L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione della commissione per le infrastrutture  e  le  reti
del 6 aprile 2011; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; 
  Vista la delibera n.  217/01/CONS,  del  24  maggio  2001,  recante
«Regolamento concernente l'accesso ai  documenti»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno  2001,  n.
141 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a  garantire
la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna
ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di  mercato
nella telefonia fissa», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002; 
  Vista la delibera  n.  316/02/CONS  del  9  ottobre  2002,  recante
«Regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  successive
modificazioni e integrazioni», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n.  259  e  successive
modifiche; 
  Vista la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio  2004,  recante
«Disciplina dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo  quadro
regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio  2004,  n.
116 e successive modifiche; 
  Vista la raccomandazione della Commissione  del  17  dicembre  2007
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni  elettroniche  che  possono  essere  oggetto   di   una
regolamentazione ex ante ai  sensi  della  direttiva  2002/21/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
comune per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 344/65  del
28 dicembre 2007; 
  Vista la raccomandazione della Commissione  del  15  ottobre  2008,
«relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di  cui
all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti  e  i
servizi di  comunicazione  elettronica»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea L 301 del 12 novembre 2008; 
  Vista  la  delibera  n.  718/08/CONS  recante  «Approvazione  della
proposta di impegni presentata da  Telecom  Italia  S.p.A.  ai  sensi
della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato  con  delibera
n. 351/08/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 302 del 29 dicembre 2008; 
  Vista la delibera n. 719/08/CONS recante «Variazione dei prezzi dei
servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio
2009», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n. 4 del 7 gennaio 2009; 
  Vista la delibera n. 13/09/CIR, recante «Approvazione  dell'offerta
di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 relativa ai  servizi
bitstream (mercato 12)», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 121 del 27 maggio 2009, supplemento  ordinario
n. 80; 
  Vista  la  delibera  n.  14/09/CIR,  recante  «Approvazione   delle
condizioni economiche dell'offerta di riferimento di  Telecom  Italia
relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti  e
sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per il
2009», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n. 127 del 4 giugno 2009 - supplemento ordinario n. 85; 
  Vista la delibera n. 71/09/CIR, recante «Approvazione  dell'offerta
di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 relativa ai  servizi
bitstream (mercato 12)», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010, supplemento ordinario n.
4; 
  Vista la  delibera  n.  314/09/CONS,  recante  «Identificazione  ed
analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5
fra quelli individuati della raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata
sul sito web dell'Autorita' in data 18 giugno 2009 e  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  161  del  14  luglio  2009  -
supplemento ordinario n. 111; 
  Vista la delibera n.  731/09/CONS,  recante  «Individuazione  degli
obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono  un
significativo potere di mercato nei mercati  dell'accesso  alla  rete
fissa  (mercati  n.  1,  4  e  5   fra   quelli   individuati   dalla
raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 15 del 20  gennaio  2010  -  supplemento
ordinario n. 13; 
  Vista la delibera n. 121/10/CONS, recante  «Consultazione  pubblica
concernente  la  definizione  di  un  modello   di   costo   per   la
determinazione dei prezzi dei servizi di  accesso  all'ingrosso  alla
rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC
ai sensi dell'art. 73  della  delibera  n.  731/09/CONS»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  104  del  6
maggio 2010; 
  Visto lo  schema  di  provvedimento,  notificato  alla  Commissione
Europea, relativo alla  definizione  del  modello  di  costo  per  la
determinazione dei prezzi dei servizi di accesso wholesale alla  rete
fissa di Telecom Italia, di cui alla delibera n. 731/09/CONS; 
  Vista  la  delibera  n.  260/10/CONS,  recante  «Interpretazione  e
rettifica della  delibera  n.  731/09/CONS  recante  l'individuazione
degli  obblighi  regolamentari  cui  sono  soggette  le  imprese  che
detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso
alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5  fra  quelli  individuati  dalla
raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010; 
  Vista la delibera n. 53/10/CIR, recante «Approvazione  dell'offerta
di riferimento di Telecom  Italia  relativa  ai  servizi  di  accesso
disaggregato all'ingrosso alle  reti  e  sottoreti  metalliche  e  ai
servizi di co-locazione (mercato 4) per il  2010»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  191  del  17  agosto
2010 - supplemento ordinario n. 193; 
  Vista la  delibera  n.  578/10/CONS,  recante  «Definizione  di  un
modello di costo per la determinazione  dei  prezzi  dei  servizi  di
accesso all'ingrosso alla rete  fissa  di  Telecom  Italia  S.p.A.  e
calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della  delibera  n.
731/09/CONS», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 - supplemento ordinario n. 277; 
  Vista la delibera n. 105/10/CIR, recante «Approvazione dell'offerta
di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai  servizi
bitstream (mercato 5)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2011 -  supplemento  ordinario
n. 3; 
  Vista l'offerta di riferimento relativa ai  servizi  bitstream  per
l'anno 2009 che Telecom Italia S.p.A.  ha  ripubblicato  in  data  20
gennaio 2010 ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,  della  delibera  n.
71/09/CIR; 
  Vista l'offerta di riferimento relativa ai  servizi  bitstream  per
l'anno 2010 che  Telecom  Italia  S.p.A.  ha  pubblicato  in  data  4
febbraio 2010 ai sensi  dell'art.  7,  comma  3,  della  delibera  n.
71/09/CIR; 
  Vista l'offerta di riferimento relativa ai  servizi  bitstream  per
l'anno 2010 che Telecom Italia  S.p.A.  ha  ripubblicato  in  data  2
febbraio 2011 ai sensi  dell'art.  7,  comma  1,  della  delibera  n.
