IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra De Micheli Valentina Maria Elena, nata
il 1° ottobre 1977 a Milano, cittadina italiana, con la quale  chiede
il riesame del decreto dirigenziale datato 2 settembre 2010, ai  fini
di ottenere una riduzione della prova attitudinale applicata; 
  Precisato che con il decreto dirigenziale di cui  sopra  era  stata
accolta, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 206/07,
l'istanza  presentata  dall'interessata  diretta   ad   ottenere   il
riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal
«Ilustre Colegio de Abogados»  di  Madrid  (Spagna),  presso  cui  e'
iscritta dal 2009 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della
professione di "avvocato,  subordinatamente  al  superamento  di  una
prova attitudinale scritta e orale vertente su due  prove  scritte  e
una prova orale su due materie; 
  Considerato che a sostegno della istanza di  riesame  l'interessata
ha prodotto documentazione attestante  il  compimento  della  pratica
forense in Italia; 
  Ritenuto che ai  fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia; 
  Ritenuto che il compimento della pratica forense puo' consentire di
limitare la misura della prova attitudinale a una sola prova  scritta
e ad un orale su due materie, quale  presupposto  essenziale  per  la
verifica della capacita' professionale dell'interessata; 
  Ritenuto,  altresi',  di  non  attribuire  ulteriore  rilevanza  ai
certificati prodotti attestanti  ulteriore  formazione  acquisita  in
Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle  oggetto
della misura compensativa stessa; 
  Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale
di categoria nella seduta della conferenza di servizi del 9  febbraio
2011; 
 
                              Decreta: 
 
l'istanza di riesame presentata dalla  sig.ra  De  Micheli  Valentina
Maria Elena, nata il 1° ottobre 1977 a Milano, cittadina italiana, e'
accolta con conseguente modifica del decreto  dirigenziale  datato  2
settembre  2010  nella  parte  relativa  al  contenuto  della   prova
attitudinale da  applicare.  Per  l'effetto,  il  riconoscimento  del
titolo professionale di "abogado" di cui al decreto dirigenziale  del
2 settembre 2010 quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli
"avvocati,"  e'  subordinato  al  superamento  della  seguente  prova
attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  a) Una  prova  scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    
  b) Unica  prova  orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
    Roma, 31 marzo 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano