L'AUTORITA' Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 aprile 2011; Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", ed, in particolare, l'articolo 7; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni; Rilevato che con decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 quattro referendum popolari aventi ad oggetto: 1) l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; 2) l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito; 3) l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare; 4) l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 relative l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto - legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e del decreto - legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010; l'abrogazione parziale dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'abrogazione parziale del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all'art. 7, comma 1, lett. d); l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. 2. Stante la coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle consultazioni referendarie di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione. 3. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sino a tutta la seconda giornata di votazione.