IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto I'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del
20 settembre 2004; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con cui e' stato nominato il prof. Guido Rasi in
qualita' di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanita'
- Commissione Unica del Farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre  1993,  recante
riclassificazione dei medicinali ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10,
della legge n. 537/1993; 
  Visto I'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996,  n.  425,  che
stabilisce  che  la  prescrizione  dei  medicinali  rimborsabili  dal
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  Unica  del
Farmaco; 
  Visto I'art. 70, comma 2, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
recante «Misure per la  razionalizzazione  e  il  contenimento  della
spesa farmaceutica»; 
  Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 19 giugno  1999,  n.
229, recante «Obbligo di appropriatezza»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142  del  21  giugno
2006, recante attuazione della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; 
  Vista la legge 22  dicembre  2008,  n.  203  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2009); 
  Visto il decreto del Ministero della sanita' 22 dicembre 2000; 
  Vista la determinazione AIFA  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004»
(Revisione delle Note CUF), e successive modifiche; 
  Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note  AIFA  2006-2007  per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007 -serie generale; 
  Ritenuto di dover provvedere alla abolizione della nota 10; 
  Tenuto conto  del  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 23 - 24 novembre 2010; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  E' abolita la Nota 10 di cui alla determinazione  4  gennaio  2007:
«Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei  farmaci»,  pubblicata
sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio
2007 - Serie generale e successive modificazioni. 
  I medicinali, di cui alla nota 10, gia' collocati nella  classe  a)
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili  a  carico
del  S.S.N.  a  partire   dall'entrata   in   vigore   del   presente
provvedimento, senza le limitazioni previste dalla nota.