IL DIRIGENTE della Divisione IV 
                 della Direzione generale per le PMI 
                       e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere della Commissione centrale per le  cooperative  del
15 maggio 2003; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  197  del  28
novembre 2008, concernente la riorganizzazione  del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale  e'  stata
disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di  livello
dirigenziale non generale; 
  Visto il decreto dirigenziale n. 005/AN/2007 del 22  novembre  2007
del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale  per  gli
enti cooperativi - Divisione V, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 17  del  21  gennaio  2008  con  cui  si  dispone
l'annullamento del decreto di scioglimento del 20  marzo  2003  della
Direzione provinciale del lavoro di Reggio  Calabria  della  societa'
cooperativa edilizia «Fratellanza»,  con  sede  in  Reggio  Calabria,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73  del  28
marzo 2003; 
  Tenuto  conto  che  detto  annullamento  si  fonda  sul  fatto  che
risultava  pendente  presso  il  tribunale  di  Reggio  Calabria  una
controversia per una richiesta di risarcimento danni da parte  di  un
terzo; 
  Vista la sentenza Cass S.U. n. 4062 del  22  febbraio  2010,  sugli
effetti della cancellazione di una societa' cooperativa nei confronti
delle iniziative giudiziarie in cui e' parte e di cui si  riporta  il
passo piu' significativo: «... la Cooperativa ... ricorrente come non
era soggetto di  diritto  allorche'  ha  resistito  alle  opposizioni
proposte dal P. nel 2007 sin dal settembre 2004 e mancava  quindi  di
legittimazione a resistere in quella sede, tale era anche al  momento
di proposizione del presente ricorso per cassazione, perche'  persona
giuridica  ormai  estinta  ad  ogni  effetto  di  legge  dalla   data
dell'iscrizione della cancellazione dal settembre precedente, che  ha
per legge comportato la contestuale estinzione della societa', evento
che, se si fosse dichiarato o comunicato dal difensore nel corso  del
giudizio di merito ne avrebbe determinato l'interruzione.»; 
  Considerato che pertanto alla luce della sentenza di cui sopra, una
societa'  cooperativa  che  cessa  la  sua  esistenza  come   persona
giuridica deve essere considerata estinta ad ogni effetto di legge; 
  Dato atto altresi' che la societa' cooperativa in argomento non  ha
piu' alcuna possibilita' di ripresa e che pertanto l'annullamento del
provvedimento   sanzionatorio   di   scioglimento   deve    ritenersi
inopportuno; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio e l'indicazione dei presupposti di  diritto  ai  fini  dello
scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del  codice  civile
senza che si proceda alla nomina del liquidatore; 
  Considerato  che  la  cooperativa  non  risulta  essere  mai  stata
iscritta al registro delle imprese e che non essendo  presente  alcun
bilancio ne' scrittura contabile, essa e' da  considerarsi  priva  di
attivo; 
  Ritenuto  pertanto  di   doversi   provvedere   alla   revoca   del
provvedimento di annullamento dello scioglimento per atto d'autorita'
senza nomina di commissario liquidatore della societa' cooperativa di
che trattasi perche' inopportuno; 
  Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse  pubblico  concreto  ed
attuale all'eliminazione del provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto dirigenziale n. 005/AN/2007 del 22 novembre 2007  emesso
dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale  per  gli
enti cooperativi - Divisione V,  e  che  dispone  l'annullamento  del
precedente  decreto  di  scioglimento  senza  nomina  di  commissario
liquidatore della societa' cooperativa «Fratellanza», codice  fiscale
n. 92006280801, da parte della Direzione provinciale  del  lavoro  di
Reggio Calabria e' revocato.