IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi
del Nord Africa; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
7 aprile 2011 recante  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un  efficace
contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari  nel
territorio nazionale; 
  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai Paesi  del  Nord  Africa,  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti all'Unione europea», e l'articolo 17 dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011; 
  Considerato che  lo  stato  d'emergenza  derivato  dall'eccezionale
afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si e' acuito  a
causa del conflitto in corso nel territorio libico e della evoluzione
degli assetti politico sociali degli altri  Paesi  della  fascia  del
Maghreb; 
  Ritenuto  che   si   siano   aggravate   le   condizioni   per   la
predisposizione delle misure adeguate all'accoglienza dei migranti la
cui  dislocazione,  nell'attesa  della  corretta  definizione   della
corretta definizione delle condizioni giuridiche soggettive coinvolge
l'intero territorio nazionale; 
  Visto l'accordo stipulato il 6  aprile  2011  tra  il  Governo,  le
Regioni Italiane, l'ANCI e l'UPI con il quale e' stato, tra  l'altro,
affidato al Sistema di protezione civile nazionale il  compito  della
pianificazione delle attivita'  necessarie  alla  dislocazione  nelle
singole regioni dei cittadini extracomunitari  in  modo  equilibrato,
nonche'  l'utilizzazione  del  Fondo  di  protezione  civile  per  il
reperimento    delle    risorse    occorrenti,    previo     adeguato
rifinanziamento,  e  l'utilizzo  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri per la determinazione  degli  obiettivi  degli
strumenti derogatori occorrenti; 
  Vista la nota n. 67025 del 4 marzo 2011  della  Direzione  Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri; 
  Vista la nota del 10 marzo 2011 del Ministro degli affari esteri; 
  Vista la richiesta del 25 marzo 2011 della Croce Rossa Italiana; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa con le Regioni; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione   civile   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato   Commissario
delegato per la realizzazione di tutti  gli  interventi  necessari  a
fronteggiare lo stato di emergenza di cui ai decreti  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri e con i poteri individuati dalle ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri, citati in premessa. 
  2. E' istituito un Comitato di coordinamento composto dal Direttore
della Direzione Centrale per l'Immigrazione  del  Dipartimento  della
Pubblica Sicurezza, dal Capo Dipartimento per le  liberta'  civili  e
l'immigrazioni nonche' da un rappresentante,  rispettivamente,  della
Regione coordinatrice della Commissione  Speciale  Protezione  Civile
della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome,  dell'ANCI
e dell'UPI, nel cui  ambito  il  Commissario  delegato  definisce  il
fabbisogno di soluzioni alloggiative con le relative  caratteristiche
progettuali, nonche' le tipologie di  servizi  occorrenti,  anche  ai
fini  dell'esercizio  delle  funzioni  da  parte   delle   competenti
Autorita'  di  Pubblica  Sicurezza,  in  relazione  allo  status  dei
cittadini extracomunitari provenienti dal Nord  Africa  arrivati  nel
territorio nazionale. 
  3. Il Commissario delegato predispone, in accordo con le Regioni, e
i rappresentanti di ANCI e UPI, il Piano  per  la  distribuzione  sul
territorio nazionale, la prima  accoglienza  e  la  sistemazione  dei
cittadini extracomunitari provenienti dal Nord  Africa  arrivati  nel
territorio nazionale ai quali sia riconosciuto lo status di  profughi
o rispetto a cui siano state adottate misure di protezione temporanea
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ferme  restando  le
competenze statali in materia di pubblica sicurezza e di tutela delle
strutture utilizzate, anche in relazione alla loro idoneita' tecnica.
Il predetto Piano e' articolato in successive fasi  di  attuazione  e
basato  sull'equa   e   contestuale   distribuzione   dei   cittadini
extracomunitari fra tutte le Regioni,  in  ottemperanza  dell'Accordo
del 6 aprile 2011 richiamato in premessa. 
  4. Il Commissario delegato,  avvalendosi  senza  nuovi  o  maggiori
oneri di un soggetto attuatore, designato per  ciascuna  Regione  dal
rispettivo Presidente entro tre giorni dalla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza, individua, adegua, allestisce  o  realizza,
con  procedure  d'urgenza,   le   strutture   per   il   ricovero   e
l'accoglienza, avviandole alla gestione  anche  per  il  tramite  dei
Prefetti  all'uopo  nominati  soggetti  attuatori.   Il   Commissario
delegato puo' altresi' utilizzare, previa  intesa  con  il  Ministero
della difesa,  beni  immobili  militari  destinati  alla  dismissione
ancora in uso al medesimo  Dicastero  per  il  periodo  necessario  a
fronteggiare l'emergenza,  al  termine  del  quale  i  medesimi  beni
destinati alla dismissione rientrano nella  disponibilita'  esclusiva
del Ministero della difesa. 
  5. I soggetti attuatori, che provvedono con i poteri e  le  deroghe
conferite  al  Commissario  delegato,  ivi  comprese  quelle  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924/2011,
sono autorizzati ad aprire apposite contabilita' speciali  presso  la
tesoreria statale, ove sono trasferite le risorse necessarie  per  la
realizzazione delle attivita' loro  affidate.  I  soggetti  attuatori
designati dalle Province Autonome di Trento e Bolzano attuano in  via
esclusiva gli interventi di cui alla presente ordinanza nel  rispetto
dello statuto speciale e  delle  relative  norme  di  attuazione,  ed
operano secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. 
  6. Il Commissario delegato,  anche  per  il  tramite  dei  soggetti
attuatori,   adotta   ogni   provvedimento   utile   a   fronteggiare
l'emergenza, ivi compresa la requisizione in uso  di  beni  mobili  e
immobili necessari ad assicurare il  trasporto  o  l'ospitalita'  dei
cittadini extracomunitari. 
  7. Il Commissario delegato nello svolgimento delle attivita' di cui
alla presente ordinanza, si avvale del Dipartimento della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di uno specifico
contingente  di  personale  messo  a   disposizione   dal   Ministero
dell'interno, composto da  un  numero  massimo  di  dieci  unita'  di
personale. 
  8. Entro sette giorni dalla data di  pubblicazione  della  presente
ordinanza il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n.  3924/2011  provvede  al  passaggio  di
consegne al Commissario di cui al comma 1. 
  9. A seguito del passaggio di consegne il  Prefetto  di  Palermo  -
Commissario  delegato  provvede,  fino  al   30   giugno   2011,   al
completamento degli interventi avviati direttamente e per il  tramite
dei soggetti attuatori, non transitati in capo al Commissario di  cui
al comma 1. 
  10.  Il  Prefetto  di  Palermo  Commissario   delegato,   provvede,
altresi', alle attivita' solutorie relative alle obbligazioni assunte
direttamente o per il tramite dai soggetti attuatori fino al  momento
del passaggio di consegne di cui al comma 8, ivi compresi  gli  oneri
relativi  ai  costi  sostenuti  fino  alla  data  del  subentro   del
Commissario delegato di cui al comma 1, ovvero dai soggetti attuatori
per l'adempimento dei compiti  facenti  capo  al  Commissario,  anche
avvalendosi di personale dei propri  uffici  impegnato  con  apposito
ordine di servizio 
  11. Il comma 1 dell'articolo 1 ed i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo
5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3924
del 24 febbraio 2011 sono soppressi dal 1° luglio 2011.