IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196  del  2009,
che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.   281,   stabilisce,   con   propri   decreti,   la
codificazione,  le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14; 
  Visto il comma 6 del medesimo art.  14  il  quale  prevede  che  le
amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza,
trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite  i  propri
tesorieri o cassieri, i  dati  concernenti  tutti  gli  incassi  e  i
pagamenti effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
territorio nazionale, e che  le  banche  incaricate  dei  servizi  di
tesoreria e di cassa e  gli  uffici  postali  che  svolgono  analoghi
servizi non possono accettare disposizioni di pagamento  prive  della
codificazione uniforme; 
  Visto il comma 10 del medesimo art. 14 il  quale  prevede  che  con
l'estensione della rilevazione SIOPE vengono meno gli adempimenti  di
cui alla rilevazione trimestrale di cassa secondo modalita'  e  tempi
previsti con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009  il
quale prevede che per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti
e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle
Amministrazioni  pubbliche  individuati  dall'Istituto  nazionale  di
statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici
regolamenti comunitari; 
  Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133 il  quale  prevede  che  i  prospetti  dei  dati  SIOPE  e  delle
disponibilita' liquide costituiscono  un  allegato  obbligatorio  del
rendiconto o del bilancio di esercizio; 
  Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i  distinti
comparti delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la determinazione del  Ragioniere  Generale  dello  Stato  n.
20829 del 16 marzo 2010 con la quale e' stato costituito il Gruppo di
lavoro  con  il  compito  di  predisporre  lo   schema   di   decreto
ministeriale di cui  al  comma  8  del  richiamato  art.  14  per  la
codificazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  delle   Camere   di
commercio,  industria  artigianato   e   agricoltura,   composta   da
rappresentanti  delle  Amministrazioni  centrali,  delle  Regioni   e
Province autonome e delle Camere di commercio; 
  Vista la legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  come  modificato  dal
decreto  legislativo  25  febbraio  2010,  n.  23,  recante  «Riforma
dell'ordinamento  relativo  alle  camere  di  commercio,   industria,
artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge  23
luglio 2009, n. 99»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  novembre  2005,
n. 254 «Regolamento per la disciplina della gestione  patrimoniale  e
finanziaria delle Camere di commercio»; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 «Riforma dell'
ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, in attuazione dell' art.  53  della  legge  23  luglio
2009, n. 99»; 
  Considerato che il  gruppo  di  lavoro  ha  predisposto  lo  schema
riguardante la codificazione degli  incassi  e  dei  pagamenti  delle
Camere di commercio; 
  Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale  secondo  lo  schema
predisposto dal predetto gruppo di lavoro; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere  favorevole
nella seduta del 10 febbraio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Attivita' degli Enti 
 
  1. Al fine di consentire  il  monitoraggio  dei  conti  pubblici  e
verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea  e  delle  norme  conseguenti,  le
camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  indicano
sui titoli di  entrata  e  di  spesa  i  codici  gestionali  previsti
dall'allegato A al presente decreto. 
  2. Al fine di garantire una corretta  applicazione  della  codifica
gestionale le camere di commercio: 
    provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e
dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso  e  di
pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai  codici  inerenti  le
operazioni finanziarie; 
    uniformano la codificazione alle istruzioni  del  «Glossario  dei
codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una  riscontrata  non
corretta  applicazione  della  codifica.  Il  «Glossario  dei  codici
gestionali» verra' pubblicato sul sito  internet  www.siope.tesoro.it
entro trenta giorni dalla pubblicazione del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale; 
    applicano i codici gestionali evitando  l'adozione  del  criterio
della prevalenza; 
    comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di
posta  elettronica  del  proprio  referente  SIOPE,  alla  Ragioneria
territoriale dello Stato competente per territorio.