105/10/CIR; 
  Considerato che Telecom Italia S.p.A.,  a  seguito  della  notifica
della  delibera  n.  578/10/CONS,  ha  definito,  all'interno   della
suddetta offerta di riferimento del 2 febbraio 2011, anche  i  prezzi
dei servizi a network cap, non quantificati nella precedente  offerta
di riferimento 2010 nelle more dell'adozione della suddetta delibera; 
  Vista la nota di Telecom Italia (del 2 febbraio 2011)  con  cui  la
stessa ha rappresentato di aver predisposto i prezzi 2010 dei servizi
bitstream  a  network  cap  applicando  ai  prezzi   2009   approvati
dall'Autorita'  con   delibera   n.   71/09/CIR   e   n.   105/10/CIR
(quest'ultima solo relativamente ai servizi di nuova introduzione  ed
a quelli per i  quali  e'  stata  richiesta  una  riformulazione  con
delibera n. 71/09/CIR) le variazioni percentuali,  per  ciascuno  dei
panieri dei servizi bitstream, definite all'art. 2 della delibera  n.
578/10/CONS; 
  Vista la nota di Telecom Italia, dell'11 febbraio 2011, con cui  la
stessa ha comunicato, per i servizi bitstream soggetti a network cap,
le quantita' vendute nel periodo 1° luglio 2008-30  giugno  2009,  ai
sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS; 
  Considerato quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della delibera n.
105/10/CIR, in merito all'iter di approvazione dei prezzi dei servizi
a network cap dell'offerta di riferimento bitstream per l'anno 2010; 
  Vista la comunicazione, pubblicata sul sito web  dell'Autorita'  in
data 2 marzo 2011, con  cui  e'  stato  dato  avvio  al  procedimento
istruttorio di «Valutazione dei prezzi  dei  servizi  a  network  cap
dell'offerta  di  riferimento  di  Telecom  Italia  per  l'anno  2010
relativa ai servizi bitstream (mercato 5)»; 
  Sentite, in data 24 marzo  2011,  le  societa'  BT  Italia  S.p.A.,
Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V.  e  Wind
telecomunicazioni S.p.A.; 
  Visti gli atti del procedimento istruttorio; 
  Considerato quanto segue: 
I. Quadro regolamentare. 
Aspetti generali. 
  1. Si fa riferimento al quadro regolamentare  relativo  ai  servizi
bitstream riportato nelle  premesse  della  delibera  n.  105/10/CIR,
nelle sezioni I e II. 
  2. Si richiama, in particolare, che  ai  sensi  dell'art.  9  della
delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia e'  soggetta  all'obbligo  di
controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al mercato 5 e per le
relative prestazioni accessorie (kit di consegna ATM  e  GBE/IP).  Ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b, della delibera n. 731/09/CONS,
Telecom Italia e'  sottoposta  ad  un  meccanismo  di  programmazione
triennale dei prezzi (network cap) per gli anni 2010,  2011  e  2012,
relativamente ai servizi bitstream con interconnessione al DSLAM (ADM
o WDM), al parent switch, e relative prestazioni accessorie. 
  3. L'art. 62, comma 2, della delibera n.  731/09/CONS,  concernente
le condizioni attuative degli obblighi  di  controllo  dei  prezzi  e
contabilita' dei costi  per  i  servizi  di  accesso  a  banda  larga
all'ingrosso, definisce i seguenti panieri: 
    Paniere  A:  prezzi   relativi   alle   componenti   di   accesso
asimmetrico, articolato nei servizi elencati  nell'allegato  19  alla
delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende: 
      I. Accessi asimmetrici su linea condivisa formule  flat  ATM  e
Ethernet: canoni e contributi per ciascuna attivita' in offerta; 
      II. Accessi asimmetrici su linea dedicata formule  flat  ATM  e
Ethernet: canoni e contributi per ciascuna attivita' in offerta; 
      III. Accessi «Lite» ATM a  consumo:  canone  e  contributi  per
ciascuna attivita' in offerta (1) ; 
    Paniere B: prezzi relativi alle componenti di accesso  simmetrico
ed asimmetrico «high level»  ATM,  articolato  nei  servizi  elencati
nell'allegato 20 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in  particolare,
comprende: 
      I. Apparati in sede cliente: modem ed ADM; 
      II. Accessi simmetrici flat ATM: canoni e contributi per  tutte
le velocita' e per ciascuna attivita' in offerta; 
      III. Accessi «high level» simmetrici ed asimmetrici a  consumo:
canone e contributi per ciascuna attivita' in offerta; 
    Paniere C: prezzi della banda ATM  ed  Ethernet,  articolato  nei
servizi elencati nell'Allegato 21 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso,
in particolare, comprende: 
      I. Banda ABR flat al VP di raccolta di classe  MCR,  banda  tra
MCR ed PCR: canoni e contributi per ciascuna attivita' in offerta; 
      II. Accessi «lite» a consumo: componente traffico a consumo; 
      III. Accessi «high level» simmetrici ed asimmetrici a  consumo:
componente traffico a consumo; 
      IV. Banda SCR accesso flat simmetrico e asimmetrico: canoni; 
      V. Contributi di variazione VC con SCR; 
      VI. Banda CBR accesso flat simmetrico e asimmetrico: canoni; 
      VII. Contributi di variazione VC con CBR; 
      VIII. Kit di consegna ATM; 
      IX. Banda ethernet: VLAN CoS=0 contributi e canoni; 
      X. Banda ethernet: banda backhauling CoS=0 canone; 
      XI. Banda ethernet: trasporto metropolitano CoS=0 canone; 
      XII. Banda ethernet: VLAN CoS=1 contributi e canoni; 
      XIII. Banda ethernet: banda backhauling CoS=1 canone; 
      XIV. Banda ethernet: trasporto metropolitano CoS=1 canone; 
      XV. Kit di consegna GBE; 
      XVI. Banda multicast: canoni e contributi; 
    Paniere D: Accesso al  DSLAM  ATM  ed  ethernet,  articolato  nei
servizi elencati nell'allegato 22 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso,
in particolare, comprende: 
      I. Canoni e contributi per fornitura e collaudo sub telaio; 
      II. Contributi di acquisto schede; 
      III. Contributi e  canoni  per  manutenzione,  accompagnamento,
magazzino. 
