IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Considerato che la Commissione sementi di  cui  all'art.  19  della
legge n. 1096/71, nella riunione del  27  gennaio  2010  ha  espresso
parere favorevole  alla  iscrizione,  nel  relativo  registro,  della
varieta' di specie agraria indicate nel presente dispositivo; 
  Considerato che per la stessa  varieta'  e'  stata  temporaneamente
sospesa l'iscrizione per la verifica della posizione amministrativa; 
  Considerato  che   la   predetta   verifica   e'   stata   conclusa
positivamente;  
  Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento  della
proposta sopra menzionata; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  A norma dell'art. 17 del regolamento di esecuzione della  legge  25
novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta  nei  registri  delle
varieta' dei prodotti sementieri, fino  alla  fine  del  decimo  anno
civile successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima,  la  sotto
elencata varieta' di specie agraria, la cui descrizione e i risultati
delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero: 
  
  
 
    
 
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|        |   Codice  |             |      Responsabile     |
|Specie  |    SIAN   |  Varieta'   |     conservazione     |
|        |           |             |        purezza        |
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|Gramigna|   11816   |  Sultan     |         Seeds         |
|(Cynodon|           |             |      West - (USA)     |
|dactylon|           |             |                       |
|(L.)    |           |             |                       |
|(Pers.) |           |             |                       |
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  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 5 aprile 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
          Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto  al  visto  di
          controllo preventivo di legittimita' da parte  della  Corte
          dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'  alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.