IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal  decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca
marittima; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  luglio   2000,   recante   la
determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di  pesca  del
tonno rosso; 
  Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio  del  6  aprile
2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 96 del
15 aprile 2009, concernente un piano  pluriennale  di  ricostituzione
del tonno rosso  nell'Atlantico  orientale  e  nel  Mediterraneo  che
modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga  il  regolamento
(CE) n. 1559/2007; 
  Visto il piano di gestione  della  capacita'  di  pesca  del  tonno
rosso, redatto, per il triennio 2010-2013, ai sensi dell'art.  5  del
predetto regolamento (CE) n. 302/2009 e  trasmesso  alla  Commissione
europea in data 3 febbraio 2010; 
  Vista la circolare n. 10751 del 28 maggio 2010, con  la  quale,  in
esecuzione  del  predetto  piano,  e'  stato   stabilito   che,   per
l'annualita' 2011, sarebbero state autorizzate alla pesca  del  tonno
rosso con il sistema «circuizione (PS)» n. 9 imbarcazioni  e  che  la
quota individuale minima sarebbe stata di 130 tonnellate, al fine  di
rafforzare  il  processo  di  concentrazione  delle  quote  spettanti
all'Italia su un numero  piu'  ristretto  di  unita'  armate  con  il
predetto sistema; 
  Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2010, con il  quale  sono
state impartite disposizioni per la pesca  del  tonno  rosso  con  il
sistema «circuizione (PS)» nella  campagna  di  pesca  2011,  nonche'
stabilita  in  84,825%  la  percentuale  del  contingente   spettante
all'Italia, in base  alla  normativa  comunitaria,  da  assegnare  al
sistema «circuizione (PS)» per la campagna medesima; 
  Vista  la  raccomandazione  n.  10-04  adottata  dalla  Commissione
Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico  (ICCAT)  nel
meeting annuale del 2010, che ha stabilito nuovi obblighi in  materia
di diminuzione della capacita' di pesca, determinando,  tra  l'altro,
un'ulteriore riduzione del contingente di cattura e provvedendo  alla
ripartizione del totale ammissibile di cattura  (TAC)  tra  le  parti
contraenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 57/2011 del Consiglio del  18  gennaio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L  24/1
del 27 gennaio 2011 con il quale e' stato ripartito,  tra  le  flotte
degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del  tonno
rosso assegnato all'Unione  europea,  per  l'annualita'  2011,  dalla
predetta raccomandazione n. 10-04, attribuendo alla  flotta  italiana
il massimale di 1.787,91 tonnellate ed un numero  di  9  imbarcazioni
autorizzate  per  la  pesca  con  il  sistema   «circuizione   (PS)»,
incrementabile  a  condizione  che  vegano  rispettati  gli  obblighi
internazionali dell'Unione europea; 
  Ritenuto opportuno evidenziare che la quota individuale  minima  di
130 tonnellate, stabilita nella predetta circolare n.  10751  del  28
maggio 2010, e' stata determinata sulla base delle quote  di  cattura
individualmente assegnate alle  unita'  autorizzate  alla  pesca  del
tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)» nella campagna di pesca
2009, come modificate a seguito delle operazioni di trasferimento; 
  Considerato che, sulla base delle comunicazioni presentate  secondo
le modalita' e nei termini  fissati  dal  paragrafo  2  dell'articolo
unico del predetto decreto ministeriale 26 novembre 2010, la predetta
quota individuale minima di 130 tonnellate e' stata raggiunta  da  n.
12 imbarcazioni armate con il sistema «circuizione (PS)»; 
  Ritenuto opportuno assicurare, alla luce  dell'ulteriore  riduzione
del totale ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia con  il
predetto  regolamento  (CE)   n.   57/2011,   adeguati   livelli   di
sostenibilita'  economica  e  di  redditivita'  a  tutte  le  imprese
autorizzate all'esercizio della pesca del tonno rosso con  i  sistemi
«circuizione (PS)», «palangaro (LL)» e «tonnara fissa (TRAP)»; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad un'adeguata ripartizione
del predetto totale ammissibile di cattura tra i diversi  sistemi  di
pesca come sopra  precisati,  tenendo  conto  del  numero  di  unita'
autorizzate per ciascuno di  essi  al  fine  di  conseguire  adeguati
livelli di sostenibilita' economica e di redditivita'; 
  Ritenuto, per i  motivi  sopra  esposti,  di  dover  modificare  la
percentuale del contingente da assegnare, per l'annualita'  2011,  al
sistema «circuizione (PS)», riducendola dal 84,825%  al  75,961%,  e,
per effetto, aumentare il contingente da assegnare rispettivamente al
sistema «palangaro (LL)», al sistema  «tonnara  fissa  (TRAP)»  e  al
sistema «Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)»; 
  Ritenuto che, alla luce della predetta  percentuale,  e'  possibile
autorizzare alla pesca del tonno rosso con  il  sistema  «circuizione
(PS)» per  l'annualita'  2011,  le  predette  12  unita',  garantendo
adeguati livelli di sostenibilita' economica e di  redditivita'  alle
imprese interessate; 
  Considerato che l'aumento da 9 unita' a 12 unita', per la  campagna
di pesca 2011, con il sistema «circuizione (PS)», atteso il  disposto
del sopraindicato regolamento (CE) n. 57/2011 del  Consiglio  del  18
gennaio 2011, resta subordinato  all'approvazione  della  Commissione
europea; 
  Ritenuto che il numero delle tonnare fisse deve essere stabilito in
conformita' alle determinazioni adottate  dalla  Commissione  europea
nell'ambito della procedura di  approvazione  del  piano  annuale  di
pesca per la campagna 2011; 
  Ritenuto, di conseguenza,  che  occorre  stabilire  i  criteri  che
consentano di effettuare, ove necessaria, una selezione delle tonnare
fisse autorizzate per la campagna di pesca 2011, e che  tali  criteri
debbano  tener  conto  della  pregressa  attivita'   degli   impianti
interessati; 
  Considerata la necessita'  di  incrementare  il  numero  dei  porti
designati ai sensi dell'art. 17  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
302/2009, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza della
navigazione negli spostamenti tra le aree  abituali  di  pesca  ed  i
medesimi punti di sbarco; 
  Considerata   l'opportunita'   di   valorizzare   la    continuita'
dell'esercizio dell'attivita' di pesca del  tonno  rosso,  in  quanto
strettamente connesso al principio di tradizionalita' alla  base  del
sistema di contingentamento; 
  Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e
l'acquacoltura che, nella riunione del 18 febbraio 2011, ha  espresso
parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  Il  contingente  complessivo,  pari  a   1.787,91   tonnellate,
assegnato dall'Unione europea all'Italia, per la  campagna  di  pesca
2011, e' ripartito tra i sistemi di pesca come segue: 
 
