IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24 novembre 2003,  n.  326  che  ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n.245 del Ministro della salute di concerto con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle  finanze  in
data 20  settembre  2004  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma  del
comma 13 dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al registro visti  semplici,  foglio  n.803  in
data 16 agosto 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
direttore generale dell' Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  relativa  alle  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante   attuazione   della   direttiva
2001/83/CE (e successive  direttive  di  modifica),  relativa  ad  un
codice comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  ed  in
particolare l'art. 50, commi 5 e 5-bis; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2007,  n.  274,  recante
disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
ed, in particolare, l'art. 8, che modifica l'art. 50, introducendo il
comma 5-bis, che rinvia  ad  apposita  determinazione  dell'AIFA  per
l'individuazione delle modifiche,  diverse  da  quelle  previste  dal
comma  5  (modifiche  essenziali),  che  l'interessato  e'  tenuto  a
comunicare alla stessa agenzia; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  maggio  2004,   inerente   la
rideterminazione degli importi delle tariffe e  dei  diritti  per  le
prestazioni rese a richiesta ed utilita' di soggetti interessati; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  individuare  e  disciplinare,  ai   sensi
dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto legislativo  n.  219/2006,  la
procedura di comunicazione inerente  le  modifiche  «non  essenziali»
delle  condizioni  in  base  alle  quali  e'  stata  rilasciata   una
autorizzazione alla produzione di medicinali; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. La presente determinazione  individua  e  disciplina,  ai  sensi
dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto legislativo  n.  219/2006,  la
procedura di comunicazione delle  modifiche  «non  essenziali»  delle
condizioni in base alle quali e' stata rilasciata una  autorizzazione
alla produzione di medicinali. 
  2. Sono definite come non essenziali le modifiche che: 
    a. non impattano in  modo  critico  sui  locali  e  sui  processi
produttivi; 
    b. non comportano una diversa destinazione d'uso di locali; 
    c.  non  comportano  una  variazione  di  lay-out   dei   reparti
produttivi; 
    d. non comportano  una  modifica  di  flussi  del  personale  e/o
materiali; 
    e. implicano una sostituzione di macchine e/o apparecchiature che
presentano  la  stessa  funzionalita'   di   quelle   precedentemente
installate  ed   autorizzate   e   che   possono   rappresentare   un
miglioramento    tecnologico    (definite     come:     «sostituzioni
like-for-like»), purche' non richiedano variazione  di  lay-out,  una
modifica di flussi o diversa destinazione d'uso dei locali; 
    f. non richiedono, in ogni caso, la modifica  dell'autorizzazione
alla produzione precedentemente  rilasciata  al  sito  produttivo  ai
sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 219/2006. 
  3. Nell'allegato n.  1,  che  costituisce  parte  integrante  della
presente determinazione,  e'  riportato  l'elenco  dettagliato  delle
modifiche «non essenziali», cosi' come definite dal precedente  comma
2, con la relativa codificazione. 
  4. Le modifiche non indicate nell'elenco di cui all'allegato n.  1,
sono escluse dal campo di applicazione della presente determinazione.
Per esse, si rinvia all'art. 50, comma 5, del decreto legislativo  n.
219/2006 («modifiche essenziali»). 
  5. Ricadono, in ogni caso, nel novero delle modifiche «essenziali»,
sottoposte,  quindi,  alla  procedura  di  autorizzazione  da   parte
dell'AIFA, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n.
219/2006,  tutte  le  attivita'  di  installazione,  sostituzione  di
macchine/apparecchiature e/o attivazione di  produzioni,  o  fasi  di
produzione,  di  medicinali  o  materie  prime   eseguiti   in   aree
classificate:  A,  B,  C  e  D,  secondo  la  definizione   riportata
nell'allegato 1 delle EU cGMP. 
  6. Le mere sostituzioni di parti di  consumo  (parti  di  ricambio)
previste dai piani di manutenzione delle apparecchiature di  un  sito
produttivo non richiedono l'autorizzazione da  parte  dell'AIFA,  ne'
comportano l'obbligo della preventiva comunicazione all'AIFA stessa.