IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto l'art. 10, commi 4  e  5,  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010; 
  Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata  dei
vini «Canavese» nonche' l'approvazione del relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Visto il decreto  dirigenziale  prot.  17511  del  30  luglio  2009
relativo  al  conferimento  alle  Camere   di   commercio   industria
artigianato e agricoltura di Biella, Torino e Vercelli  dell'incarico
a svolgere  le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  48  del
regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Canavese»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari  inoltrata  dalle  Camere   di   commercio   industria
artigianato  e  agricoltura  di  Biella,  Torino  e  Vercelli,  quale
struttura di controllo della denominazione di origine controllata  di
cui sopra; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  Regione  Piemonte,  con
nota prot. 7195/DB1105 del 22 marzo 2011, nelle more di  costituzione
del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma  1  del
decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di adeguamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il piano dei controlli per la DOC «Canavese», approvato  con  il
decreto dirigenziale  prot.  prot.  17511  del  30  luglio  2009,  e'
adeguato secondo le disposizioni del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 e le successive  disposizioni  applicative  previste  dal
decreto ministeriale 2 novembre 2010. 
  2. La Camera di commercio industria artigianato  e  agricoltura  di
Biella, la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di
Torino e la Camera di commercio industria artigianato  e  agricoltura
di Vercelli, struttura di controllo gia' autorizzata con  il  decreto
dirigenziale prot. 17511 del 30 luglio 2009, devono  assicurare  che,
conformemente alle prescrizioni del piano di controllo  approvato,  i
processi  produttivi  ed  i  prodotti  certificati   della   predetta
denominazione  di  origine  rispondano  ai  requisiti  stabiliti  nel
relativo disciplinare di produzione. 
  3. La struttura di controllo autorizzata  non  puo'  modificare  il
piano di controllo ed il prospetto  tariffario  approvati,  senza  il
preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e'  tenuta  a
comunicare ogni variazione concernente  il  personale  ispettivo,  la
composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i
ricorsi. 
  4.  La  struttura  di  controllo  ha  l'obbligo  di  rispettare  le
prescrizioni  previste  dal  presente  decreto  nonche'  dal  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre
2010 e dalle disposizioni  complementari  che  l'Autorita'  nazionale
competente, ove lo ritenga utile,  decida  di  impartire  nonche'  di
svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto  secondo
le disposizioni del piano di controllo  e  del  prospetto  tariffario
approvati.