    


SISTEMA                               %      Tonnellate

Circuizione (PS)                   75,961     1.358,11
Palangaro (LL)                     12,461       222,80
Tonnara fissa (TRAP)                7,830       140,00
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)    2,797        50,00
Quota non divisa (UNCL)             0,951        17,00


    
 
  2. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2011, a
ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso  con  il
sistema  «circuizione  (PS)»,  sono  indicate  nell'allegato  A   del
presente  decreto  e  sono  state  calcolate  sulla  base  di  quelle
originariamente attribuite  nel  2009,  modificate  a  seguito  delle
procedure di concentrazione. L'assegnazione delle quote  alle  unita'
collocate al decimo, undicesimo e dodicesimo posto dell'elenco di cui
al predetto allegato e' subordinata alla  sussistenza  dei  requisiti
prescritti dal regolamento (CE) n. 57/2011, in premessa citato. 
  3. Negli allegati B e C del presente decreto, sono  rispettivamente
indicate le unita' autorizzate, per la campagna di pesca  2011,  alla
pesca del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)» ed  il  sistema
«tonnara fissa (TRAP)». Per tali sistemi, il contingente  di  cattura
rimane indiviso senza attribuzione di quote individuali di cattura. 
  4. E' ammesso alla campagna di pesca  2011  un  numero  di  tonnare
fisse corrispondente a quello previsto dal piano  annuale  di  pesca,
relativo all'Italia, cosi' come comunicato dalla Commissione  europea
all'I.C.C.A.T. 
  Nel caso in cui tale numero risulti  inferiore  a  quello  indicato
nell'allegato C del presente decreto, e' disposta, con  provvedimento
della Direzione generale della pesca marittima  e  dell'acquacoltura,
una  graduatoria  finalizzata   all'individuazione   degli   impianti
ammessi. Tale graduatoria e' formulata in  ragione  dei  quantitativi
catturati nell'ultimo triennio (2008-2010). 
  5.  Il  mantenimento  dell'iscrizione  negli  elenchi  di  cui   ai
precedenti paragrafi 2 e 3, e' subordinato al rispetto delle  vigenti
disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali  in  materia  di
pesca del tonno rosso. 
  6. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in  porti
diversi da quelli designati, indicati nell'allegato  D  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 1° marzo 2011 
 
                                                   Il Ministro: Galan 

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 393