IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con regolamento  (UE)  n.  374  della  commissione
dell'11 aprile 2011,  la  denominazione  «Farina  di  castagne  della
Lunigiana» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali,  freschi
o trasformati, e' iscritta quale denominazione  di  origine  protetta
nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle
indicazioni  geografiche  protette  (I.G.P.)  previsto  dall'art.  7,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della denominazione di origine protetta  «Farina  di  castagne  della
Lunigiana»,  affinche'  le  disposizioni   contenute   nel   predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione degli  allegati  disciplinare  di  produzione  e
scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta  «Farina
di castagne della Lunigiana»,  registrata  in  sede  comunitaria  con
regolamento (UE) n. 374 dell'11 aprile 2011. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Farina di castagne della Lunigiana», possono utilizzare, in sede  di
presentazione e designazione del prodotto, la suddetta  denominazione
e  la  menzione  «Denominazione  di  origine  protetta»  solo   sulle
produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti  al
rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa  vigente  in
materia. 
    Roma, 20 aprile 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari