IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto n.245 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n.803 in data 16 agosto 2008, con cui il prof. Guido Rasi e' stato nominato direttore generale dell' Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, relativa alle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, ed in particolare l'art. 50, commi 5 e 5-bis; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, recante disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ed, in particolare, l'art. 8, che modifica l'art. 50, introducendo il comma 5-bis, che rinvia ad apposita determinazione dell'AIFA per l'individuazione delle modifiche, diverse da quelle previste dal comma 5 (modifiche essenziali), che l'interessato e' tenuto a comunicare alla stessa agenzia; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2004, inerente la rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' di soggetti interessati; Ritenuto, pertanto, di individuare e disciplinare, ai sensi dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 219/2006, la procedura di comunicazione inerente le modifiche «non essenziali» delle condizioni in base alle quali e' stata rilasciata una autorizzazione alla produzione di medicinali; Determina: Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1. La presente determinazione individua e disciplina, ai sensi dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 219/2006, la procedura di comunicazione delle modifiche «non essenziali» delle condizioni in base alle quali e' stata rilasciata una autorizzazione alla produzione di medicinali. 2. Sono definite come non essenziali le modifiche che: a. non impattano in modo critico sui locali e sui processi produttivi; b. non comportano una diversa destinazione d'uso di locali; c. non comportano una variazione di lay-out dei reparti produttivi; d. non comportano una modifica di flussi del personale e/o materiali; e. implicano una sostituzione di macchine e/o apparecchiature che presentano la stessa funzionalita' di quelle precedentemente installate ed autorizzate e che possono rappresentare un miglioramento tecnologico (definite come: «sostituzioni like-for-like»), purche' non richiedano variazione di lay-out, una modifica di flussi o diversa destinazione d'uso dei locali; f. non richiedono, in ogni caso, la modifica dell'autorizzazione alla produzione precedentemente rilasciata al sito produttivo ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 219/2006. 3. Nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione, e' riportato l'elenco dettagliato delle modifiche «non essenziali», cosi' come definite dal precedente comma 2, con la relativa codificazione. 4. Le modifiche non indicate nell'elenco di cui all'allegato n. 1, sono escluse dal campo di applicazione della presente determinazione. Per esse, si rinvia all'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 («modifiche essenziali»). 5. Ricadono, in ogni caso, nel novero delle modifiche «essenziali», sottoposte, quindi, alla procedura di autorizzazione da parte dell'AIFA, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006, tutte le attivita' di installazione, sostituzione di macchine/apparecchiature e/o attivazione di produzioni, o fasi di produzione, di medicinali o materie prime eseguiti in aree classificate: A, B, C e D, secondo la definizione riportata nell'allegato 1 delle EU cGMP. 6. Le mere sostituzioni di parti di consumo (parti di ricambio) previste dai piani di manutenzione delle apparecchiature di un sito produttivo non richiedono l'autorizzazione da parte dell'AIFA, ne' comportano l'obbligo della preventiva comunicazione all'AIFA stessa.