IL DIRETTORE GENERALE 
              per la protezione della natura e del mare 
 
  Visto il decreto del direttore generale per la difesa del  mare  in
data 23 dicembre 2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni
per  la  «Definizione  delle  procedure  per  il  riconoscimento   di
idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare
per la bonifica dalla  contaminazione  da  idrocarburi  petroliferi»,
cosi' come modificato dal decreto del  Ministero  direttore  generale
per la protezione della natura in data 24 febbraio  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 58 del 1° marzo
2004; 
  Visto il decreto del direttore generale  per  la  protezione  della
natura DEC/DPN/2267 del 27 novembre 2007  che  riconosce  l'idoneita'
tecnica, ai sensi del citato decreto direttoriale 23  dicembre  2002,
all'impiego  in  mare  per  la  bonifica  dalla   contaminazione   da
idrocarburi   petroliferi   dei   prodotti   assorbenti    denominati
SAL-O-BOOM-130,     SAL-O-BOOM-205,      SAL-O-1200,      SAL-O-2500,
TAM-O-W-DS-410,    TAM-O-E-DS-100,    TAM-O-E-DS-200,    ROT-O-E-965,
ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760; 
  Vista l'istanza prodotta dalla societa' Simat  S.r.l.  in  data  16
novembre 2010, diretta ad ottenere  una  estensione  del  periodo  di
validita' del riconoscimento di  idoneita'  dei  prodotti  assorbenti
denominati SAL-O-BOOM-130,  SAL-O-BOOM-205,  SAL-O-1200,  SAL-O-2500,
TAM-0-W-DS-410,    TAM-0-E-DS-100,    TAM-O-E-DS-200,    ROT-O-E-965,
ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760; 
  Considerato che il riconoscimento di idoneita' all'uso in  mare  di
prodotti  per  la  bonifica  della  contaminazione   da   idrocarburi
petroliferi, ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre  2002,  ha
durata triennale ed e' rinnovabile; 
  Considerato che gli enti tecnici di riferimento non hanno segnalato
l'introduzione, dalla emanazione del citato decreto direttoriale  del
23 dicembre 2002, di significativi  aggiornamenti  delle  metodologie
atte a valutare  l'efficacia,  la  stabilita'  e  la  tossicita'  dei
prodotti disinquinanti, e  che  pertanto  la  documentazione  tecnica
necessaria (scheda  di  identificazione  e  test  di  stabilita',  di
efficacia  e  di  tossicita')   relativa   ai   prodotti   assorbenti
summenzionati ed agli atti di questa Direzione  sia  da  considerarsi
ancora valida; 
  Viste le note  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca Ambientale (nota  prot.  n.  1543  del  18  gennaio  2011)  e
dell'Istituto superiore di sanita' (nota prot. n. 2018 del 17 gennaio
2011), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di
validita'  dei   prodotti   assorbenti   denominati   SAL-O-BOOM-130,
SAL-O-BOOM-205,     SAL-O-1200,      SAL-O¬2500,      TAM-O-W-DS-410,
TAM-O-E-DS-100,     TAM-O-E-DS-200,     ROT-O-E-965,     ROT-O-E¬483,
ROT-O-W-380,  ROT-O-W-760,  alla  luce  di  quanto  dichiarato  dalla
societa' Simat S.r.l. circa le immutate caratteristiche del  suddetto
prodotto dalla data del suo riconoscimento di idoneita'; 
  Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione  della
estensione del periodo di validita' del riconoscimento  di  idoneita'
tecnica del prodotto summenzionato 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La validita' del riconoscimento di idoneita' all'uso in mare per la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti
assorbenti denominati SAL-O-BOOM-130,  SAL-0-  BOOM-205,  SAL-O-1200,
SAL-O-2500,    TAM-O-W-DS-410,    TAM-O-E-DS-100,     TAM-O-E-DS¬200,
ROT-O-E-965,  ROT-O-E-483,  ROT-O-W-380,  ROT-O-W-760   di   cui   al
DEC/DPN/2267 del 27 Novembre 2007, e' estesa  per  ulteriori  3  anni
dalla data del presente decreto.