IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni,     recante      misure      di      razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2003,
n. 385 recante il regolamento di organizzazione  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto l'art. 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni ed integrazioni,  in  base  al  quale
l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24  della  legge  22  dicembre
1957, n. 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del  prezzo
di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; 
  Visto l'art. 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce,  nel
comma 1, le aliquote di base dell'imposta  di  consumo  sui  tabacchi
lavorati e, nei commi 2-bis e  2-ter,  per  il  tabacco  trinciato  a
taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, che  l'imposta  di
consumo dovuta sui  prezzi  inferiori  alla  classe  di  prezzo  piu'
richiesta  e'  fissata  nella  misura   del   centonove   per   cento
dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo, la  quale
e' determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di
vendita rilevati nel trimestre precedente; 
  Visto l'art.  1  del  decreto-legge  29  settembre  1997,  n.  328,
convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal  19
al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  25   giugno   2010,   che   fissa
nell'allegata tabella E, la ripartizione dei  prezzi  di  vendita  al
pubblico del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare
le sigarette; 
  Considerato  che,  in  base  ai  dati  risultanti   dalle   vendite
sull'intero  territorio  nazionale,  registrate  dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato nel primo  trimestre  dell'anno  2011,
per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi  per  arrotolare  le
sigarette, la classe di prezzo piu'  richiesta  e'  risultata  essere
pari ad euro 130,00 per chilogrammo e che, pertanto, su  tale  classe
di prezzo e su quelle superiori si applica l'aliquota di base di  cui
al comma 1 del citato  art.  39-octies  del  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
pari al 56 per cento, mentre sulle  classi  di  prezzo  inferiori  si
applica l'imposta di consumo nella misura  del  centonove  per  cento
dell'imposta applicata sulla classe di prezzo piu' richiesta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nella tabella E  allegata  al  presente  decreto,  che  sostituisce
quella allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010, e' fissata la
ripartizione, per chilogrammo, dei prezzi di vendita al pubblico  dei
tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera c), numero
1 del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni . 
  Il presente decreto, che si applica a decorrere dal 1° aprile 2011,
e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 marzo 2011 
 
                                                Il direttore: Rispoli 

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2011 
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari,  registro  n.  4
Economia e finanze, foglio n. 3