. Titoli definitivi 2010 
  A. Con l'entrata in vigore della riforma della PAC  per  il  regime
dell'estirpazione dei vigneti e per l'aiuto specifico del grano  duro
di qualita', sono stati attribuiti agli agricoltori i relativi titoli
definitivi, ovvero sono stati  conseguentemente  modificati,  se  del
caso e secondo le modalita' stabilite con la  presente  circolare,  i
titoli definitivi ad essi gia'  assegnati  ai  produttori  nel  corso
degli anni 2005, 2006 e 2008. 
  B. Inoltre  sono  stati  modificati  i  titoli  gia'  assegnati  ai
produttori  che  sono  stati  interessati  dalla  restituzione  delle
trattenute  effettuate  ai  fini  della  costituzione   del   plafond
utilizzato per l'erogazione degli aiuti di cui  all'art.69  del  Reg.
(CE)  n.  1782/2003,  cosi'  come  indicato  nella   circolare   AGEA
ACIU.2010.354 del 11 maggio 2010. 
  C. I titoli provenienti dal disaccoppiamento del tabacco sono stati
ricalcolati, con riguardo al valore attribuito, al fine di  applicare
una percentuale unica di  disaccoppiamento  pari  al  50%,  ai  sensi
dell'allegato  7,  punto  I,  del  reg.  (CE)  n.   1782/2003.   Tale
percentuale unica sostituisce quelle  precedentemente  applicate  sul
territorio nazionale (ad  eccezione  della  regione  Puglia,  cui  si
applicava una percentuale del 100%). 
  I titoli  derivano  dai  dati  di  riferimento  per  il  regime  di
estirpazione dei  vigneti,  e  per  l'aiuto  per  il  grano  duro  di
qualita', definiti  a  seguito  dei  movimenti  aziendali  registrati
durante la ricognizione preventiva attuata nei detti settori, nonche'
ai fini della restituzione di cui alla lettera B. 
  I titoli sono registrati nel Registro nazionale titoli di cui  alle
circolari prot. n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005 e ACIU.2007.128
del 2 marzo 2007. 
  L'Organismo pagatore competente rende disponibili agli  interessati
le informazioni registrate secondo modalita' dallo stesso definite. 
3. Caratteristiche dei titoli definitivi 2010 
  I titoli definitivi sono stati oggetto di una riduzione lineare del
loro valore, cosi' come stabilito dal decreto ministeriale 29  luglio
2009 che detta le «disposizioni per  l'attuazione  dell'art.  68  del
Reg. CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009». Tale riduzione
e' stata pari al 3,8 % del relativo plafond di  settore  (10%  per  i
settori del tabacco e dello zucchero). 
  In applicazione degli articoli 64 e  65  del  Regolamento  (CE)  n.
73/2009, gli agricoltori che hanno acquistato, ricevuto  o  che  sono
gia' stati assegnatari di titoli definitivi entro il 15  giugno  2006
(titoli definitivi del 2005) oppure entro il 15 giugno  2007  (titoli
definitivi  del  2006)  oppure  entro  il  15  maggio  2009   (titoli
definitivi  del  2008)  e  che  sono  stati  interessati   nel   2010
dall'attribuzione di importi e  superfici  di  riferimento  collegati
all'attivita' agricola svolta nel regime di estirpazione dei  vigneti
per l'anno 2008 o 2009 e/o dell'aiuto specifico  del  grano  duro  di
qualita' ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 e/o  dalla  restituzione
delle trattenute di  cui  alla  lettera  B.  del  paragrafo  2  della
presente  circolare,  ricevono  dei  titoli  ricalcolati   nel   modo
seguente: 
    il numero dei titoli all'aiuto e' uguale  al  numero  dei  titoli
all'aiuto detenuti, eventualmente maggiorato  del  numero  di  ettari
determinato a norma dell'allegato IX, lettera B) del regolamento (CE)
n. 73/2009 e del decreto ministeriale del 10 novembre  2009,  per  il
regime di estirpazione dei vigneti; 
    il valore si ottiene dividendo la somma  del  valore  dei  titoli
all'aiuto detenuti e dell'importo di riferimento  calcolato  a  norma
dell'art. 36 del  regolamento  (CE)  n.  73/2009  per  il  regime  di
estirpazione  dei  vigneti  e/o  dell'importo  calcolato,  ai   sensi
dell'art. 64 del reg. CE 73/2009, per  l'aiuto  specifico  del  grano
duro di qualita' ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 e/o dell'importo
calcolato, ai  sensi  dell'art.65  del  Reg.  CE  n.73/2009,  per  la
restituzione delle trattenute di cui alla lettera B. del paragrafo  2
della presente circolare, per il numero di  titoli  determinato  come
descritto al punto precedente. 
  Non sono ricompresi nel calcolo di cui sopra: i titoli speciali  da
soccida e i titoli posseduti in affitto. 
  In sede di calcolo dei titoli definitivi relativi al frumento  duro
e di restituzione delle trattenute effettuate ai sensi  dell'art.  69
del reg. (CE) n. 1782/2003, si applica quanto disposto  dall'art.  65
del Reg. (CE) n. 73/2009, come modificato dal Reg. (CE) n. 1250/2009,
e in particolare : 
    1. se l'agricoltore non deteneva titoli  all'aiuto  basati  sulla
superficie nell'anno 2010, sono stati calcolati titoli: 
      a) il cui numero e' pari al numero di ettari che ha  dichiarato
nella domanda unica 2010, a norma dell'art. 35, paragrafo 1, del reg.