  4. Ai sensi dell'art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, i
prezzi dei servizi a banda  larga  all'ingrosso  non  ricompresi  nei
panieri sono orientati al costo (2) . 
  5. Ai sensi dell'art. 62, comma 6, della delibera  n.  731/09/CONS,
il prezzo della componente di accesso naked  (nel  precedente  quadro
regolamentare  soggetta  a  retail  minus)  segue,  per  il   periodo
2010-2012, la variazione prevista per il paniere A  di  cui  all'art.
60, comma 2, della stessa delibera, relativo al full  unbundling.  Ai
sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 della  delibera  n.  260/10/CONS,  che
riformulano il comma 5 dell'art. 62 e l'allegato 19 della delibera n.
731/09/CONS (3) , il canone complessivo di accesso naked rientra  nel
paniere A del bitstream, di cui all'art. 62, comma 2, della  delibera
n. 731/09/CONS. 
  6. L'art. 1, comma 1, della delibera n. 260/10/CONS,  riformula  il
comma 12 dell'art. 62 della delibera n. 731/09/CONS (4) , confermando
le previsioni di cui alla delibera n. 71/09/CIR circa  il  costo  dei
canoni e contributi degli accessi simmetrici (prezzo medio unico  per
canoni e contributi degli accessi simmetrici con e senza «rilanci»). 
  7. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della delibera  n.  731/09/CONS,
l'Autorita' ha disposto, con delibera n. 105/10/CIR  (art.  5,  comma
5), che Telecom Italia debba includere nell'offerta bitstream 2010 le
condizioni di fornitura del servizio multicast, incluso  nel  paniere
C, che sono soggette a successiva approvazione dell'Autorita'. 
  8. Ai sensi dell'art. 62, comma 3, i vincoli di cap  da  applicarsi
ai panieri sopra riportati, per gli  anni  2010-2012,  sono  definiti
sulla base del modello bottom up di cui all'art. 73 della delibera n.
731/09/CONS. 
  9. Ai sensi dell'art. 2, comma 3,  della  delibera  n.  105/10/CIR,
l'Autorita' approva, con specifico procedimento,  avviato  a  seguito
della adozione del modello BU-LRIC di cui all'art. 73 della  delibera
n. 731/09/CONS, le condizioni economiche  per  il  2010  dei  servizi
bitstream a network cap elencati nell'allegato  1  alla  delibera  n.
105/10/CIR. 
Condizioni economiche 2010 relative ai servizi  bitstream  a  network
  cap. 
  10. Con delibera n. 105/10/CIR l'Autorita' ha disposto,  alla  luce
delle previsioni di cui alla delibera n. 731/09/CONS, quanto segue: 
    ai sensi dell'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS,  i
servizi bitstream di cui all'Allegato 1 alla delibera  n.  105/10/CIR
sono soggetti a network cap; 
    ai suddetti servizi sono applicate, dal 1° gennaio al  30  aprile
2010, le condizioni economiche 2009 di cui alla delibera n. 71/09/CIR
le quali rappresentano i  valori  di  partenza  per  il  calcolo  del
network cap per l'anno 2010. Le  rivalutazioni  in  applicazione  del
network cap decorrono dal 1° maggio  2010.  A  tale  regola  generale
sussistono le  eccezioni  disposte  dall'art.  2  (commi  6-9)  della
delibera n. 105/10/CIR in relazione ai servizi di nuova  introduzione
o per i quali l'Autorita' ha richiesto, con  delibera  n.  71/09/CIR,
una riformulazione delle relative condizioni economiche per il  2010.
Tali servizi sono di seguito elencati: 
      1) i contributi di disattivazione degli  accessi  simmetrici  a
consumo high level; 
      2) il contributo per l'ordine unico relativo alla modifica  dei
parametri  PCR/MCR/SCR  del/dei  VC  e  contemporanea  variazione  di
configurazione del profilo fisico della linea ADSL; 
      3) il contributo per la  variazione  del  numero  di  VC/C-VLAN
associati ad un accesso ADSL; 
      4)  il   contributo   di   spostamento   contemporaneo   (senza
monitoraggio) di uno o piu' VC/C-VLAN da una VLAN single tag o S-VLAN
ad un'altra; 
      5) i contributi una tantum e il canone della banda ethernet  da
DSLAM a nodo Parent  (trasporto  di  I°  livello),  con  COS=3  (5)Le
condizioni economiche  dei  servizi  bitstream  relative  alla  banda
ethernet con CoS=3 (contributi una tantum, canone banda  ethernet  da
DSLAM  a  nodo  Parent)  introdotte   nell'ambito   dell'offerta   di
riferimento 2010 ai sensi della delibera n. 71/09/CIR (art. 6,  comma
3) non sono incluse nel  paniere  C  di  cui  all'allegato  21  della
delibera n. 731/09/CONS, che viceversa contiene gli analoghi  servizi
per le CoS=0 e CoS=1. Tuttavia, l'Autorita' ha ritenuto con  delibera
n. 105/10/CIR che le valutazioni economiche dei contributi una tantum
e del canone della banda ethernet da DSLAM a nodo Parent, con  CoS=3,
debbano essere svolte, per coerenza, sulla  base  dei  trend  di  cap
relativi al suddetto paniere C.(5); 
      6) il canone mensile dell'apparato di terminazione  L2-3750  in
co-locazione virtuale; 
      7) il canone  mensile  dell'apparato  di  terminazione  L2-7609
alimentazione DC in co-locazione virtuale. 
  I servizi da 1 a  5  dell'elenco  sopra  riportato  sono  di  nuova
introduzione. Per i servizi numero 6 e 7  del  succitato  elenco,  la
delibera  n.  71/09/CIR  (art.  6,  comma  7)  aveva  richiesto   una
riformulazione dei  relativi  prezzi  per  il  2010.  L'Autorita'  ha
pertanto definito, con delibera n. 105/10/CIR, il valore iniziale  di
tali servizi sulla base dell'orientamento al costo oltre  a  definire
le relative decorrenze (rispettivamente dalla ripubblicazione dell'OR
bitstream 2010, come rivalutate in applicazione del network cap,  per
i servizi da 1 a 5; dal 1° gennaio al 30 aprile 2010 per  poi  subire
la variazione  del  network  cap  prevista  dal  relativo  paniere  a
decorrere dal 1° maggio 2010, per i servizi 6 e 7). 
  11. Come premesso, a conclusione del procedimento di  cui  all'art.
73 della delibera n. 731/09/CONS ed a seguito  della  ripubblicazione
da parte di  Telecom  Italia  dei  vettori  dei  prezzi  dei  servizi
bitstream  di  cui  all'allegato  1  alla  delibera  n.   105/10/CIR,
l'Autorita' approva, con specifico procedimento, i prezzi proposti da
Telecom Italia per l'anno 2010 in applicazione dei vincoli di network
cap, tenendo conto  dei  volumi  comunicati  dalla  stessa  ai  sensi
dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS. 
Adozione del modello BU-LRIC di cui all'art.  73  della  delibera  n.
  731/09/CONS. 
  12.  Con  delibera  n.  578/10/CONS  l'Autorita'  ha   svolto   gli
adempimenti di cui all'art. 73  della  delibera  n.  731/09/CONS.  In
particolare, l'art. 2, comma 2,  della  delibera  n.  578/10/CONS  ha
stabilito che «Ai fini dell'applicazione del  meccanismo  di  network
cap di cui agli articoli 9 e 10  della  delibera  n.  731/09/CONS,  i
valori delle variazioni percentuali annuali dei singoli  panieri  dei
servizi di accesso a banda  larga  all'ingrosso  di  Telecom  Italia,
elencati nell'art. 62 della medesima delibera, sono  quelli  indicati
nella tabella sotto riportata. Tali valori sono  applicabili  dal  1°
maggio 2010 fino al 31 dicembre  2012.  Per  quanto  riguarda  l'anno
2010, le variazioni sono applicate rispetto ai prezzi contenuti nelle
offerte di  riferimento  2009  relative  ai  medesimi  servizi,  come
approvate dall'Autorita'». 
 
            Variazioni percentuali annuali per i servizi 
                di accesso a banda larga all'ingrosso 
 
    

---------------------------------------------------------------------
        | Paniere A | Paniere B | Paniere C | Paniere D
--------|-----------|-----------|-----------|------------------------
 2010*  |  -0,87%   |  -0,87%   |  -6,04%   |  -0,87%
--------|-----------|-----------|-----------|------------------------
 2011   |  -0,87%   |  -0,87%   |  -6,04%   |  -0,87%
--------|-----------|-----------|-----------|------------------------
 2012   |  -0,87%   |  -0,87%   |  -6,04%   |  -0,87%
---------------------------------------------------------------------

    
 
    * dal 1° maggio 2010 
  I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo prevedono quanto segue: 
  2. Per il canone del  servizio  di  accesso  asimmetrico  su  linea
condivisa incluso nel paniere  A  della  tabella  di  cui  sopra,  si
applica un  vincolo  di  sub-cap  pari  alla  variazione  percentuale
annuale del paniere stesso per gli anni 2010, 2011 e 2012. 
  3. Per il canone del  servizio  di  accesso  asimmetrico  su  linea
dedicata incluso nel paniere A della tabella di cui sopra, si applica
- tenuto conto di quanto previsto  dall'art.  5  (della  delibera  n.
578/10/CONS) - un vincolo di sub-cap pari a 1,39% per gli anni  2010,
2011 e 2012. 
  4. Per il canone del servizio di  trasporto  della  banda  ethernet
incluso nel paniere C della tabella  di  cui  sopra,  si  applica  un
vincolo di sub-cap pari a -8,60 % per gli anni 2010, 2011 e 2012. 
  13. L'art. 5 della delibera n. 578/10/CONS prevede, al comma 1, che
l'applicazione  delle  variazioni  in   aumento   dei   prezzi   sono
condizionate, per gli anni 2011 e 2012, all'esito di una verifica, da
parte dell'Autorita', circa la  realizzazione  di  alcune  condizioni
specifiche relative alla qualita' ed all'ammodernamento della rete di
accesso di Telecom Italia. Per quanto richiamato non e'  condizionata
alla verifica di dette condizioni l'applicazione delle variazioni  in
aumento dei prezzi per l'anno 2010 (con decorrenza dal 1° maggio). 
  14. Alla luce del quadro normativo su  richiamato,  l'Autorita'  ha
svolto  la  valutazione  delle  condizioni  economiche  dei   servizi
bitstream a network cap sulla base dei  prezzi  proposti  da  Telecom
Italia  per  il  2010  e  dei  volumi  dalla  stessa  comunicati   in
ottemperanza all'art 10, comma 1, della delibera n.  731/09/CONS.  Si
riportano nella seguente sezione gli esiti delle valutazioni svolte. 
