IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati,  del  predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista  la  domanda   presentata   dalla   Confederazione   Italiana
Agricoltori  della  Provincia  di  Imperia,   Confagricoltura   della
Provincia di Imperia e Coldiretti della Provincia di Imperia,  intesa
ad ottenere il  riconoscimento  dei  vini  a  Indicazione  Geografica
Tipica "Terrazze dell'Imperiese" ed approvazione del disciplinare  di
produzione; 
  Visto il parere favorevole della Regione  Liguria  sull'istanza  di
cui sopra; 
  Visto l'incontro di filiera svolto a Genova, presso la  sede  della
Regione Liguria - Assessorato Agricoltura, il 13 dicembre 2010; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  Tutela  e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle  Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 44 del 23 febbraio 2011; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere al  riconoscimento  della
Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Terrazze  dell'Imperiese»  in
conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La   Indicazione   Geografica   Tipica   dei   Vini   "Terrazze
dell'Imperiese" e' riconosciuta ed e' approvato, nel testo annesso al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 
  2.  La   Indicazione   Geografica   Tipica   dei   Vini   «Terrazze
dell'Imperiese» e' riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione  di  cui  al
comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in  vigore
a decorrere dalla vendemmia 2011/2012.