Agli stabilimenti di macellazione
                                    Loro Sedi 
                                    Alle  Camere  di  Commercio  Loro
                                    Sedi 
                                    Agli    Assessorati     Regionali
                                    all'Agricoltura Loro Sedi 
                                    Ai   componenti   del    Comitato
                                    Nazionale Bovini Loro Sedi 
                                    Alle  Organizzazioni  Commerciali
                                    Loro Sedi 
                                    Alle Confederazioni Agricole Loro
                                    Sedi 
 
La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini  adulti
e' disciplinata dal decreto  ministeriale  8  maggio  2009  n.  3895,
(titolo II, articoli da  7  a  9),  che  reca  norme  concernenti  la
classificazione delle carcasse bovine e suine,  in  applicazione  dei
regolamenti comunitari n. 1234/2007 del  Consiglio,  del  22  ottobre
2007, e n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008. 
 
  Al riguardo si ritiene utile fornire indicazioni circa le procedure
che debbono essere seguite per la rilevazione e la comunicazione  dei
prezzi medi settimanali delle carcasse bovine, in modo  da  adempiere
correttamente agli  obblighi  derivanti  dalle  norme  comunitarie  e
nazionali. 
 
                Soggetti tenuti a comunicare i prezzi 
 
  Gli operatori che hanno l'obbligo di comunicare  settimanalmente  i
prezzi medi delle carcasse bovine sono quelli  indicati  dall'art.  7
del decreto in oggetto e cioe': 
    i responsabili degli stabilimenti di macellazione  nei  quali  si
abbattono capi bovini adulti il cui peso  vivo  e'  superiore  a  300
chilogrammi; 
    le  persone  fisiche  o  giuridiche  che  fanno  procedere   alla
macellazione di almeno 10.000 capi bovini adulti per anno. 
 
              Classificazione delle carcasse e deroghe 
 
  I responsabili degli stabilimenti di  macellazione,  nei  quali  si
abbattono bovini adulti, devono provvedere alla classificazione delle
carcasse secondo la griglia SEUROP, ai sensi dell'art.  2,  comma  2,
del decreto n. 3895/09. Tale  classificazione  deve  essere  eseguita
esclusivamente da esperti in possesso di abilitazione e di  tesserino
di cui al decreto ministeriale 30  dicembre  2004  e  rilasciati  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito
indicato per brevita' «Ministero»)  previo  superamento  di  apposito
corso. 
  I responsabili dei macelli nei quali si abbattono meno di  75  capi
per  settimana  in  media  annua,  possono  richiedere  al  Ministero
l'esenzione  dall'obbligo  della   classificazione   delle   carcasse
compilando apposita domanda di cui al fac-simile allegato 1. 
  La media annua e' calcolata dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno
precedente. 
  I macelli che non hanno richiesto o non hanno  ottenuto  la  deroga
dal Ministero hanno l'obbligo di classificare le carcasse, anche  nel
caso in cui il numero di bovini adulti macellati sia inferiore  a  75
capi per settimana in media annua. 
  Gli stabilimenti esentati dall'obbligo della  classificazione,  che
intendono  comunque  classificare  le  carcasse,   devono   avvalersi
dell'opera degli esperti classificatori, comunicando tale circostanza
al Ministero ed alla Regione o Provincia autonoma di competenza,  per
l'effettuazione dei prescritti controlli. 
  Gli stabilimenti in possesso di deroga sono tenuti a comunicare  al
Ministero l'eventuale superamento del limite dei 75 capi  settimanali
in media annua. Il superamento di tale  limite  determina  la  revoca
dell'esenzione. 
  Sono  infine  esonerati   dall'obbligo   di   classificazione   gli
stabilimenti che provvedono al disosso  delle  carcasse  di  tutti  i
bovini abbattuti. In questo caso per l'esenzione  non  e'  necessario
presentare richiesta al Ministero. 
 
