La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi; 
 
                              Premesso 
 
che con decreti del Presidente della  Repubblica  in  data  23  marzo
2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati indetti per  i  giorni  12  e  13
giugno  2011  quattro  referendum   popolari   aventi   ad   oggetto:
l'abrogazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della  legge  23  luglio
2009, n. 99, e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,  n.
166, nel testo  risultante  a  seguito  della  sentenza  della  Corte
costituzionale  n.  325  del  2010,  in  materia  di   modalita'   di
affidamento e gestione  dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
economica; l'abrogazione  parziale  di  norme  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  e  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la  produzione
di energia nucleare; l'abrogazione di  norme  della  legge  7  aprile
2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza  penale,
quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della  Corte
costituzionale; l'abrogazione parziale del comma 1 dell'art. 154  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   in   materia   di
determinazione della tariffa del servizio idrico  integrato  in  base
all'adeguata remunerazione del capitale investito; 
 
                                Visto 
 
  a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI  e
di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  b) quanto alla potesta' di dettare prescrizioni  atte  a  garantire
l'accesso  alla  programmazione  radiotelevisiva,  in  condizioni  di
parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare  direttamente
le rubriche di informazione elettorale,  l'art.  1,  comma  1,  della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e la legge 22 febbraio 2000,  n.  28,
in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5; 
  c)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo  unico
della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo  31  luglio
2005,  n.  177,  nonche'  gli  atti  di  indirizzo  approvati   dalla
Commissione, in particolare, il 13 febbraio  e  il  30  luglio  1997,
nonche' l'11 marzo 2003; 
  d)  considerata  l'opportunita'  che  la  concessionaria   pubblica
garantisca il massimo di informazione  e  di  conoscenza  su  ciascun
quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano  nei
generi della comunicazione e dei messaggi politici; 
  e) consultata l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  ai
sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  f) considerata la  prassi  pregressa  e  i  precedenti  di  proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi  periodi,  nonche'
l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   RAI   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,   come   di
seguito: 
 
                               Art. 1 
 
 
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si  riferiscono
alle consultazioni referendarie del  12  e  del  13  giugno  2011  in
premessa e si applicano su tutto il  territorio  nazionale.  Ove  non
diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo  alla
data di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sulla  Gazzetta
Ufficiale sino alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione. 
  2. In tutte le trasmissioni che,  ai  sensi  e  con  i  limiti  del
presente  provvedimento,  operano  riferimenti  ai  temi  propri  dei
referendum, gli spazi sono ripartiti  in  due  parti  uguali  fra  le
opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari  ai
relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche  coloro  che  si
esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.