II. Valutazione delle condizioni economiche 2010 relative ai  servizi
bitstream a network cap. 
Le osservazioni di Telecom Italia. 
  15. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n.  731/09/CONS,
Telecom Italia ha comunicato, con  nota  dell'11  febbraio  2011,  le
quantita' vendute dei servizi bitstream a  network  cap  relative  al
periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009. Si evidenzia, in  particolare,
che per i servizi di cui al paniere D e  per  il  servizio  multicast
(incluso nel paniere C) non sono state rilevate quantita' vendute nel
periodo di riferimento. 
  16. Telecom  Italia  ha  rappresentato,  in  particolare,  di  aver
applicato,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  della  delibera   n.
578/10/CONS, ai valori economici dei paniere A, B e D, una  riduzione
dello 0,87% rispetto ai corrispondenti valori economici 2009. Per  il
canone del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata e' stato
applicato il vincolo di sub-cap pari a 1,39%. Il valore economico del
Paniere C e' stato invece ridotto del 6,04%  con  l'applicazione  del
vincolo di sub-cap del -8,6% al  canone  del  servizio  di  trasporto
della banda ethernet. 
  17. Telecom Italia ha inoltre rappresentato di aver pubblicato,  ai
sensi  dell'art.  5,  comma  5,  della  delibera  n.  105/10/CIR   le
condizioni   economiche   del   servizio    Multicast,    all'interno
dell'offerta di riferimento 2010 pubblicata il 2 febbraio 2011. 
Le osservazioni degli operatori. 
  18. Gli operatori, in via generale, hanno  richiesto  all'Autorita'
di effettuare una verifica del rispetto da parte  di  Telecom  Italia
del network cap sulla base  non  solo  delle  quantita'  vendute  nel
periodo di riferimento (luglio 2008-giugno 2009) ma anche sulla  base
dei piu' recenti trend dei volumi, al fine  di  evitare  che  Telecom
Italia  possa  applicare,  seppur  rispettando  i  vincoli  di   cap,
riduzioni  inferiori  per  i  servizi  che  presentano  un  trend  in
crescita. 
  19. In merito al contributo di  attivazione  bitstream  asimmetrico
condiviso, gli operatori, nel rilevare che Telecom Italia ha  ridotto
il relativo costo da 46,66 € (previsto nel 2009) a 38,05 €  (proposta
2010), evidenziano che comunque tale contributo rappresenta un  costo
aggiuntivo per gli operatori essendo stata la relativa promozione, in
vigore da molti anni, solo recentemente rimossa da Telecom Italia. Si
richiede,  pertanto,  un  intervento  dell'Autorita'  volto   ad   un
azzeramento  del  contributo  di  attivazione   bitstream   condiviso
ribaltando a livello wholesale le  promozioni  praticate  da  Telecom
Italia a livello retail. 
  20. Gli operatori rilevano una differenziazione,  nell'applicazione
da parte di Telecom Italia delle variazioni percentuali previste  dal
cap, tra i contributi una tantum di attivazione  bitstream  su  linea
attiva e quelli su linea non attiva, come di seguito riportato: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  A  tal  riguardo  si  richiede  di   imporre   a   Telecom   Italia
l'applicazione di una riduzione dei  contributi  di  attivazione  dei
servizi bitstream su linea non attiva pari a  quella  proposta  dalla
stessa Telecom Italia per i contributi su linea attiva. 
  21.   Con   riferimento   ai   contributi   una   tantum   relativi
all'attivazione/cessazione VC, alla modifica dei parametri PCR ed MCR
dei VC e allo spostamento contemporaneo di uno o piu' VC da un kit di
consegna ad un altro (senza monitoraggio), alcuni operatori lamentano
che Telecom Italia ha applicato una riduzione dello 0,91%,  inferiore
rispetto al cap (-6,04%) previsto per il paniere C  di  appartenenza.
La tabella seguente mostra le suddette riduzioni proposte. 
 
    

-----------------------------------------------------------
 Servizi                     |   OR  | Proposta | 2010 vs
                             |  2009 |  TI 2010 |  2009
-----------------------------|-------|----------|----------
Attivazione o cessazione     |       |          |
 di uno o piu' VC su un      |       |          |
 accesso asimmetrico         |       |          |
-----------------------------|       |          |
Modifica parametri PCR       |       |          |
 e MCR/SCR per singolo       |       |          |
 VC                          |  9,91 |   9,82   | -0,91%
-----------------------------|       |          |
Spostamento contemporaneo    |       |          |
 di uno o piu' VC da         |       |          |
 un Kit di consegna ad un    |       |          |
 altro o tra due VP - senza  |       |          |
 monitoraggio                |       |          |
-----------------------------------------------------------

    
 
  A tal riguardo si richiede all'Autorita' di  ridurre  ulteriormente
il prezzo dei suddetti contributi una tantum in  modo  da  allinearli
alla riduzione media prevista per il paniere C. 
Le considerazioni dell'Autorita'. 
  22. L'Autorita', sulla base dei dati forniti da Telecom  Italia  in
merito ai volumi di traffico venduti nel periodo  1°  luglio  2008-30
giugno 2009, ha effettuato le  verifiche  concernenti  le  condizioni
economiche, per  l'anno  2010,  dei  servizi  bitstream  soggetti  al
network cap, di cui all'art. 62 della  delibera  n.  731/09/CONS,  ed
elencati  nell'allegato  1  alla  delibera   n.   105/10/CIR.   Nello
specifico, si evidenzia, come sopra richiamato, che Telecom Italia e'
tenuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS,
ad applicare, per il 2010, al valore nominale  dei  panieri,  di  cui
all'art. 62, comma 2, della  delibera  n.  731/09/CONS,  le  seguenti
variazioni percentuali annuali: 
    Paniere A: -0,87%; 
    Paniere B: -0,87%; 
    Paniere C: -6,04%; 
    Paniere D: -0,87%. 