              Esenzione dalla comunicazione dei prezzi 
 
  La   rilevazione   dei   prezzi   e'   strettamente   legata   alla
classificazione delle carcasse. 
  Gli stabilimenti esentati dall'obbligo di classificazione  sono  di
fatto esonerati anche dall'obbligo della rilevazione e  comunicazione
dei prezzi. 
  Gli stabilimenti che macellano esclusivamente per conto terzi  sono
esentati dall'obbligo relativo ai  prezzi,  ma  non  dall'obbligo  di
classificazione. 
  E' il caso di ricordare che dal 1° gennaio 2010, essendo scaduto il
periodo  transitorio  di  deroga  previsto   dal   regolamento   (CE)
2076/2005, sono  in  vigore  le  norme  del  «pacchetto  igiene».  Di
conseguenza,  non  e'  piu'  prevista  l'esistenza  dei  «macelli   a
capacita' limitata»,  che  erano  esentati  dalla  classificazione  e
quindi dalla rilevazione e comunicazione dei prezzi medi settimanali. 
  Attualmente tutti gli stabilimenti di  macellazione,  di  qualunque
dimensione, per poter operare, devono avere  ottenuto  dall'Autorita'
sanitaria  competente  per  territorio  il  riconoscimento   previsto
dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004, del 29 aprile  2004  e  devono
essere muniti del numero di  riconoscimento  (o  "approval  number"),
istituito dall'art. 3, comma 3 del  Reg.  (CE)  n.  854/2004  del  29
aprile 2004. 
 
         Categorie e classi oggetto della rilevazione prezzi 
 
  Le categorie, le classi di conformazione e di ingrassamento oggetto
della rilevazione prezzi sono: 
    1) categorie: A, D, E; 
    2) classi di conformazione: S, E, U, R, O, P; 
    3) classi di stato di ingrassamento: 1, 2, 3, 4, 5. 
  Dalla rilevazione vengono quindi escluse le categorie  «B»  (maschi
interi di eta' superiore a 24  mesi)  e  «C»  (maschi  castrati),  in
quanto le quantita' di tali categorie macellate in  Italia  non  sono
ritenute rappresentative. 
 
                 Calcolo dei prezzi medi settimanali 
 
  I prezzi medi settimanali vanno rilevati e comunicati separatamente
per ciascuna delle  categorie/classi  SEUROP  indicate  nel  capitolo
precedente, utilizzando il modello dell'allegato 3  o  altri  modelli
recanti le stesse  indicazioni.  Il  prezzo  da  rilevare  e'  quello
espresso in Euro per 100 kg. di ogni carcassa, pesata e  classificata
al gancio in macello, che si  ottiene  dividendo  il  prezzo  entrata
macello per il peso della carcassa a freddo. 
  Il prezzo entrata  macello  e'  quello  effettivamente  pagato  dal
macello al fornitore per l'animale vivo, al  netto  dell'imposta  sul
valore  aggiunto.  Nel  caso  l'animale  da  macellare  non  provenga
direttamente  dall'allevatore,  al  prezzo  di  mercato   si   devono
aggiungere   le   spese   di   trasporto   e,    eventualmente,    di
intermediazione. Il peso carcassa a freddo e' ottenuto diminuendo del
2% il peso a  caldo,  che  e'  quello  rilevato  entro  un'ora  dalla
giugulazione dell'animale. In alternativa si  puo'  considerare  come
peso a freddo quello rilevato piu' di un'ora  dopo  la  giugulazione,
fermo  restando  che  l'esecuzione  della   pesatura   a   caldo   e'
obbligatoria ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Reg. (CE) 1249/08. 
  Il  peso  deve  riferirsi  a   carcasse   presentate   secondo   le
disposizioni  dell'art.  8,  comma  4,   del   decreto   n.   3895/09
(presentazione di riferimento o  presentazione  standard),  e  cioe':
senza reni, grasso della rognonata e del bacino,  fegato,  diaframma,
pilastri del  diaframma,  coda,  midollo  spinale,  grasso  mammario,
grasso scrotale, corona della fesa e vena  giugulare  (vena  grassa).
Nel  caso  la   presentazione   delle   carcasse   differisca   dalla
presentazione di riferimento, il peso deve  essere  corretto  tramite
l'utilizzazione dei coefficienti riportati all'allegato 3 del decreto
n. 3895/09. 
  I prezzi da comunicare sono quelli medi per ogni  categoria/classe,
relativi alla settimana di  riferimento,  che  va  dal  lunedi'  alla
domenica. Tali prezzi si ottengono calcolando, separatamente per ogni
categoria e classe SEUROP, la  media  ponderata  di  tutti  i  prezzi
disponibili per  la  settimana  di  riferimento.  Esempi  pratici  di
calcolo sono riportati nella sezione 2 dell'allegato 2. 
 