(CE) n. 73/2009; 
      b) il cui valore e' stabilito  dividendo  l'importo  risultante
dall'applicazione dell'art. 64, paragrafo 1, per il numero di  titoli
stabilito a norma della precedente lettera a); 
    2. in deroga a tale modalita' di  calcolo  se  l'agricoltore  non
deteneva  titoli  all'aiuto  basati  sulla  superficie  nel  2010  ma
deteneva titoli all'aiuto presi  in  affitto,  sono  stati  calcolati
titoli: 
      a) il cui numero e' stato calcolato come la differenza tra  gli
ettari ammissibili dichiarati in domanda unica 2010 e  il  numero  di
titoli detenuti a titolo provvisorio; 
      b) il cui  valore  e'  stato  determinato  dividendo  l'importo
risultante dall'applicazione dell'art. 64, par.1  per  il  numero  di
diritti determinati alla lettera a), tenendo presente che  il  valore
di ciascun diritto assegnato non deve superare i 5.000 euro. 
    3. se al termine della procedura di calcolo descritta al punto 2.
e' presente un importo  di  riferimento  residuo,  vengono  assegnati
all'agricoltore dei titoli con valore massimo unitario pari  a  5.000
euro. 
  Tali titoli, in deroga all'art.  35  del  Reg.  (CE)  73/2009,  non
necessitano della dichiarazione degli ettari  corrispondenti  e  sono
soggetti alle disposizioni e limitazioni stabilite dall'art.  64  del
Reg. (CE) 1782/2009. 
    4. se un agricoltore ha subito la trattenuta di cui  all'art.  69
del  Reg.  (CE)  n.  1782/2003,  la  restituzione  degli  importi  in
questione  si  effettua,  se  l'agricoltore  stesso  non  dispone  di
superficie ammissibile, ovvero se l'importo dei  titoli  calcolati  a
tal fine supera i 5.000 Euro per ettaro, mediante  l'attribuzione  di
titoli speciali del valore massimo unitario di 5.000 Euro per ettaro. 
  Per quanto riguarda i titoli derivanti dalla riserva nazionale,  le
medie regionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale  n.  D/118
del 24 marzo 2005, applicabili per il 2010, sono le seguenti: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
   I titoli oggetto della  presente  circolare  sono  definitivi,  in
quanto non piu' suscettibili di variazione, sia  in  aumento  che  in
diminuzione, nel numero e  nel  valore,  fatte  salve  le  variazioni
determinate dall'applicazione di nuova normativa comunitaria,  ovvero
di accertamenti effettuati al fine  di  garantire  la  loro  corretta
attribuzione. 
  Sono possibili unicamente ricalcoli afferenti singoli produttori in
presenza  di  casi  particolari   (contenzioso,   anomalie   risolte,
circostanze eccezionali) che giustifichino la variazione  dei  titoli
assegnati o l'assegnazione di nuovi titoli. 
  Le  domande  di  accesso  alla  riserva  nazionale  possono  essere
riesaminate. Pertanto, i titoli da riserva possono variare nel numero
e nel valore, in aumento  o  in  diminuzione,  in  funzione  di  tale
riesame. 
4. Modalita' di calcolo dei titoli definitivi 2010 
  In applicazione di quanto previsto dalla normativa  comunitaria  ed
in considerazione di quanto  disposto  dal  decreto  ministeriale  10
novembre 2009, per il calcolo degli  importi  e  delle  superfici  di
riferimento dei titoli attribuiti  agli  agricoltori  per  il  regime
dell'estirpazione vigneti e' stato considerato il valore unitario  di
350 euro per ettaro e la superficie  estirpata  cosi'  come  definita
dall'art.75 del Reg. (CE) n. 555/2008. 
  In applicazione di quanto previsto dai DD.MM. n.1867 e n. 1868  del
9 dicembre 2009, per il calcolo degli importi e  delle  superfici  di
riferimento dei titoli  attribuiti  per  l'aiuto  al  grano  duro  di
qualita' e degli importi di riferimento  relativi  alla  restituzione
della trattenuta di cui  alla  lettera  B.  del  paragrafo  2.  della
presente  circolare,  oltre  ai  criteri  descritti  nel   precedente
paragrafo  3.,  sono  stati  utilizzati  gli  algoritmi  di   calcolo
riportati nell'Allegato 1. 
5. Registro Nazionale Titoli 
  La presente circolare e' emanata in applicazione di quanto disposto
dall'art. 25 del Reg. (CE) n. 1120/2009. A tale scopo si  dispone  la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
  In ogni caso,  i  titoli  attribuiti  a  ciascun  agricoltore  sono
inseriti nel Registro Nazionale Titoli (RNT) di  cui  alle  circolari
prot. n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005  e  ACIU.2007.128  del  2
marzo 2007. 
  Il Registro Nazionale Titoli e' replicato sui  sistemi  informativi
degli Organismi Pagatori ed e' consultabile  da  parte  dei  soggetti
interessati, attraverso  le  procedure  messe  a  disposizione  dagli
Organismi Pagatori stessi. 
  Il  Registro  e'  liberamente  e  direttamente   consultabile   nel
fascicolo aziendale del produttore interessato, nonche' sul sito  web
dell'AGEA, all'indirizzo www.agea.gov.it. 
6. Disposizione finale 
  Per  tutto  quanto  non  espressamente  disposto  con  la  presente
circolare,  si   rimanda   alle   precedenti   circolari   prot.   n.
ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, ACIU.2007.128 del 2 marzo 2007  e
ACIU.2009.812 del 18.05.2009. 
    Roma, 31 marzo 2011 
 
                       Il direttore dell'area di coordinamento: Nanni