Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164; 
    Esaminata la domanda presentata, per  il  tramite  della  regione
Liguria,   dalle   organizzazioni   di   categoria    Coldiretti    e
Confederazione  Italiana  Agricoltori,  su  istanza  dei   produttori
interessati, intesa ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini ad indicazione  geografica  tipica  «Colline  del
Genovesato»; 
    Visto il parere favorevole della Regione Liguria sull'istanza  di
cui sopra; 
    Ha espresso, nella riunione  del  21  e  22  marzo  2011,  parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai  fini  dell'emanazione
del relativo decreto ministeriale, la proposta  del  disciplinare  di
produzione dei vini a  indicazione  geografica  tipica  «Colline  del
Genovesato», secondo il testo annesso al presente parere. 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX  Settembre  n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di
produzione.