  23. Ai fini dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2010,  ai
sensi dell'art. 10,  comma  4,  della  delibera  n.  731/09/CONS,  la
variazione del valore economico di ciascun paniere e' calcolato  come
differenza tra il valore del  paniere  ottenuto  dal  prodotto  delle
quantita' di riferimento per i prezzi vigenti (2009) ed il valore del
medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantita' di riferimento
per i prezzi proposti (2010). A tal  riguardo  si  richiama  che,  ai
sensi dell'art. 10, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, i  prezzi
dei servizi a volume nullo inclusi nei  vari  panieri  sono  definiti
applicando al valore dell'anno precedente una riduzione  almeno  pari
alla variazione complessiva del paniere  di  appartenenza.  Ai  sensi
dell'art. 62, comma  4,  della  delibera  n.  731/09/CONS  ai  canoni
mensili di ciascun servizio dei  diversi  panieri  si  applica,  come
vincolo di sub cap, il  vincolo  di  riduzione  relativo  al  paniere
corrispondente. 
  24. L'applicazione di quanto sopra richiamato ai prezzi proposti da
Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2010 (del 2 febbraio 2011)
ha consentito all'Autorita' di accertare, relativamente ai servizi di
cui ai panieri  A,  B,  C,  e  D,  fatto  salvo  quanto  indicato  al
successivo punto 25, il rispetto  da  parte  di  Telecom  Italia  dei
vincoli di network cap imposti dalla delibera n. 578/10/CONS (art. 2)
per l'anno 2010. 
  25. Si  rileva,  con  riferimento  al  contributo  una  tantum  per
l'ordine unico  relativo  alla  modifica  dei  parametri  PCR/MCR/SCR
del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione  del  profilo
fisico della linea ADSL, che Telecom Italia ha  proposto  nell'ambito
dell'offerta di riferimento 2010 del 2 febbraio  2011  un  prezzo  di
15,17 euro, ottenuto  dalla  stessa  applicando  al  prezzo  iniziale
(15,30 €) definito con delibera n.  105/10/CIR  una  riduzione  dello
0,87%, pari al cap previsto dalla  delibera  n.  578/10/CONS  per  il
paniere A. Si evidenzia, tuttavia,  che  il  suddetto  contributo  e'
incluso nel paniere C dei servizi bitstream  di  cui  all'allegato  1
alla delibera n. 105/10/CIR (5) . L'Autorita'  ritiene  pertanto  che
Telecom  Italia  debba  riformulare  le  condizioni  economiche   del
suddetto contributo  unico,  relativo  alla  modifica  dei  parametri
PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione  di  configurazione
del profilo fisico della linea ADSL, applicando un prezzo di 14,38 €,
in linea con il cap (-6,04%) previsto per il paniere  C,  trattandosi
di un servizio a volume  nullo.  Le  suddette  condizioni  economiche
decorrono,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  della  delibera   n.
105/10/CIR, a far data dal 2 febbraio 2011 (data  di  ripubblicazione
dell'OR bitstream 2010). 
  26. Con riferimento all'osservazione degli  operatori,  di  cui  al
precedente punto 18, l'Autorita' richiama che, ai sensi dell'art. 10,
comma  1,   della   delibera   n.   731/09/CONS,   «Telecom   Italia,
contestualmente  alla  pubblicazione  dell'offerta  di   riferimento,
comunica all'Autorita' ogni anno  le  quantita'  vendute  di  ciascun
paniere di servizi, distinte per semestri e riferite  al  periodo  di
dodici mesi che termina il 30 giugno  di  ciascun  anno  (periodo  di
riferimento)». Pertanto, ai fini dell'applicazione  del  network  cap
per l'anno 2010, le quantita'  di  riferimento  da  considerare  sono
quelle relative al periodo intercorrente  da  luglio  2008  a  giugno
2009. L'Autorita' evidenzia, altresi', che il trend dei volumi che si
registra nel corso degli anni e' tenuto in conto intrinsecamente  nel
meccanismo di  network  cap.  In  particolare,  laddove  un  servizio
registri un trend di crescita dei relativi volumi, tale aumento viene
tenuto in conto nella verifica del cap svolta  nell'anno  successivo.
In tal modo, qualora nell'anno precedente fosse  stato  applicato,  a
tale servizio, un prezzo superiore al valore  nominale  del  cap,  ne
conseguirebbe, a parita'  di  condizioni  degli  altri  servizi,  una
riduzione nell'anno  successivo  di  tale  prezzo,  proprio  a  causa
dell'aumento dei volumi succitato, al fine di garantire  il  rispetto
del cap. 
  27. Con riferimento alla  richiesta  degli  operatori,  di  cui  al
precedente punto 19, si richiama che, ai sensi dell'art. 68, comma 6,
della delibera n.  731/09/CONS  «in  caso  di  offerte  promozionali,
l'Autorita' verifica, nell'ambito del test di prezzo,  che  l'offerta
promozionale  (ed  anche  eventuali  proroghe  della  stessa)   resti
replicabile anche in  assenza  di  un'analoga  promozione  a  livello
wholesale». Pertanto, esula dagli scopi del presente procedimento  la
questione relativa ad un eventuale ribaltamento a  livello  wholesale
delle promozioni praticate da Telecom Italia a livello retail. 
