Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata, per il tramite della regione Liguria, dalle organizzazioni di categoria Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori, su istanza dei produttori interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato»; Visto il parere favorevole della Regione Liguria sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 marzo 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato», secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.