IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del nord Africa; 
  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitario   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai paesi  del  Nord  Africa,  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  stati  non
appartenenti all'Unione Europea»,  e  l'art.  17  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011; 
  Visto l'Accordo di Cooperazione del 5 aprile 2011  tra  i  Ministri
dell'Interno di Italia e Tunisia disciplinante tra l'altro le  azioni
di rimpatrio e di trattenimento dei cittadini tunisini irregolarmente
presenti sul territorio italiano; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
5 aprile 2011 con il quale sono state tra l'altro definite le  misure
umanitarie di protezione temporanea  da  assicurarsi  nel  territorio
dello Stato a favore dei cittadini  appartenenti  a  Paesi  del  Nord
Africa affluiti nel territorio nazionale  dal  1  gennaio  2011  alla
mezzanotte del 5 aprile 2011; 
  Considerato che nei confronti degli stranieri che  non  si  trovano
nelle condizioni di accoglienza di cui all'art. 2 del citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  5  aprile  2011,  trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10,  13  e  14  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
7 aprile 2011, recante la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
umanitario nel territorio del nord Africa per consentire un  efficace
contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari  nel
territorio nazionale; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933
del 13 aprile 2011 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel   territorio
nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di   cittadini
appartenenti ai Paesi del Nord Africa»; 
  Considerata l'urgente necessita' di dover trattenere gli  stranieri
che non si trovano nelle gia' citate condizioni di accoglienza di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  5
aprile 2011, nei centri di identificazione ed espulsione (CIE); 
  Preso atto che nel comune  di  Santa  Maria  Capua  Vetere  (CE)  -
Caserma Fornaci e Parisi  (ex  Andolfato),  nel  comune  Palazzo  San
Gervasio (PZ) e nel comune di Trapani  localita'  Kinisia  sono  gia'
esistenti  strutture  temporanee  attivate  per   l'accoglienza   dal
Commissario delegato per l'emergenza umanitaria; 
  Vista la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data  16
aprile 2001 prot. n. 555-DOC/C/STRAN/SORD/3353-11; 
  Ravvisata  la  necessita'  che  le  suddette   strutture   operino,
dall'entrata in vigore della presente  ordinanza  e  fino  a  cessate
esigenze e comunque non oltre il 31 dicembre  2011,  come  centri  di
identificazione ed espulsione dei  cittadini  stranieri  che  non  si
trovino nelle condizioni per beneficiare delle misure  umanitarie  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  aprile
2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
17 dicembre 2010, con  il  quale  e'  stato  prorogato  su  tutto  il
territorio nazionale per l'anno 2011 lo stato  di  emergenza  per  la
prosecuzione delle attivita' di gestione dell'afflusso  di  cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n.  3262  del
31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n.  3298  del  3  luglio
2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361  dell'8  luglio  2004,  n.
3417 del 24 marzo 2005, n. 3425 del 20 aprile 2005,  n.  3476  del  2
dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006,  n.  3551  del  9  novembre
2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del  29  marzo  2007,  n.
3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del  23
novembre 2007, n. 3661 del 19 marzo 2008, n. 3669 del 17 aprile 2008,
n. 3703 del 12 settembre 2008, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3828 del
27 novembre 2009; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 novembre 2008
con il quale e'  stato  approvato  il  Capitolato  d'appalto  per  la
gestione dei centri di accoglienza (CDA), dei centri  di  accoglienza
per richiedenti asilo (CARA)  e  dei  centri  di  identificazione  ed
espulsione (CIE),  con  particolare  riferimento  agli  standards  di
accoglienza ivi previsti; 
  Vista la nota  del  19  aprile  2011  del  Capo  di  Gabinetto  del
Ministero dell'interno; 
  Vista la richiesta del Ministero dell'Interno; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di trattenere gli stranieri che  non  si  trovano  nelle
condizioni  di  accoglienza  di  cui  all'art.  2  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 5  aprile  2001,  le  strutture
temporanee gia' esistenti, attivate per l'accoglienza dal Commissario
delegato  per  l'emergenza  umanitaria  di  cui  alle  ordinanze  del
Presidente del Consiglio n. 3924 del 18 febbraio 2011 e n.  3925  del
23 febbraio 2011 articolo 17, nel comune di Santa Maria Capua  Vetere
(CE) - Caserma Fornaci e Parisi (ex Andolfato), nel comune di Palazzo
San Gervasio (PZ) e nel comune di Trapani localita' Kinisia, operano,
a far data dalla presente ordinanza e  fino  a  cessate  esigenze,  e
comunque  non  oltre  il   31   dicembre   2011,   come   centri   di
identificazione e di espulsione nel numero massimo di  500  posti  da
ripartire nelle predette strutture.