IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto  29  settembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 257  del  2
novembre 2004, con il quale l'organismo denominato «Check Fruit  Srl»
con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, e' stato  autorizzato
ad effettuare  i  controlli  sulla  indicazione  geografica  protetta
«Scalogno di Romagna»; 
  Visto il decreto 27  agosto  2007  con  il  quale  l'autorizzazione
triennale rilasciata all'organismo denominato «Check  Fruit  Srl»  ad
effettuare  i  controlli  sulla   indicazione   geografica   protetta
«Scalogno di Romagna», e' stata  prorogata  fino  all'emanazione  del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione  all'organismo  stesso  oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo; 
  Considerato che l'associazione turistica pro-loco di Riolo Terme ha
indicato per  il  controllo  sulla  indicazione  geografica  protetta
«Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24; 
  Considerato che «Check  Fruit  Srl»  ha  predisposto  il  piano  di
controllo  per  la  indicazione  geografica  protetta  «Scalogno   di
Romagna» conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  gruppo  tecnico  di
valutazione nella riunione del 20 aprile 2011; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in  Bologna,  via
Cesare Boldrini n. 24, e' autorizzato ad  espletare  le  funzioni  di
controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del  regolamento  (CE)  n.
510/2006  per  la  indicazione  geografica  protetta   «Scalogno   di
Romagna», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n.
2325/97 del 24 novembre 1997.