                          Casi particolari 
 
  Nel caso il fornitore ceda allo stabilimento  di  macellazione  una
partita costituita da  piu'  animali,  con  pagamento  di  un  prezzo
forfettario  per  tutto  il  gruppo,   puo'   risultare   impossibile
individuare con precisione il prezzo pagato per ogni singolo animale.
In questo caso la rilevazione dei prezzi puo' essere effettuata  solo
se le carcasse  della  partita,  una  volta  classificate,  risultino
appartenere, conformemente al disposto dell'art.  16,  comma  5,  del
Reg.(CE) n. 1249/2008: 
  alla stessa categoria; 
  a non piu' di tre classi di conformazione consecutive; 
  a non piu' di tre classi di ingrassamento consecutive. 
  In tal caso il prezzo medio che si ricava  deve  essere  attribuito
alla classe in cui rientra il maggior numero di carcasse  oppure,  se
le carcasse sono ripartite in maniera uniforme,  va  attribuito  alla
classe intermedia, se ne esiste una. In  tutti  gli  altri  casi,  il
prezzo non puo' essere preso in considerazione,  ma  devono  comunque
essere  comunicati  il  peso  totale  ed  il  numero  delle  carcasse
appartenenti a ciascuna classe. 
  Per facilitare la comprensione del meccanismo di  attribuzione  del
prezzo in caso di acquisti forfettari, nella sezione 1  dell'allegato
2 sono riportati alcuni esempi pratici. 
  Al  fornitore  andra'  consegnato  un  documento  nel  quale  siano
riportati la classificazione,  il  peso  dell'animale  ed  il  prezzo
concordato per singola carcassa, che potra' essere  utilizzato  anche
per la comunicazione dei prezzi, da parte  delle  persone  fisiche  o
giuridiche che fanno procedere alla  macellazione  di  almeno  10.000
capi bovini adulti per anno. 
  Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, i pesi totali
ed il numero di capi macellati  andranno  sommati  settimanalmente  a
quelli della stessa categoria e classe provenienti da fornitori. 
 
                Modalita' di trasmissione dei prezzi 
 
  I prezzi rilevati devono essere  trasmessi  entro  le  ore  13  del
martedi' successivo alla settimana di  riferimento,  direttamente  al
Ministero, Direzione generale delle  politiche  comunitarie,  ufficio
POCOI VII, tramite il portale www.sian.it,  previa  registrazione,  o
all'indirizzo  e-mail:   prezzicarcasse@politicheagricole.gov.it,   o
ancora a mezzo fax, al numero 06.4665.6143. 
  Per  la  registrazione  sul  portale  SIAN  va  presentata  domanda
all'Ufficio POCOI VII, ai recapiti indicati  in  calce.  In  caso  di
carico dei dati sul  portale  SIAN  tramite  foglio  Excel  (funzione
"acquisizione forniture" della procedura) va usato  il  file  fornito
dal SIAN al momento della registrazione,  per  invio  tramite  fax  o
e-mail va utilizzato il modello  dell'allegato  3.  Una  copia  della
comunicazione deve essere inviata  anche  alla  Camera  di  commercio
competente per territorio, cosi' come disposto all'art. 9 del decreto
n. 3895/09. 
  Gli operatori che effettuano  la  rilevazione  dei  prezzi,  devono
compilare e tenere  a  disposizione  degli  organi  di  controllo  un
riepilogo   settimanale   delle   macellazioni,   con   la   relativa
documentazione fiscale o  altri  documenti  dai  quali  risultino  la
classificazione ed i prezzi  rilevati,  utilizzando  il  modello  fac
simile dell'allegato 4. 
 
                              Sanzioni 
 
  La legge 8 luglio 1997, n.  213,  oltre  a  stabilire  le  sanzioni
amministrative comminate a chi violi l'obbligo di  classificazione  e
di identificazione delle carcasse, all'art. 3,  comma  3,  modificato
dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13, art. 14 (Legge Comunitaria 2006),
stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000  a  12.000
euro per  il  titolare  dello  stabilimento  che  non  provveda  alla
rilevazione  dei  prezzi  di  mercato  delle   carcasse   o   mezzene
classificate ed alla trasmissione dei dati al Ministero. 
 
                     Informazioni e chiarimenti 
 
  Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione
dei  prezzi  di  mercato  delle  carcasse  di  bovini   adulti,   gli
interessati potranno  rivolgersi  al  Ministero,  Direzione  generale
delle politiche comunitarie  e  internazionali  di  mercato,  ufficio
POCOI  VII,  via  XX   settembre,   20   -   00187   Roma,   telefono
06.4665.4062/6204/4163,       per        e-mail        all'indirizzo:
pocoi7@politicheagricole.gov.it,    tramite     posta     certificata
all'indirizzo: pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it,  oppure  a  mezzo
fax al numero 06.4665.6143. 
    Roma, 4 aprile 2011 
 
                                              Il direttore generale   
                                          delle politiche comunitarie 
                                          e internazionali di mercato 
                                                     Aulitto