IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  103469  del  28  dicembre  2010,
emanato  in  attuazione  dell'articolo  3  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono,  per
l'anno finanziario 2011, gli obiettivi,i limiti e le modalita' cui il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il DirettoreGenerale  del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.398   del   2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  111  del  13
maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel  regolamento
delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di  titoli  di
Stato; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in
particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si  e'  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato che l'importo delle  emissioni  disposte  a  tutto  l'8
aprile 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 32.463milioni di euro; 
  Visti ipropri decreti in data10 aprile, 9  giugno,  9  luglio  e  9
dicembre 2008, 10 febbraio, 6 aprile e 10 giugno 2009, 9 luglio e  13
ottobre 2010,con i quali e' stata disposta  l'emissione  delle  prime
diciassettetranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  4,75%,   con
godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una diciottesimatranche  dei  predetti  buoni
del Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta : 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,  nonche'  del
decreto ministeriale del 28  dicembre  2010,  entrambi  citati  nelle
premesse, e' disposta l'emissione di  una  diciottesima  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio  2008  e
scadenza 1° agosto 2023, di cui al decretodel 9 giugno 2008, altresi'
citato  nelle  premesse,  recante   l'emissione   della   seconda   e
terzatranche dei buoni stessi.  L'emissione  della  predetta  tranche
viene disposta per un ammontare  nominale  compreso  fra  un  importo
minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni
di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2008. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione  ufficiale,  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere
effettuate operazioni di "coupon stripping". 
  Le prime sei cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.