  28. Con riferimento alle osservazioni degli  operatori  di  cui  ai
punti 20 e 21, appare opportuno a livello generale richiamare che  il
vincolo di cap viene applicato, fatti salvi i casi di subcap, non  al
singolo servizio ma alla combinazione, pesata con i relativi  volumi,
di tutti i servizi appartenenti ad un  dato  paniere.  Si  ribadisce,
pertanto, in linea con quanto rappresentato al punto 24, il  rispetto
da parte di Telecom Italia dei vincoli di cap previsti per il paniere
A, contenente i contributi di attivazione bitstream su linea attiva o
non attiva, e per il paniere C, contenente i contributi una tantum di
attivazione/cessazione VC, di modifica dei parametri PCR ed  MCR  dei
VC e di spostamento contemporaneo di uno o  piu'  VC  da  un  kit  di
consegna ad un altro (senza monitoraggio). A tale ultimo riguardo  ed
a  titolo  meramente  esemplificativo  si  osserva  che  sebbene   la
riduzione del  0,91%  prevista  da  Telecom  Italia  per  i  suddetti
contributi una tantum risulti essere inferiore al vincolo di cap  del
paniere C (-6,04%), la stessa consente il rispetto  di  tale  vincolo
alla luce delle quantita' di riferimento  vendute  e  dal  fatto  che
altri  servizi  inclusi  nello  stesso  paniere  presentano  maggiori
riduzioni di prezzo. 
  29. Con riferimento al servizio Multicast si evidenzia che  Telecom
Italia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della delibera n.  105/10/CIR,
ha proposto  nell'ambito  dell'offerta  di  riferimento  2010  del  2
febbraio 2011 (cfr. sez. 17.4) le seguenti condizioni economiche. 
  «Le  condizioni  economiche  relative  all'utilizzo  del   servizio
Multicast includono le seguenti voci. 
  1.  Contributi  per  la  fase  di   analisi   tecnica   e   testing
dell'interoperabilita' tra la rete Telecom Italia e quella OLO  delle
funzioni multicast (fase di Set-up). Tali contributi non  contemplano
eventuali adeguamenti HW e SW che si renderanno necessari sulla  rete
di Telecom Italia e  che,  previo  studio  di  fattibilita',  saranno
quotate su base progetto. 
  2. Contributo per la  configurazione  della  funzione  Multicast  a
livello di macro area: 
    per  la  prima  configurazione   dell'utilizzo   della   funzione
Multicast per ciascun operatore e per il  primo  feeder  della  macro
area: 369,76 euro; 
    per l'aggiunta di ulteriori feeder all'interno della macro  area:
323,54 euro; 
    per l'attivazione di un canale multicast e/o  la  variazione  dei
parametri di un canale attivo: 46,22 euro per ciascun feeder. 
  3. Contributo di  attivazione  per  la  configurazione  dei  canali
multicast sui DSLAM: 
    per l'abilitazione/disabilitazione di un  DSLAM  e  l'attivazione
del primo canale multicast: 46,22 euro per DSLAM; 
    per l'attivazione di ogni canale multicast successivo al primo  o
per la variazione/cessazione di  un  canale  multicast  gia'  attivo:
11,56 euro per DSLAM. 
  4. Canoni per il trasporto dei  canali  multicast  per  ogni  DSLAM
servito: 
    per ciascun DSLAM abilitato al servizio Multicast, al  valore  di
banda Multicast massima richiesta sul  DSLAM  stesso  si  applica  la
somma dei canoni corrispondenti al trasporto  di  "primo  livello"  e
"secondo livello" della CoS=3. 
  5. Contributi e canoni per le VLAN di management: 
    si applicano i contributi e i canoni previsti  per  le  VLAN  con
CoS=3.». 
  30. Si  richiama  che  l'Autorita',  nell'ambito  dello  schema  di
provvedimento di approvazione dell'offerta bitstream per l'anno  2010
posto a consultazione  pubblica  con  delibera  n.  43/10/CIR,  aveva
espresso  l'orientamento,  confermato  con  delibera  n.  105/10/CIR,
all'art. 5, comma 5 (7)Telecom Italia include nell'offerta  bitstream
2010 le condizioni di fornitura del servizio di multicast,  ai  sensi
dell'art. 39, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS.  Le  condizioni
proposte  sono  soggette  all'approvazione  dell'Autorita'.(7),   che
Telecom Italia  dovesse  includere  nell'offerta  bitstream  2010  le
modalita' per l'accesso alla funzionalita' di  multicast  consentendo
l'utilizzo,  su  richiesta  dell'operatore  interconnesso  e  qualora
tecnicamente fattibile, anche di apparati di terminazione diversi  da
quelli previsti da Telecom Italia nell'offerta di riferimento e  tali
da supportare questa funzionalita'. Si richiedeva, inoltre, a Telecom
Italia di riportare nell'offerta di  riferimento  2010  la  soluzione
tecnica che consente  l'interoperabilita'  della  funzione  multicast
implementata e utilizzata dalla propria rete e le relative condizioni
economiche.  L'Autorita'  si  riservava  di  valutare  le  condizioni
tecniche  ed  economiche  (soggette  a  network  cap)  del   servizio
multicast proposte da Telecom Italia a seguito della  ripubblicazione
dell'OR bitstream 2010, avvenuta, come premesso, in data  2  febbraio
2011. 
  Si rileva, altresi', che gli operatori intervenuti  nel  corso  del
presente procedimento istruttorio non hanno effettuato,  nel  merito,
particolari rilievi,  ne'  di  carattere  tecnico  ne'  di  carattere
economico. L'Autorita' rileva, altresi', che il servizio  in  oggetto
non ha visto la vendita di alcuna unita' nel corso del 2010. 
