L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del  13
aprile 2011; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, lettera  b),  n.  9,  della  legge  31
luglio 1997, n.  249,  recante  "Istituzione  dell'Autorita'  per  le
garanzie   nelle   comunicazioni   e   norme   sui   sistemi    delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo"; 
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina  delle
campagne elettorali per l'elezione alla  Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica", e successive modificazioni; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  "Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica",  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  "Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali"; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla  legge
5 novembre 2004, n. 261; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato dal decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  44,  recante
"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", ed,  in
particolare, l'articolo 7; 
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  "Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa  legislativa
del popolo", e successive modificazioni; 
  Rilevato che con decreti del Presidente  della  Repubblica  del  23
marzo 2011, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati indetti per i giorni  12
e 13 giugno 2011 quattro referendum popolari aventi ad oggetto: 
  1) l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge
23 luglio 2009, n.  99,  e  dall'articolo  15  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della  sentenza
della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia  di  modalita'
di affidamento e gestione dei servizi pubblici  locali  di  rilevanza
economica; 
  2) l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della
tariffa  del  servizio  idrico   integrato   in   base   all'adeguata
remunerazione del capitale investito; 
  3) l'abrogazione parziale di  norme  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133,  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  e  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la  produzione
di energia nucleare; 
  4) l'abrogazione di norme della legge 7  aprile  2010,  n.  51,  in
materia di legittimo impedimento del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  e  dei  Ministri  a  comparire  in  udienza  penale,  quale
risultante a seguito della  sentenza  n.  23  del  2011  della  Corte
costituzionale; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione dei Commissari Sebastiano  Sortino  e  Gianluigi
Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in  attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione  ai  principi
del      pluralismo,      dell'imparzialita',      dell'indipendenza,
dell'obiettivita' e della  completezza  del  sistema  radiotelevisivo
nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4
e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,si  riferiscono  alle
consultazioni  referendarie  del  12  e  13  giugno   2011   relative
l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto -  legge  25  giugno
2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive
modificazioni e del decreto  -  legge  25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009,  n.  166,
nel  testo  risultante  a  seguito   della   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 325 del 2010; l'abrogazione parziale  dell'articolo
154, comma  1,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152;
l'abrogazione parziale del decreto - legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nel
testo  risultante  per  effetto  di  modificazioni   e   integrazioni
successive,  limitatamente   all'art.   7,   comma   1,   lett.   d);
l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, e  si  applicano  nei
confronti   delle   emittenti   che   esercitano    l'attivita'    di
radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana
e periodica. 
  2. Stante la coincidenza territoriale e temporale, anche  parziale,
delle consultazioni referendarie di cui alla presente delibera con le
consultazioni  elettorali  amministrative,   saranno   applicate   le
disposizioni di attuazione  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28
relative a ciascun tipo di consultazione. 
  3. Ove non diversamente previsto, esse  hanno  effetto  dal  giorno
successivo alla data  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sino  a  tutta  la
seconda giornata di votazione.