  Cio' premesso,  ai  fini  della  definizione  dei  prezzi  iniziali
funzionali all'applicazione del network cap per il 2011,  si  ritiene
opportuno, prima di formulare una valutazione di  merito,  acquisire,
anche  attraverso  il  contraddittorio  con  gli  stessi   operatori,
maggiori elementi di informazioni riguardo alle condizioni  tecniche,
alle caratteristiche di interlavoro ed interoperabilita', ed ai costi
sottostanti.  L'Autorita'  si  riserva,  pertanto,  di  approvare  le
condizioni  di  fornitura  del  servizio  multicast  nell'ambito  del
procedimento di approvazione dell'offerta bitstream per l'anno  2011,
di prossimo avvio. L'Autorita' ritiene  altresi',  coerentemente  con
quanto effettuato per i servizi a network cap di  nuova  introduzione
approvati con delibera n.  105/10/CIR,  opportuno  determinare  dette
condizioni economiche iniziali sulla base dell'orientamento al costo; 
  Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e  Enzo  Savarese,
relatori  ai  sensi  dell'art.   29   del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione dei prezzi dei servizi a  network  cap  dell'offerta  di
  riferimento bitstream di Telecom Italia per l'anno 2010 
  1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della delibera n.
105/10/CIR, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, le
condizioni economiche dei servizi a network cap, di cui  all'allegato
1 alla delibera n. 105/10/CIR, dell'offerta di  riferimento  relativa
ai servizi bitstream per l'anno 2010  pubblicata  da  Telecom  Italia
S.p.A. in data 2 febbraio 2011. 
  2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del contributo
unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei  VC  e
contemporanea variazione di configurazione del profilo  fisico  della
linea ADSL applicando un prezzo di 14,38 euro. 
  3. Le condizioni tecniche ed economiche del servizio Multicast sono
valutate in esito alle risultanze del  procedimento  di  approvazione
dell'offerta bitstream per l'anno 2011. 

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera n. 260/10/CONS,  il
    punto II dell'allegato 19 della delibera n. 731/09/CONS e'  cosi'
    riformulato: «II. Accessi asimmetrici su linea  dedicata  formule
    flat ATM e ethernet, canoni e contributi per  ciascuna  attivita'
    in offerta». 

(2) Tali servizi sono di seguito elencati: 1) pre-qualificazione;  2)
    intervento a vuoto; 3) ripristino borchia; 4) cambio  piattaforma
    tecnologica da ATM ad ethernet; 5) installazione dello  splitter;
    6)  studio  di  fattibilita'   (modello   sub   telaio   dedicato
    all'operatore);  7)  progettazione  esecutiva   -   coordinamento
    impresa - collaudo - aggiornamento  banca  dati;  8)  ampliamento
    delle schede su un sub telaio; 9)  studio  di  fattibilita';  10)
    servizi di trasporto della banda  ethernet  tra  nodi  (punti  di
    interconnessione) appartenenti alla stessa macroarea. Ai  servizi
    orientati al costo, di cui al soprastante elenco, sono  applicate
    dal 1° gennaio al 30 aprile  2010  le  corrispondenti  condizioni
    economiche  2009.  Le  rivalutazioni  di  cui  alla  delibera  n.
    105/10/CIR decorrono, pertanto, dal 1° maggio 2010. 

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della delibera n. 260/10/CONS,  il
    comma 5 dell'art. 62  della  delibera  n.  731/09/CONS  e'  cosi'
    riformulato: «Nel caso in cui l'utente finale non  corrisponda  a
    Telecom Italia il canone telefonico perche'  l'utente  stesso  ha
    disdetto  l'abbonamento   successivamente   all'attivazione   del
    servizio  bitstream,  Telecom  Italia  deve   essere   remunerata
    dall'operatore alternativo  per  la  fornitura  della  componente
    relativa alla rete di accesso sulla base dei prezzi  all'ingrosso
    stabiliti nel rispetto dei vincoli di cap previsti per il paniere
    A di cui all'art. 62, comma 2. Lo stesso accade nel caso  in  cui
    l'utente finale  non  corrisponda  a  Telecom  Italia  il  canone
    telefonico perche' il servizio bitstream e' richiesto da un altro
    operatore su linea non attiva». Ai sensi dell'art.  1,  comma  3,
    della delibera n. 260/10/CONS, il punto II dell'allegato 19 della
    delibera  n.  731/09/CONS  e'  cosi'  riformulato:  «II.  Accessi
    asimmetrici su linea dedicata formule flat ATM e ethernet, canoni
    e contributi per ciascuna attivita' in offerta». 

(4) L'art. 1, comma 1, della delibera n.  260/10/CONS,  riformula  il
    comma 12 dell'art. 62 della delibera n. 731/09/CONS  come  segue:
    «Telecom Italia - nel rispetto del vincolo di network cap di  cui
    allo stesso art. 62 - definisce i prezzi degli accessi simmetrici
    prevedendo un unico prezzo medio per gli  accessi  "con  rilanci"
    (cioe' con DSLAM in una centrale diversa  da  quella  di  cui  e'
    attestato  il  cliente)  e  "senza  rilanci"   (cioe'   attestato
    direttamente sui DSLAM presenti nello  stadio  di  linea  cui  e'
    attestato il cliente), sia  per  il  canone  mensile  che  per  i
    contributi una tantum di attivazione e disattivazione». 

(5) Si richiama altresi' che l'Autorita' al punto D.70  della  stessa
    delibera ha ritenuto con riferimento all'analogo contributo unico
    per l'ordine di cambio profilo tariffario da consumo  a  flat  (o
    viceversa) che includa le attivita' relative  alla  modifica  dei
    parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e alla contemporanea  variazione
    di configurazione  del  profilo  fisico  della  linea  ADSL,  che
    Telecom Italia dovesse rendere disponibile tale servizio nel 2011
    con condizioni economiche valutate sulla base del  trend  di  cap
    relativo al paniere C dei servizi bitstream.